Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7249 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 03 SEZIONE TRIBUTARIA Composta d Ill mi Sing.ri Magistrati: R. G. N. 2485 01 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente Dott. Massimo Consigliere ODDO Consigliere 16105 Cron. Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Cons. Rel. Ud. 05/11/02 Dott. Raffaele BOTTA ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: BE EP, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 217, presso l'avv. Leonida Mari, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore, e Ufficio del Registro di Piacenza, in persona del Direttore pro-tempore Resistant CON PROCURA Lintimati non costituiti]- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Bologna, Sez. 23, n. 134/23/99 del 10 novembre 1999, depositata il 20 gennaio 2000, non notificata. 3993 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Leonida Mari per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto il 16 giugno 1993 avanti alla Com- missione Tributaria di Primo Grado di Piacenza, il sig. EP BE impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato- gli il 19 aprile 1993, con il quale l'Ufficio del Re- gistro di Piacenza gli intimava il pagamento delle nor- mali imposte di registro per decadenza dai benefici fi- scali dell'agevolazione di cui al D.L. n. 12/1985 in relazione all'atto di compravendita immobiliare stipu- lato in Piacenza il 24 gennaio 1990: ciò in quanto il contribuente aveva richiesto ed ottenuto la residenza nel comune in cui si trovava l'immobile acquistato solo il giorno successivo alla data di stipula dell'atto no- tarile. Il contribuente, oltre a sostenere di aver di- ritto all'agevolazione, producendo a tal fine anche una autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante nel comune interessato, denunciava che l'avviso del- 2 l'Ufficio gli era stato notificato oltre i termini di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, D. P. R. n. 131/1986. La Commissione adita, con sentenza n. 357/1/95 del 19 ottobre 1995, depositata il 25 novembre 1995, rigettava il ricorso, rilevando la sospensione dei termini di decadenza a seguito dei provvedimenti di condono e ritenendo insufficiente la prova fornita dal ricorrente circa i requisiti per aver diritto all'age- volazione, anche perché l'autorizzazione al commercio ambulante prodotta si riferiva a sei province. La Com- missione Tributaria Regionale di Bologna, di fronte al- la quale il contribuente impugnava la decisione di pri- mo grado, rigettava l'appello con la sentenza in epi- grafe, affermando che il ricorrente non aveva provato nessuna delle due condizioni - residenza o esercizio di attività nel comune in cui si trova l'immobile acqui- stato - previste dall'art. 2, D.L. n. 12/1985, con- vertito con L. n. 118/1985, per aver diritto alle age- volazioni in materia di imposta di registro. Avverso tale sentenza il contribuente, con atto RB notificato il 12-13 gennaio 2001, propone ricorso per cassazione con nove motivi. L'amministrazione finan- ziaria non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Devono essere esaminati preliminarmente i motivi di ri- corso indicati con i nn. 8 e 9, con i quali il ricor- rente censura la sentenza impugnata per omessa e/o ine- sistente motivazione in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La censura è fondata. Non può considerarsi motivata, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., la sentenza che, senza alcun modo pronunciare in ordine alla produzione in giudizio di una autorizza- zione allo svolgimento di attività di commercio ambu- lante comprendente anche il comune nel quale è ubicato l'immobile acquistato e per cui è causa, si limiti ad affermare che il contribuente non è stato in grado di R provare nessuna delle due condizioni - residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato o eserci- zio nel medesimo comune della propria attività pre- - viste dall'art. 2, D.L. n. 12/1985, convertito con L. n. 118/1985, per godere delle agevolazioni tributarie riconosciute dalla medesima disposizione. Deve, infatti, ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza del giudice di merito che risulti come nella specie del tutto priva dell'esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui quali la decisione si fonda, 4 non potendo essere legittimamente considerata "motiva- zione" la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti (Cass. n. 12542/2001). Il giudice di merito, sebbene non sia tenuto ad ana- lizzare e discutere distintamente i singoli elementi di prova acquisiti al processo, deve comunque tener conto, nella valutazione complessiva, di tutte le circostanze decisive risultanti dal complesso probatorio e mettere in rilievo quanto è necessario per chiarire e sorreg- gere adeguatamente la ratio decidendi (Cass. n. 813/1998). L'inosservanza da parte del giudice di merito di questo fondamentale dovere di motivazione determina la nullità assoluta della pronuncia e la cassazione della sentenza RB impugnata, con assorbimento degli altri motivi. La causa va rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna perché motivi sull'appello proposto dal contribuente e provveda anche sulle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie l'ottavo e il nono motivo del ricorso, con assorbimento degli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria 5 Regionale dell' Così deciso in novembre 2002. Il Consigliere Dott. Raffaele Reuble Emilia-Romagna. Roma, nella Camera di consiglio del 5 relatore Il A E I T A R a M 5 L N . B . B A . T L A 3 1 1 . N Dott Alzio Finocchiaro Botta 9 1 6 / 8 4 L 2 S D P / . E 6 R . . D I E I S A N S E E N T E D A R E G I S T R A I Z N O E A I I R B U A R T T IL CANCELLIERE 01 l DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAG. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 6