CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2023, n. 28244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28244 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Kate Tassone ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi, con cui ha insistito nei motivi di ricorso e in data 24 maggio 2023 ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28244 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 31/05/2023 Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Perugia del 14 marzo 2022 che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Perugia appellata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI MI, in ordine al delitto di cui all'art. 624 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 628 comma 1 e 61 n. 10 cod. pen., ascritta in Perugia il 4 maggio 2014 - ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui agl'artt. 624 bis cod. pen. e 61 n. 10 cod. pen. - così a sua volta riqualificato l'originario addebito di rapina - e lo ha condannato alle pene di legge. 2.11 ricorso, proposto tramite il difensore, ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Un primo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 624 bis cod. pen. per carenza del dolo specifico del fine di profitto, nonché mancanza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. L'imputato, abbandonatosi, sul terreno di gioco dopo la fine della gara con il FR , ai festeggiamenti per la promozione della squadra di calcio del Perugia, avrebbe carpito dalle mani dell'agente di polizia in borghese Ferrara Pasquale, la telecamera con cui quest'ultimo stava filmando l'evoluzione dell'invasione di campo, solo per lanciarla contro la recinzione del settore in cui si trovavano i tifosi ospiti e, dunque, per danneggiarla e non per rubarla, in assenza, dunque, della specifica finalità di profitto del reato di furto. 2.2. Il secondo motivo ha eccepito la violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità a riguardo dell'omessa impugnazione, da parte del Pubblico Ministero, del punto della decisione di primo grado riguardante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., ritenuta di contro sussistente dalla Corte territoriale, incorsa in un vizio di ultra-petizione. L'imputato - come condiviso dal primo giudice - non si sarebbe avveduto della veste soggettiva della persona alla quale aveva sottratto la telecamera perché quest'ultima, pur avendo esposto sul petto una placca della Polizia di Stato, non era agevolmente riconoscibile, soprattutto nella concitazione del momento. Non sarebbe stata rilevata dalla Corte d'appello, pertanto, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, versandosi in un caso - al più - di furto "con strappo" non aggravato, proprio in considerazione del fatto che il gravame della Procura Generale avrebbe dovuto giudicarsi inammissibile sullo specifico profilo, non affrontato, dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen.. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Kate Tassone ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi, con cui ha insistito nei motivi di ricorso e in data 24 maggio 2023 ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Quanto al secondo motivo di ricorso - da vagliarsi in via preliminare - che si duole di un profilo di assunta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per mancata impugnazione della sentenza di primo grado a riguardo dell'affermata insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen.("l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale...nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"), osserva il collegio che - sotto un primo profilo - le "richieste" formulate dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., hanno investito l'affermazione della "penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato come contestato"; che la "contestazione" è stata testualmente riportata dall'appellante nel preambolo dell'atto di gravame ed è stata espressamente riferita agli artt. "628 comma i e 61 n. 10 c. p."; che, "in subordine", l'organo requirente ha richiesto alla Corte d'appello di affermare la responsabilità dell'imputato per il reato "di cui all'art. 624 bis c.p." e, di conseguenza , di condannarlo alle pene di giustizia. Il collegio reputa dunque evidente che - già ad un primo impatto formale e lessicale - il rappresentante della pubblica accusa abbia inteso invocare il riconoscimento della colpevolezza dell'imputato per il delitto di rapina aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., e di valutare, in via gradata, la riconducibilità della condotta da lui tenuta al paradigma della norma incriminatrice dell'art. 624 bis comma 2 cod. pen. - furto con strappo - logicamente inglobando nell'oggetto della doglianza anche peculiare qualifica e contestuale attività della persona offesa dal reato - descritta nell'editto accusatorio, trascritto nella prima parte dell'impugnazione - da ritenersi evidentemente immutata;
