Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7733 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE07 733/03 REPUBBLICA ITALIANA EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 20191/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 17086 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA PA;
- intimata 2003 avverso la sentenza n. 628/00 del Tribunale di 522 TREVISO, depositata il 01/06/00 R.G.N. 98/94; -1- ¡udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'INPS proponeva appello contro la sentenza del Pretore del lavoro di Treviso che aveva accertato il diritto di AP LI, titolare di pensione diretta e di reversibilità, all'integrazione al minimo di questa seconda pensione sino al 30.9.1983 nonché il diritto alla cd. cristallizzazione della medesima per il periodo successivo alla data suddetta ed aveva condannato l'Istituto a corrispondere le relative differenze, nonché accessori e spese. Con riguardo al riconosciuto diritto alla cristallizzazione, l'appellante sosteneva che l'art.6, comma 7, della legge n.638/83 (recte, del d.l. 1983/n.463 conv. con legge 1983/n.638) non era applicabile nel caso di concorso di più pensioni. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Treviso ha respinto l'appello sia in ordine all'integrazione che in ordine alla cristallizzazione osservando, con " riguardo a tale seconda questione, che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art.36 della legge 448/98, controvertendosi sul diritto alla cristallizzazione per ragioni diverse da quelle relative al requisito reddituale, sulla cui ricorrenza in concreto l'INPS nulla aveva obiettato, e che, per effetto delle innovazioni normative introdotte in materia, anche il titolare di più pensioni, pur perdendo, dopo il 30 settembre 1983, il diritto alla integrazione della seconda (o ulteriore) pensione, ha diritto di conservarne "cristallizzato" l'importo ove possegga un reddito inferiore ai limiti di legge. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso con un motivo. La parte privata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS, denunciando, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.6 della legge n.638/83 (recte, del d.l 1983/n.463 conv. con legge 1983/n.638) come interpretato dalla sentenza n.240/94 della Corte Fer costituzionale, dell'art. 1, commi 181 e segg., della legge 662/96, dell' art. 36, comma 5, della legge n. 448/98, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disciplina sull'estinzione e dichiarare estinto il giudizio sulla cristallizzazione, essendo in discussione la sussistenza (o meno) del diritto del titolare di una seconda pensione, integrata al minimo fino al 30 settembre 1983, a conservare cristallizzato l'importo della integrazione anche dopo questa data;
la questione, cioè, sulla quale si era espressamente pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n.240/94 e che, come tale, rientrava a pieno titolo tra quelle per le quali si rendeva operante la speciale disciplina estintiva citata in premessa. Il motivo è fondato. I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione di cui all'art. 1 della legge n.662/96 e 36, comma quinto, della legge n.448/98 ( applicabile quale "ius superveniens") riguardano -per legge o per domanda di parte i soli giudizi nei quali vengano in discussione (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori del giudice ) - diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze. Quando, pertanto, sia in discussione esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti delle anzidette pronunce del giudice delle leggi, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso all'accertamento di diritti presupposti, si configura una questione inerente in modo immediato e diretto a quelle rientranti nell'area di applicabilità dello speciale regime estintivo di cui al menzionato ius superveniens;
e ciò pure nel caso in cui tale diritto sia negato attraverso un'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n.639/70 e successive modifiche, in quanto anche la questione decadenza, 4 Fer -- ove proposta in questo limitato ambito oggettivo, non implica accertamenti su diversi e pregiudiziali diritti, onde non può considerarsi estranea al novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali. Con precipuo riguardo ai giudizi in materia di prestazioni previdenziali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, si è avvertito che in essi: a) devesi distinguere fra le questioni concernenti l'esistenza del diritto all'integrazione al trattamento minimo della seconda (o ulteriore) pensione e quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione del trattamento stesso per il periodo successivo al 30 settembre 1983; b) gli effetti della citata sentenza ( la quale, in parziale deroga al divieto di cumulo di più integrazioni introdotto dall'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, consente al pensionato la possibilità di continuare a fruire del regime di integrazione della seconda o ulteriore pensione attinto al 30 settembre 1983, in presenza di determinati requisiti reddituali) operano esclusivamente su questo secondo versante;
c) ogni questione di integrazione, ivi compresa quella concernente l'eccezione di decadenza dal beneficio ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, si pone come un prius rispetto a quelle di cristallizzazione>>; d) la previsione di estinzione, espressamente riferita all'applicazione di quella sentenza, non può estendersi all'ambito corrispondente a questo prius (v. Cass. 19 giugno 1999 n. 6171 e successive conformi); e) la questione dell'esistenza del diritto alla cristallizzazione rientra nel novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione. Ciò posto, è agevole osservare che nel caso in esame a parte l'impugnazione del decisum in ordine all'integrazione - era controversa solamente l'esistenza del diritto dell'appellata a conservare "cristallizzato”, dopo il 30 settembre 1983, l'importo della integrazione della seconda pensione;
diritto che l'INPS negava adducendo l'esistenza di un divieto legislativo a corrispondere, dopo la data suddetta, una pluralità di Fee 5 integrazioni (ancorchè in forma "cristallizzata") e, quindi, sulla base di un assetto difensivo che lasciava del tutto impregiudicata, in considerazione del carattere assorbente della questione prospettata, quella relativa al possesso del requisito reddituale. Diversamente, pertanto, da quanto ritenuto dal giudice a quo, nel caso concreto si rendeva ancora necessario l'accertamento del requisito anzidetto, rientrando così a pieno titolo la controversia nell'ambito oggettivo di incidenza della sentenza costituzionale n.240/94 (che, come già detto, condiziona alla sua positiva verifica il diritto alla cristallizzazione) e, perciò, nel novero delle questioni cui tornava applicabile la disciplina estintiva dell'art. 1, commi 181-183 della legge n.662 del 1996, come sostituita dall'art.36, comma 5, della legge n.448 del 1998 (ancora Cass. n.6171/1999 citata). Di qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, nella parte recante (attraverso la conferma della decisione di primo grado) statuizioni di condanna dell'INPS a titolo di cristallizzazione. Preclusa, peraltro, ogni possibilità di ulteriore prosecuzione del giudizio in in ordine a tale questione, in ragione della riscontrata sussistenza delle condizioni per la declaratoria della sua estinzione, deve a quest'ultima provvedere direttamente la Corte, in virtù della disciplina sopra richiamata, la quale trova immediata applicazione anche in sede di giudizio di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001 n. 825). Corollario ne è, poi, il provvedimento di compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo. Invero, la cassazione della sentenza di secondo grado, per il suo effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.), ha l'effetto di travolgere il capo di quest'ultima in tema di spese e le statuizioni espresse ed implicite (nel caso, quella di conferma del regolamento adottato dal giudice di primo grado) nel medesimo рец 6 contenute. Questa Corte si trova, pertanto, a dover provvedere sulle spese dell'intero processo (che davanti ad essa si chiude) e così a disporne l'integrale compensazione, in applicazione della disposizione in tal senso dettata dalle stesse norme che disciplinano l'estinzione, atteso (v. Cass. 19 luglio 2002 n.10629) che la pronuncia di totale compensazione non trova ostacolo nel passaggio in giudicato di statuizioni favorevoli al pensionato su questioni diverse da quella interessata dalla pronuncia di estinzione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa, nei corrispondenti limiti, la sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio in ordine alla cristallizzazione e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2003 Florest Alfiericlerall. Il Presidente Il Cons. estensore b in Pravagan QuiqueSconelle IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 17 MAG. 2003 7