Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 67734 PI IV MUSI REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposta di registro - Li-0 2 556 / 03 IN NOME LA CORTE SUPREMA DI SSAZION E SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 858/2000 Cron.5513 composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri Dott. Massimo Oddo Consigliere Ud. 21.06.2002 Consigliere Dott. Paolo Giuliani Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA SAW Lisett sul ricorso proposto dei signori AN VI, LI AP, SE BA e NE UR, tutti rappresentati e difesi in forza di delega in calce all'atto dagli avvocati Lorenzo Vecoli e Andrea Paulgross, e tutti elet- tivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avvocato Manilio Fran- chi, via Gramsci 28;
- ricorrenti -
contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresenta- to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domicilia- to ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M CAMPON O 64734 2882 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 1° giugno 1998, n. 138/10/98, depositata il 23 novembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 21 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avv. Giovanni Paolo Polizzi per il Ministro delle finanze;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del fatto 1.1. Il 28 dicembre 1999 i signori AN VI, IS AP, SE BA e NE UR notificano al Ministro delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 1° giugno 1998, n. 138/10/98, depositata il 23 novembre 1998, che ha accolto l'appello dell'Ufficio del registro di Viareggio contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Lucca 9 giugno 1995, n. 655/06/95, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro un avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni in materia di imposta di registro e di INVIM.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: 1'11 novembre 1988 viene registrato un atto di compravendita per lire 60.000.000 di un immobile non ancora censito e, quindi, ancora senza attribuzione di rendita catastale, tra i signori AN VI e NE UR, acquirenti, e i signori IS AP e SE BA, venditori, - le parti chiedono l'applicazione dell'art. 12.1 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154; M 2 MM il 9 gennaio 1992 l'Ufficio del registro di Viareggio notifica un avviso di liquidazione, indicando come valore finale della cessione lire 140.924.000; il ricorso dei contribuenti alla Commissione tributaria di primo grado di Lucca è da questa accolto con la sentenza 9 giugno 1995, n. 655/06/95; - l'appello dell'Ufficio del registro di Lucca è, poi, accolto con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze primo giugno 1998, n. 138/10/98, è così motivata: - secondo i contribuenti la richiesta di valutazione automatica, se la rendita successivamente determinata risulta più alta del dichiarato, non consente all'Ufficio una liquidazione automatica, ma solo la riacquisizione del potere di rettifica;
nel caso in esame, invece, l'Ufficio ha provveduto a liquidare l'imposta secondo i parametri di valutazione automatica dopo aver ricevuto dall'UTE la comunicazione della rendita definitiva;
- l'Ufficio appellante sostiene che i contribuenti hanno dichiarato di avvalersi dell'art. 12 L. 22 maggio 1988, n. 154, e che essi hanno presentato istanza di attribuzione di rendita presso l'UTE di Lucca, poiché il valore tabellare conseguente alla rendita attribuita è risultato superiore al valore dichiarato, l'Ufficio ha proceduto alla liquidazione;
- in udienza i contribuenti dichiarano che il ricorso contro il classamento è stato dichiarato inammissibile per tardività e quindi la rendita risulta definitiva;
- i contribuenti lamentano di non aver potuto ricorrere tempestivamente in giudizio contro il classamento, perché la rendita attribuita fu notificata M 3 mediante affissione all'albo comunale e quindi nessuno ne era venuto a conoscenza tempestivamente;
tale prassi, i cui effetti, comunque, non possono trovare spazio nel processo tributario, faceva parte del progetto finalizzato adottato su tutto il territorio nazionale ed ha comportato la definitività di tutte le rendite in tal modo pubblicate, - i contribuenti né in primo grado né in appello producono elementi che provino la presunta esosità del valore derivante dalla rendita attribuita.
2.1. Il ricorso per cassazione dei contribuenti, integrato con memoria, è sostenuto con tre motivi di impugnazione. 2.2. 1 ricorrenti concludono chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di legittimità e delle precedenti fasi di merito.
3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che sia rigettato il ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di lite. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di impugnazione i contribuenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131. 4.2. I ricorrenti sostengono, in proposito, che sarebbe del tutto illegittima la procedura seguita dall'Ufficio del registro di Viareggio, il quale, ricevuta la comunicazione da parte dell'UTE dell'attribuzione di rendita, ha eseguito il calcolo automatico del valore dell'immobile ed ha ли 4 17 adottato conseguentemente un avviso di liquidazione. Inoltre, l'avviso di liquidazione, che non contiene alcuna specie di motivazione, sarebbe viziato in radice dalla violazione delle norme procedimentali che regolano il comportamento dell'Ufficio finanziario per la liquidazione della maggiore imposta asseritamente dovuta. I contribuenti ritengono che sia, invece, esatta la decisione adottata dal giudice di primo grado, secondo il quale l'Ufficio, ove ritenga che il valore venale sia superiore a quello dichiarato, deve procedere alla rettifica emettendo un accertamento di valore nei modi e nei termini ordinari sulla scorta dei criteri previsti dall'art. 51 DPR 26 aprile 1986, n. 131, e non sulla base di un parametro, il valore catastale, che, in base all'art. 52.4, avrebbe una esclusiva funzione procedimentale e non sostanziale. La Commissione tributaria regionale nella decisione impugnata non avrebbe trattato di questo motivo di doglianza, che pure era stata la ragione prima dell'accoglimento del ricorso da parte del giudice di prima istanza.
