Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 1
La richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione è ammessa, ai sensi dell'art. 625-bis comma 1 cod. proc. pen., solo in favore del condannato, non anche delle altre parti processuali (nel caso di specie, la corte ha rigettato il ricorso straordinario proposto dal procuratore generale nell'interesse della parte offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2002, n. 35186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35186 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/06/2002
1. Dott. CASINI Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 16401
3. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 013478/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE nei confronti di:
1) CO TR N. IL 05/04/1928;
2) ES MI N. IL 05/10/1939;
3) CO AR N. IL 26/02/1971;
avverso ORDINANZA del 3 0/01/2002 QUINTA SEZ. CORTE CASSAZI di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
La Corte di Cassazione osserva:
Le parti lese MA RO, SI OE e MA IC nel procedimento penale
contro
Ignoti in relazione al decesso di MA RO proponevano ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso il 6 marzo 2001 dal GIP presso il Tribunale di Treviso.
Con ordinanza emessa il 30 gennaio 2002 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. perché la pronuncia aveva dichiarato inammissibile il ricorso delle parti offese sul presupposto di fatto, rivelatosi poi errato, che in atti non vi fosse la richiesta ex art. 408 c.p.p., con la quale le persone offese avevano chiesto di essere informate di una eventuale richiesta di archiviazione del PM.
La Corte ritiene che il provvedimento de quo non sia impugnabile ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. nell'interesse delle parti offese. Il legislatore con l'articolo 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128 ha inserito nel codice di procedura penale l'articolo 625 bis che ha disciplinato l'istituto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.
L'istituto è stato previsto al fine di evitare ingiuste condanne penali fondate su erronei presupposti di fatto.
Si tratta all'evidenza di un rimedio straordinario, come del resto la rubrica dell'articolo citato precisa, che consente alla Corte di Cassazione di cassare una propria decisione già passata in giudicato.
È evidente allora che la norma in questione non consente interpretazioni estensive e/o analogiche che contrasterebbero sia con il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sia con la natura di mezzo di impugnazione straordinario ed eccezionale del ricorso previsto dall'articolo 625 bis c.p.p.. Sulla base degli accennati principi è possibile risolvere la questione di diritto sottoposta al vaglio di questa Corte che consiste nello stabilire se detto rimedio straordinario sia esperibile anche nell'interesse delle parti offese (le questioni relative al ricorso straordinario previsto dall'articolo 625 bis c.p.p. sono trattate ampiamente dalla sentenza SS.UU. 27 marzo 2002,
De Lorenzo).
Il primo comma dell'articolo 625 bis c.p.p. precisa che la richiesta di correzione di errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione è ammessa a favore del condannato.
La interpretazione letterale della norma non consente dubbi: è possibile il rimedio in discussione soltanto a favore del condannato al fine di evitare condanne penali fondate si erronei presupposti di fatto e non anche a favore delle altre parti processuali. L'inciso a favore del condannato è stato previsto dal legislatore proprio al fine di escludere che il ricorso potesse essere proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse di altre parti processuali.
È opportuno rammentare, invero, che il ricorso di cui trattasi può essere proposto, secondo il comma 2^ dell'articolo 625 bis c.p.p., soltanto dal condannato e dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'esclusivo interesse del condannato stesso;
anche per tale via si perviene perciò alla impossibilità per altre parti processuali di proporre tale eccezionale rimedio.
La rigida interpretazione letterale della norma trova conforto nella interpretazione logico - sistematica dell'istituto, che è stato previsto, come già si è rilevato, non al fine generico di evitare decisioni errate, ma a quello specifico di eliminare condanne ingiuste perché fondate si presupposti di fatto erronei. La interpretazione proposta, infine, appare rispettosa sia della natura straordinaria dell'istituto sia del già richiamato generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Dal momento che nel caso di specie il ricorso è stato proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non nell'interesse del condannato - nel presente procedimento non si è mai pervenuti ad alcuna condanna -, ma in quello esclusivo delle parti offese, il ricorso stesso per tutte le ragioni esposte deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2002