Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblico ministero, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato.
Per l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto.
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- 1. Diffamazione: il giornalista non risponde per le dichiarazione dell’intervistatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: accusa un magistrato di parzialità senza prove, non sussiste il diritto di criticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del magistrato (Cassazione penale sez. V - 25/10/2021, n. 45249). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2004, n. 28661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28661 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 989
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 47388/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI NZ, n. a Termeno il 5 luglio 1950;
GA IN, n. ad Appiano il 3 febbraio 1959;
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia depositata il 13 giugno 2000;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto l'inammissibilità;
Udito, per la parte civile, l'avv. Loner Arnaldo;
udito il difensore Avv. Kollensperger Haus Jurgen;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha dichiarato la colpevolezza di NZ SI e IN GA in ordine al delitto di diffamazione ai danni del magistrato Cuno Tarfusser, accusato di scorrettezza e incapacità in un'intervista a GA pubblicata da SI su un quotidiano di Bolzano.
Ha ritenuto il giudice del merito che l'intervista, nella quale si denunciava la strumentalizzazione delle indagini per l'omicidio del consigliere regionale Christian ER, era inequivocabilmente riferibile al Sostituto Procuratore della Repubblica di Bolzano che quelle indagini aveva condotto, benché non se ne facesse il nome come responsabile di un'attività dichiaratamente diretta a togliere di mezzo un personaggio scomodo.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.
2. NZ SI propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 595 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che l'intervista di IN GA, appartenente allo stesso partito della persona indagata per l'omicidio, costituiva esercizio del diritto di critica circa la conduzione di una specifica indagine e non poteva essere intesa come un attacco personale al magistrato. Per di più le critiche, relative al mancato rilievo delle impronte digitali e alla tardiva escussione dei testimoni, avevano trovato in dibattimento ampia conferma.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 595 c.p., sostenendo che erroneamente il giudice del merito aveva ritenuto riferibili al querelante le accuse di strumentalizzazione, notoriamente riferite invece ai servizi segreti, secondo la dibattuta ricostruzione dell'omicidio ER come risultato di un complotto politico.
Aggiunge che peraltro il querelante non era comunque individuabile con certezza come destinatario delle allusioni dell'intervistato. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il tribunale abbia considerato cronaca, e non critica, il riferimento all'incompleta escussione dei testimoni.
3. IN GA propone cinque motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 143 comma 2^, 242 comma 1^ e 124 comma 1^ c.p.p., lamentando che non fosse stato nominato un interprete per la traduzione in italiano dell'intervista redatta in lingua tedesca e prodotto dall'accusa in una traduzione solo parziale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce illogicità della motivazione, in quanto fondata appunto su un'imprecisa e incompleta traduzione dell'intervista.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 595 c.p., sostenendo che le critiche espresse nell'intervista non erano rivolte a una persona determinata.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 51 c.p., sostenendo che, quand'anche riferibili al rappresentante della pubblica accusa, le critiche, peraltro corrispondenti alla realtà, costituivano esercizio di un diritto, avendo il pubblico ministero un ruolo di parte. Con il quinto motivo infine il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione nella liquidazione del danno, determinato in cinquanta milioni di lire senza neppure tenere conto del suo reddito personale.
4. Il primo e il secondo motivo del ricorso di IN GA sono manifestamente infondati, perché, come lo stesso ricorrente riconosce, l'intervista è stata almeno parzialmente tradotta e le censure mosse a tale traduzione sono del tutto irrilevanti, perché suggeriscono la sostituzione dei termini impiegati con sinonimi o perifrasi del tutto equivalenti ("scrupolosità" in luogo di "coscienziosità"; "sono a conoscenza dei fatti" in luogo di "hanno dimestichezza con l'omicidio"; "la faccenda è precaria" in luogo di "la faccenda non è ancora finita"; "indagini condotte male" in luogo di "indagini monche"; "solo selettivamente sono stati seguiti i testimoni possibili" in luogo di "solo condizionatamente sono stati sentiti i testimoni").
Nè il ricorrente ha indicato parti del testo che, se tradotte, avrebbero potuto incidere sulla sua interpretazione. Manifestamente infondati sono anche il primo e il terzo motivo del ricorso di NZ SI e il quarto motivo del ricorso di IN GA, perché non può essere considerato lecito esercizio di critica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie, come a qualsiasi pubblico funzionario tenuto all'imparzialità.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, non è lecito presentare l'opera dei magistrati, anche inquirenti, come risultato di complotti o di strategie politiche, sostenendo che si intende così esercitare il diritto di critica, perché in questi casi non si esprime un dissenso più o meno fondato e motivato circa scelte investigative, spesso opinabili, ma si afferma un fatto, che deve essere rigorosamente provato (Cass., sez. 5^, 24 novembre 1994, Liguori, m. 200312).
Con il secondo motivo NZ SI sostiene che l'accusa di complotto doveva intendersi riferita ai servizi segreti anziché al magistrato inquirente, ma lo stesso titolo dato proprio dal ricorrente all'intervista ("Tutto inscenato?") alludeva a una strumentale messa in scena riferibile appunto alle indagini.
E, come riconosce lo stesso IN GA, era notorio che a condurre le indagini era il querelante, pur non essendo egli il capo della procura.
Nè ha rilievo che questa notorietà dipendesse dalle interviste rilasciate dal magistrato alla televisione, come criticamente rileva ancora IN GA, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa dipenda da "riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto" (Cass., sez. 5^, 7 dicembre 1999, Pivato, m. 215476), quale che sia la ragione della notorietà. Sicché sono infondati sia il secondo motivo del ricorso di NZ SI sia il terzo motivo del ricorso di IN GA. Palesemente inammissibile è infine il quinto motivo del ricorso di IN GA, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, essendo necessariamente equitativa la liquidazione del danno morale, che non richiede alcun riferimento alle condizioni economiche del danneggiante.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidandole in complessivi e. 1800, comprensivi di esborsi.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2004