5.1. Con il secondo motivo di impugnazione i contribuenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12.1 DL 14 marzo 1988, n. 70. 5.2. I ricorrenti sostengono, al riguardo, che nell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, non vi sarebbe alcuna disposizione che autorizzi gli organi accertatori a procedere alla liquidazione senza una previa rettifica del valore dichiarato dalle parti in atti. Infatti, l'art. 12.1 prevede che le disposizioni dell'art. 52.4 DPR 26 aprile 1986, n. 121, siano applicabili anche agli immobili sprovvisti di rendita catastale, se il contribuente chiede l'attribuzione di rendita al competente UTE. L'art. 12.2, poi, prevede che ли 5 l'UTE, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sia tenuto ad inviare all'Ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. Secondo i ricorrenti tale norma non apporterebbe alcuna deroga alla normativa prevista per la rettifica e, quindi, per la liquidazione della maggior imposta prevista per l'Ufficio del registro. L'art. 12 non attribuirebbe all'Ufficio del registro competente alcun potere di procedere direttamente alla liquidazione dell'imposta.
6.1. I primi due motivi di impugnazione sono così oggettivamente connessi che possono essere esaminati congiuntamente.
6.2. Essi sono infondati. Infatti, se si realizzano due condizioni: 1) che il contribuente, che sia soggetto passivo dell'imposta di registro di un atto avente per oggetto un immobile ancora privo dell'attribuzione di rendita catastale, chieda, in base all'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'applicazione dell'art. 52.4. DPR 26 aprile 1986, n. 131, e 2) che il valore derivante dall'applicazione dei criteri automatici sia superiore al valore dichiarato nell'atto registrato, l'Ufficio legittimamente richiede la maggiore imposta dovuta, adottando e notificando un avviso di liquidazione e non un avviso di accertamento. Questa interpretazione della normativa regolativa della fattispecie è basata sulle seguenti ragioni: 1) dalla formulazione letterale delle disposizioni normative appena richiamate si desume che l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. तार 6 13 maggio 1988, n. 154, richiama espressamente solo il comma 4 dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, trascurando qualsiasi riferimento al primo comma dello stesso articolo;
d'altra parte, il primo e il quarto comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, disciplinano l'esercizio di due poteri amministrativi di accertamento tributario tra di loro diversi ed alternativi, nel senso che, quando esistono i presupposti per applicare l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'Ufficio non può esercitare il potere di accertamento o di rettifica attribuitogli dal primo comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'alternatività tra potere di accertamento e potere di liquidazione dell'imposta di registro in base ai criteri automatici è confermata, poi, dall'ultimo periodo dell'art. 12.1. DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, secondo il quale In caso di mancata presentazione della ricevuta [dell'istanza di attribuzione della rendita catastale] nei termini (cioè di sessanta giorni], l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131...>>; 2) l'interpretazione fornita è coerente con il sistema dei poteri di accertamento tributario, perché l'avviso di accertamento di maggior valore o di rettifica è adottato dall'ufficio nell'esercizio di un potere discrezionale tecnico, mentre nell'ipotesi in cui il valore sia calcolato presuntivamente sulla base della rendita catastale l'ufficio non esercita un potere di valutazione, ma un potere che è privo di qualsiasi discrezionalità, anche tecnica, e si limita all'effettuazione di mere operazioni aritmetiche;
M 7 3) sarebbe, inoltre, contraddittorio ammettere che il contribuente, che abbia chiesto che il valore del bene sia determinato secondo un criterio presuntivo, possa poi, quando tale criterio gli viene applicato, contestare la determinazione vincolata, e puramente aritmetica, dell'ufficio, rimettendo in discussione tutto il rapporto tributario;
4) la soluzione accolta non pregiudica il diritto del contribuente di tutelare, anche in sede giurisdizionale, la propria situazione soggettiva, perché egli può ricorrere al giudice tributario contro l'atto di classamento per dimostrare la non conformità ai parametri legali della valutazione del bene (Corte costituzionale 18 ottobre 1995, n. 463).
7.1. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione o la falsa applicazione dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, in relazione alla mancata notificazione dell'attribuzione della rendita agli interessati.
7.2. I ricorrenti sostengono, in proposito, di aver contestato l'omessa notificazione dell'attribuzione di rendita da parte dell'UTE fin dal ricorso in primo grado e di aver riproposto la contestazione in appello. Essi hanno conosciuto l'avvenuta attribuzione della nuova rendita solo al momento della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta da parte dell'Ufficio del registro di Viareggio. Nel corso di tutto il contenzioso di primo e di secondo grado non sarebbe stato possibile contestare la quantificazione della rendita stessa, tenuto conto che i giudici hanno evidenziato la tardività della stessa contestazione. Al riguardo essi osservano che nessuna tardività può essere opposta ai ricorrenti, se è vero che nessuno di essi ha mai ricevuto notizia alcuna dell'esito del 8 procedimento svolto dall'UTE di attribuzione della rendita prima della notificazione dell'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro. Il primo atto contro cui ricorrere è stato l'avviso di liquidazione e il contenzioso avrebbe dovuto riguardare anche il merito del procedimento di attribuzione della rendita e il suo risultato finale, in quanto atti prodromici e presupposti. La contestazione dell'attribuzione della rendita non sarebbe, perciò, stata tardiva, come invece erroneamente avrebbe statuito la Commissione tributaria regionale.
7.3. Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile. Infatti, le ragioni addotte a suo sostegno sono generiche, perché sono formulate in maniera tale che il giudice di legittimità non è posto in grado, sulla base del solo ricorso per cassazione, di valutare la fondatezza della censura, la quale richiederebbe la riproduzione testuale di quelle parti degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio, che, secondo i ricorrenti, giustificherebbero la loro pretesa. La violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione comporta, pertanto, l'inammissibilità del motivo.
8. Per le considerazioni illustrate il ricorso dev'essere rigettato.
9. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 1.100,00 (mille e cento), di cui Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2002. M 9 II Presidente хо Il relatore ed estensore IL CANCELLIERE C Meloncelli Au AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0 FEB. 2003 IA CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano 10