Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7130 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
07 130/02 NOM DEIP PO CITAliano Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 19936/99 Cron. N. 20071 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.Prestipino -Presidente- 1. Dott. Giovanni 662. Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- Ud. 15.03.2002 3. Maura La Terza -Consigliere- 664. Saverio Toffoli -Consigliere- 5. Raffaele Di Lella -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA BR BR, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi 278, presso lo studio dell'Avv. Mario Teofili, rappre- sentata e difesa dall'Avv. Sergio Gristina del foro di Livorno Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona, del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 412 n. 12, è domiciliato per legge Controricorrente 2 per la cassazione della sentenza n. 325/98 del Tribunale del La- voro di Firenze del 21.10.1998/28.10.1998 nella causa n. 228 R.G. 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.03.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 31.8.1995, NA BR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Livorno il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità e sentir condannare il convenuto al pagamento delle somme dovute, oltre accessori. La parte convenuta, costituendosi, contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza depositata il 16.9.1997 respingeva il ricorso. Proposto appello da parte della BR, il Tribunale di Firenze con sentenza depositata il 28.10.1998 rigettava il gravame e confermava la decisione pretorile. In particolare il Tribunale condivideva le conclusioni della con- sulenza tecnica di ufficio di primo grado per la ragionevolezza del giudizio di una perdita permanente della capacità lavorativa nella misura del 60 % all'atto della visita di revisione (ottobre 3 1994) e tenuto conto delle capacità attitudinali, sicché riteneva di non accogliere l'istanza di rinnovo della perizia per superflui- tà. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la BR con unico articolato motivo. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa appli- cazione dell'art. 12 della legge n. 118/1971 e successive modifi- cazioni, dell'art. 149 disp. att. C.P.C., nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Rileva che il Tribunale non ha preso in considerazione i rilievi critici e le osservazioni formulate dalla stessa ricorrente nell'atto di appello, che richiamava il parere della Commissione Medica Superiore (C.M.S.), la quale aveva confermato la patologia psi- chica ("sindrome depressiva endoreattiva in continuo trattamen- to"), dal giudice di appello definita di “lieve entità”. La stessa BR aggiunge che la sentenza impugnata ha omes- so qualsiasi valutazione ed approfondimento delle osservazioni critiche formulate contro l'operato del consulente tecnico di uffi- cio ed in special modo di quelle attinenti la gravità del quadro patologico conseguente alla isteroannessiectomia in età fertile e al punteggio ad esso spettante. Le esposte censure non hanno pregio e vanno disattese. 4 La parte ricorrente ha mosso critiche generiche alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado non contrastando gli accurati accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un di- verso apprezzamento delle patologie riscontrate a carico di essa BR. L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza, la quale ha accertato, sulla base della documentazione medica acquisita e di accurata visita personale, che il quadro patologico riscontrato ( minimi esiti ci- catriziali di incisione mammaria per mastite a seguito di inter- venti di colicectomia e isteroctomia, nevrosi depressiva di grado lieve, obesità media e spondilartrosi a modesto impegno funzio- nale) comportava una perdita permanente della capacità lavorati- va nella misura del 60 %, al di sotto dei limiti previsti per l'ottenimento delle richieste provvidenze. Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- me unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- 5 co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). Per quanto riguarda in particolare la doglianza relativa all'omesso esame del parere della Commissione Medica Superiore si osserva che trattasi di atto avente effetti amministrativi e libe- ramente valutabile in sede contenziosa dal giudice, che nel caso di specie ha fondato il proprio giudizio sugli accertamenti del consulente tecnico di ufficio puntualmente documentati. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addi 15 marzo 2002 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro de Neuɣis I A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T R L . , A O N A ' B S L E I L 3 P D 7 E IL CANCELLIERE S - D I A 8 Depositato in Cancelleria I - N T S 1 S G 16 MAG. 2002 1 N O O E P S A E oggi, M I D I G A E IL CANCELLIERE G A , E O D O toff sanco L T E R R T T I T O C S A R I N I L E G L D S E E E R O D