Sentenza 13 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLIC0 37 5 3 /0 3 ..! Т IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 15976/0 - Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 8543 | Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere- Rep. Dotl. Gabriella COLETTI - Consigliere - ud.29/11/02 Dott. Ulpiano Rel Consigliero MORCAVALLO I - ha pronunciato la seguente .L. -- S EN TENZA sul ricorso proposto da: AN ANTON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA | j- --- - 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO VALADIER --- - --- BENEDICTIS, che 10 rappresenta M. DE difende - unitamente all'avvocato ROBERIO ALLEGRA, giusta delega | in atti;
- ricorrente
contro
-- NAZIONALE DELLA PREVIDENZA İ I.N.P.S. ISTITUTO - I SOCIALE, legale rappresentante pro | in del persona -- - | domiciliato in ROMA VIA DELLA elettivamente tempore, --- 17, presso l'Avvocatura Centrale dell' 2002 ! FREZZA -- rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO | Istituto, 5002 + -1- | NICOLA VALENTE, ! DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, -- ― -- -- MARCHINI, glusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -| avverso la sentenza 11 => 25597/99 del Tribunale di ROMA, | --- depositata il 02/12/99 R.G.N. 5711/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano | MORCAVALLO;
Iudito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore T Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per N -- 111 | l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbit il secondo. I -2- Svolgimento del processo I Tribunale di Roma, соп la sentenza in epigrafe specificata, accogliendo, sul punto, l'appello dell'INPS nei confronti di NT NTcic ed avverso sentenza del Pretore della stessa città, riduceva ie Somme determinate in primo grado a titolo di interessi e rivalutazione sui zatei arretrati della pensione liquidata al suddetto NTcic in regine internazionale mediante (1 cumulo dei contributi versati presso l'istituto assicuratore della ex Repubblica jugoslava, secondo la previsione della Convenzione italo-jugoslava 14 novembre 1957 ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855. 11 Tribunale riteneva che i predeti accessori decotressero dalla data di trasmissione all' INFS della domanda da parte de l'ente previdenziale jugoslavo, osservando che: la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, che aveva esteso ai crediti previdenziali la disciplina dell'art. 429 c.p.c., non aveva ricalcato integralmente la regola della rivalutazione automatica, zna aveva tenuto conto de lle esigenze organizzative C di gestione degli enti previdenziali statuendo che interessi e rivalutazione fossero dovuti dalla data di reiezione della domanda amministrativa e, comunque, dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'ente şi fosse pronunciato;
l'obbligazione per gli interessi Ё la rivalutazione ета da collegare al sorgere di condizioni legali di responsabilità dell'INPS, cioè ad un comportamento colposc secondo 1 regole generali stabilite degli art. 1218 e segg, c.c.; nella specie, sino alla trasmissione della domanda da parte dell'ente previdenziale esterc, 1 1'Istituto, поп avendo neppure conoscenza della presentazione della domanda, non poteva essere ritenuto in colpa. Per la cassazione di tale decisione ricorre il pensionato deducendo due motivi di impugnazione. L'Istituto si è costituito depositando procura al difensore. Motivi della decisione Il primo motivo denuncia la viclazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, e dell'art. 1218 c. c., in relazione alla Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957 ratificata con egge 11 giugno 1960 11. 855 od al del connesso Accordo amministrativo 10 ottobre 1958. Si deduce la spettanza automatica degli accessori del credito previdenziale indipendentemente da colpa dell'obbligate, salvo lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, e si osserva come da tutta la normativa della suddet a Convenzione e dell'Accordo amministrativo conseguente si ricavi il principio della equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'uno o all'altro ente;
si rileva, infine, come solo l'art. 17 (recte, art. 3, comma 17) della legge 8 agosto 1995 m. 335 dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente abbia innovato nella materia disponendo la regola della decorrenza deçli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda, confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., nonché carenza di Motivazione, si lamenta che i1 2 . Tribunale, comunque, abbia determinato la data di ricevimento della domanda da parte dell'INPS in base alle scle indicazioni dello stesso Istituto, in quanto non contestate dal pensionato;
in cal modo il giudice d appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo no tenendo conto che 1'INFS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda, in secondo Luogo addossando al pensionato l'onere di provare un fatto impedicivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'istituto previdenziale;
si censura, Infine, la sentenza per avere immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi dell'INPS (già inficiati dall'assunzione delia data di ricezione de ia domanda indicata dallo stesso Istituto). Il primo motivo è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere erronea, ed indall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass, 2 marzo 1998 m. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 m. 10305, 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 2001 n. 5439, 26 aprile 2002 n. 6114}. Invero, соп la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, Sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adequare i primi ai secondi, slabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori 3 2 predetti, Con la sola differenza delia fissazione del c.d. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, C.P.C ia necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tosi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, nor essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata zoa costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnardo rilievo alla data di presentazione della demanda all'ente previdenziate straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso delia medesima questione, va invece assegnato, da un lato, ali'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, zatificata con legge 11 giugno 1960 Π. 855, e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n. 335. La prima di tali norme prevede che le domande nonché dichiarazioni, ricorsi е altri documenti} che avrebbeto dovuto presentarsi entro חנן determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti siano considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo debba trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo сонша, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate A 1171 Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Slalo. Come data di presentazione della domanda valo quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore Secondo la legislazione del rispettivo Stato"], risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organiSAO estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della Comanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente, di darne pronta comunicazione all'altro, conseguenze che investono Ia responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di dette norme (art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il termine previsto per 1'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali d Stati legati all'Italia da uha regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agcsic 1990 p. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte de competente ente gestore della forma dl providenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, 86 il legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle presentate ad enti previdenziali domande amministrative di pensione stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola era 5 m conteruta nelia disciplina previgente Е questa ricollegava le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano, II Linea Con precedenLi decisioni, sopra richiamate, Su controversie dall'identica problematica, il primo motivo di ricorso, at esa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art.. 384, primo comma, essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spellante), per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, Ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 c.p.c. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, 1'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in: vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di Lardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica jugoslava, decorrono dal compiner.to di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva, Ovviamente, la recessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di ess: quanto ai ratel maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto). Allo stesso qiudice, designato nella Corte di appello di Roma, ė altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso 8 dichiara assorbito 53 secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Cosi deciso in Roma, il 29 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Мискио Gotine flerenso Vefa Morcane G I T T I I S I D I I V N I L I 1 L M 9 O A 9 V Y 9 CANCELLIERE I A 3 U S V K 1 N 1 O O - Depositato in cancelleria A D I S 2 N I I - 3 MAR. 2003 Q V 4 S 3 C 7 E I 7 S . S N H ' Y V C I ANCELLIERE I 9 Z T V 8 S O I 8 ' S C V 0 1 7