sotto un secondo profilo - di natura più strettamente sostanziale - le articolate argomentazioni dell'atto di gravame del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia consentono, agevolmente, di interpretare l'estensione delle ragioni del suo dissenso anche alle circostanze di fatto che interessano la configurabilità della citata circostanza aggravante, vuoi perché ripercorrono, analiticamente, i segmenti della condotta dell'imputato che intercettano, ex abrupto, l'operazione di video-filmatura che l'agente della polizia scientifica stava effettuando, vuoi perché descrivono le finalità dell'azione, precipuamente volte a realizzare "la soppressione 2 di eventuali prove di reati commessi da altri tifosi" e, per l'effetto, ad ostacolare un'attività d'indagine contestualmente svolta da un agente di polizia giudiziaria, pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni e, nell'immediatezza, come tale riconosciuto. Del resto, è anche pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria emessa dal giudice del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione, ha effetto "pienamente devolutivo", attribuendo tradizionalmente al giudice ad quem gli ampi poteri decisori elencati negli artt. 515 comma 2 cod. proc. pen. 1930 e 597 comma 2 lett. b) del vigente codice di rito (Sez. Un. 31/03/2004, Donelli). Ciò comporta, da un lato, che il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate con i motivi di appello, e dall'altro che l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre , anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione probatoria del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello non può sottrarsi all'onere di esprimere le sue determinazioni (SS.UU. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674). Nessuna violazione del principio devolutivo si è dunque concretizzata ed il rilievo è, nel complesso, infondato. 2.11 primo motivo di ricorso è aspecifico ed è comunque manifestamente infondato. Esso non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che, con motivazione piana, logica, rispettosa dei canoni ermeneutici prefissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di adeguatezza della motivazione della sentenza che riformi un verdetto assolutorio di primo grado e del tutto condivisibile, ha tratto la prova dell'integrazione del delitto di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen. dalla deposizione del teste Ferrara, ritualmente ascoltato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il quale: ha ribadito che, in occasione della vicenda oggetto di scrutinio, recava, ben visibile sul petto e di inequivocabile percettibilità, la placca di riconoscimento della Polizia di Stato;
ha ripercorso l'azione fulminea - svolta senza soluzione di continuità - dell'imputato, che gli ha strappato dalle mani la telecamera nel corso delle operazioni di servizio, l'ha scagliata contro la recinzione del campo e, subito dopo, se ne è impossessato, fuggendo;
ha precisato che l'episodio si è dipanato nell'arco di pochissimi secondi, "anzi in qualche frazione di secondo". E', poi, dato probatorio incontestato che, qualche giorno dopo, la telecamera sia stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria in un armadio di un locale dell'abitazione della compagna dell'imputato, dove era stata occultata, e da costui spontaneamente restituita. Il NI - pertanto - non ha perseguito una generica finalità di deteriorare il bene o di trarne (solo) un qualsiasi occasionale vantaggio, ma l'ha sottratto e ne ha perfezionato 3 l'impossessamento nascondendolo nell'alloggio della compagna;
in tal guisa ha inequivocabilmente raggiunto lo scopo di incrementare le proprie disponibilità con l'acquisizione di un'utilità che - quand'anche da riparare - avrebbe potuto essere riutilizzata e rimessa in circolazione a fini di lucro, di natura strettamente economica;
in ogni caso, le conclusioni rassegnate non muterebbero se l'obbiettivo dell'imputato fosse stato anche solo quello di neutralizzare lo sviluppo di possibili accertamenti investigativi da parte delle forze di polizia, come con argomentazione esauriente e convincente rimarcato - e così superando anche il profilo della pretesa, mancata percezione della peculiare qualifica della persona aggredita da parte del prevenuto - dalla pronuncia della Corte territoriale ("Peraltro, ove il NI non fosse stato consapevole della qualità di pubblico ufficiale nel soggetto che stava effettuando le riprese, non avrebbe avuto alcun motivo di prendere la telecamera, scagliarla contro la rete di recinzione e quindi occultarla in un armadio dell'abitazione della propria fidanzata"). La sentenza impugnata ha invero richiamato l'orientamento maggioritario dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale - in tema di furto - il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta (Sez. 4, n. 4144 del 6/10/2021, Caltabiano, Rv. 282605; ex plurimis, sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Dolce, Rv. 275906; Sez. 4, n. 30 del 18/09/2012, Caleca, Rv. 254372; è d'uopo segnalare che, recentemente, all'udienza pubblica del 25 maggio 2023, secondo quanto si è appreso dall' informazione provvisoria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito il principio secondo il quale "il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale"). Ma, per quanto testè detto, la ricostruzione probatoria illustrata e fatta propria dalla sentenza sarebbe compatibile anche con l'indirizzo minoritario, secondo cui "in tema di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato deve essere inteso come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili" (così Cass. sez. 5, n. 26421 del 17/05/2022, E., Rv. 283531; sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka, Rv. 277319), dal momento che la finalità di ampliamento della sfera patrimoniale, intesa "eventualmente anche per la capacità strumentale del bene di soddisfare, in via indiretta, un bisogno umano, materiale o spirituale" sarebbe comunque ravvisabile, come senz'altro a tutto concedere avvenuto, nella duplice finalità di appropriarsi "fisicamente" della cosa - con il perfezionamento del suo "spostamento patrimoniale" - nella prospettiva del magari prevalente ed ulteriore risultato di precludere alle forze dell'ordine di recuperare i filmati, potenzialmente compromettenti. Le osservazioni svolte, sul punto, dal motivo di ricorso sono puramente assertive e risultano prive di qualsiasi efficacia confutativa. 4 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31/05/2023 Il conigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Kate Tassone ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi, con cui ha insistito nei motivi di ricorso e in data 24 maggio 2023 ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28244 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 31/05/2023 Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Perugia del 14 marzo 2022 che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Perugia appellata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI MI, in ordine al delitto di cui all'art. 624 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 628 comma 1 e 61 n. 10 cod. pen., ascritta in Perugia il 4 maggio 2014 - ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui agl'artt. 624 bis cod. pen. e 61 n. 10 cod. pen. - così a sua volta riqualificato l'originario addebito di rapina - e lo ha condannato alle pene di legge. 2.11 ricorso, proposto tramite il difensore, ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Un primo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 624 bis cod. pen. per carenza del dolo specifico del fine di profitto, nonché mancanza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. L'imputato, abbandonatosi, sul terreno di gioco dopo la fine della gara con il FR , ai festeggiamenti per la promozione della squadra di calcio del Perugia, avrebbe carpito dalle mani dell'agente di polizia in borghese Ferrara Pasquale, la telecamera con cui quest'ultimo stava filmando l'evoluzione dell'invasione di campo, solo per lanciarla contro la recinzione del settore in cui si trovavano i tifosi ospiti e, dunque, per danneggiarla e non per rubarla, in assenza, dunque, della specifica finalità di profitto del reato di furto. 2.2. Il secondo motivo ha eccepito la violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità a riguardo dell'omessa impugnazione, da parte del Pubblico Ministero, del punto della decisione di primo grado riguardante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., ritenuta di contro sussistente dalla Corte territoriale, incorsa in un vizio di ultra-petizione. L'imputato - come condiviso dal primo giudice - non si sarebbe avveduto della veste soggettiva della persona alla quale aveva sottratto la telecamera perché quest'ultima, pur avendo esposto sul petto una placca della Polizia di Stato, non era agevolmente riconoscibile, soprattutto nella concitazione del momento. Non sarebbe stata rilevata dalla Corte d'appello, pertanto, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, versandosi in un caso - al più - di furto "con strappo" non aggravato, proprio in considerazione del fatto che il gravame della Procura Generale avrebbe dovuto giudicarsi inammissibile sullo specifico profilo, non affrontato, dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen.. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Kate Tassone ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi, con cui ha insistito nei motivi di ricorso e in data 24 maggio 2023 ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Quanto al secondo motivo di ricorso - da vagliarsi in via preliminare - che si duole di un profilo di assunta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per mancata impugnazione della sentenza di primo grado a riguardo dell'affermata insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen.("l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale...nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"), osserva il collegio che - sotto un primo profilo - le "richieste" formulate dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., hanno investito l'affermazione della "penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato come contestato"; che la "contestazione" è stata testualmente riportata dall'appellante nel preambolo dell'atto di gravame ed è stata espressamente riferita agli artt. "628 comma i e 61 n. 10 c. p."; che, "in subordine", l'organo requirente ha richiesto alla Corte d'appello di affermare la responsabilità dell'imputato per il reato "di cui all'art. 624 bis c.p." e, di conseguenza , di condannarlo alle pene di giustizia. Il collegio reputa dunque evidente che - già ad un primo impatto formale e lessicale - il rappresentante della pubblica accusa abbia inteso invocare il riconoscimento della colpevolezza dell'imputato per il delitto di rapina aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., e di valutare, in via gradata, la riconducibilità della condotta da lui tenuta al paradigma della norma incriminatrice dell'art. 624 bis comma 2 cod. pen. - furto con strappo - logicamente inglobando nell'oggetto della doglianza anche peculiare qualifica e contestuale attività della persona offesa dal reato - descritta nell'editto accusatorio, trascritto nella prima parte dell'impugnazione - da ritenersi evidentemente immutata;
sotto un secondo profilo - di natura più strettamente sostanziale - le articolate argomentazioni dell'atto di gravame del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia consentono, agevolmente, di interpretare l'estensione delle ragioni del suo dissenso anche alle circostanze di fatto che interessano la configurabilità della citata circostanza aggravante, vuoi perché ripercorrono, analiticamente, i segmenti della condotta dell'imputato che intercettano, ex abrupto, l'operazione di video-filmatura che l'agente della polizia scientifica stava effettuando, vuoi perché descrivono le finalità dell'azione, precipuamente volte a realizzare "la soppressione 2 di eventuali prove di reati commessi da altri tifosi" e, per l'effetto, ad ostacolare un'attività d'indagine contestualmente svolta da un agente di polizia giudiziaria, pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni e, nell'immediatezza, come tale riconosciuto. Del resto, è anche pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria emessa dal giudice del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione, ha effetto "pienamente devolutivo", attribuendo tradizionalmente al giudice ad quem gli ampi poteri decisori elencati negli artt. 515 comma 2 cod. proc. pen. 1930 e 597 comma 2 lett. b) del vigente codice di rito (Sez. Un. 31/03/2004, Donelli). Ciò comporta, da un lato, che il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate con i motivi di appello, e dall'altro che l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre , anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione probatoria del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello non può sottrarsi all'onere di esprimere le sue determinazioni (SS.UU. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674). Nessuna violazione del principio devolutivo si è dunque concretizzata ed il rilievo è, nel complesso, infondato. 2.11 primo motivo di ricorso è aspecifico ed è comunque manifestamente infondato. Esso non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che, con motivazione piana, logica, rispettosa dei canoni ermeneutici prefissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di adeguatezza della motivazione della sentenza che riformi un verdetto assolutorio di primo grado e del tutto condivisibile, ha tratto la prova dell'integrazione del delitto di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen. dalla deposizione del teste Ferrara, ritualmente ascoltato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il quale: ha ribadito che, in occasione della vicenda oggetto di scrutinio, recava, ben visibile sul petto e di inequivocabile percettibilità, la placca di riconoscimento della Polizia di Stato;
ha ripercorso l'azione fulminea - svolta senza soluzione di continuità - dell'imputato, che gli ha strappato dalle mani la telecamera nel corso delle operazioni di servizio, l'ha scagliata contro la recinzione del campo e, subito dopo, se ne è impossessato, fuggendo;
ha precisato che l'episodio si è dipanato nell'arco di pochissimi secondi, "anzi in qualche frazione di secondo". E', poi, dato probatorio incontestato che, qualche giorno dopo, la telecamera sia stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria in un armadio di un locale dell'abitazione della compagna dell'imputato, dove era stata occultata, e da costui spontaneamente restituita. Il NI - pertanto - non ha perseguito una generica finalità di deteriorare il bene o di trarne (solo) un qualsiasi occasionale vantaggio, ma l'ha sottratto e ne ha perfezionato 3 l'impossessamento nascondendolo nell'alloggio della compagna;
in tal guisa ha inequivocabilmente raggiunto lo scopo di incrementare le proprie disponibilità con l'acquisizione di un'utilità che - quand'anche da riparare - avrebbe potuto essere riutilizzata e rimessa in circolazione a fini di lucro, di natura strettamente economica;
in ogni caso, le conclusioni rassegnate non muterebbero se l'obbiettivo dell'imputato fosse stato anche solo quello di neutralizzare lo sviluppo di possibili accertamenti investigativi da parte delle forze di polizia, come con argomentazione esauriente e convincente rimarcato - e così superando anche il profilo della pretesa, mancata percezione della peculiare qualifica della persona aggredita da parte del prevenuto - dalla pronuncia della Corte territoriale ("Peraltro, ove il NI non fosse stato consapevole della qualità di pubblico ufficiale nel soggetto che stava effettuando le riprese, non avrebbe avuto alcun motivo di prendere la telecamera, scagliarla contro la rete di recinzione e quindi occultarla in un armadio dell'abitazione della propria fidanzata"). La sentenza impugnata ha invero richiamato l'orientamento maggioritario dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale - in tema di furto - il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta (Sez. 4, n. 4144 del 6/10/2021, Caltabiano, Rv. 282605; ex plurimis, sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Dolce, Rv. 275906; Sez. 4, n. 30 del 18/09/2012, Caleca, Rv. 254372; è d'uopo segnalare che, recentemente, all'udienza pubblica del 25 maggio 2023, secondo quanto si è appreso dall' informazione provvisoria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito il principio secondo il quale "il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale"). Ma, per quanto testè detto, la ricostruzione probatoria illustrata e fatta propria dalla sentenza sarebbe compatibile anche con l'indirizzo minoritario, secondo cui "in tema di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato deve essere inteso come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili" (così Cass. sez. 5, n. 26421 del 17/05/2022, E., Rv. 283531; sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka, Rv. 277319), dal momento che la finalità di ampliamento della sfera patrimoniale, intesa "eventualmente anche per la capacità strumentale del bene di soddisfare, in via indiretta, un bisogno umano, materiale o spirituale" sarebbe comunque ravvisabile, come senz'altro a tutto concedere avvenuto, nella duplice finalità di appropriarsi "fisicamente" della cosa - con il perfezionamento del suo "spostamento patrimoniale" - nella prospettiva del magari prevalente ed ulteriore risultato di precludere alle forze dell'ordine di recuperare i filmati, potenzialmente compromettenti. Le osservazioni svolte, sul punto, dal motivo di ricorso sono puramente assertive e risultano prive di qualsiasi efficacia confutativa. 4 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31/05/2023 Il conigliere estensore