Sentenza 12 dicembre 1997
Massime • 1
La norma di cui all'art. 46 della legge 6 giugno 1974 stabilendo la sanzione per chiunque, iscritto all'albo, disponga l'esecuzione di trasporto di cose senza autorizzazione, configura un delitto proprio del titolare dell'impresa; salva la possibilità di concorso dell'estraneo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/1997, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Gennaro S. Tridico Presidente del 12/12/1997
1. Dott. Renato Acquarone Consigliere SENTENZA
2. " OL QU " N. 3373
3. " Amedeo TI " REGISTRO GENERALE
4. " VA LV " N. 19184/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Asti nei confronti di BE PE e NE IG
avverso la sentenza n. 59 in data 15-22/1/1997 del RE di Asti Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Acquarone
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dr. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso Osserva:
Con la sentenza specificata in epigrafe il RE di Asti assolveva il BE ed il NE, opponenti a D.P. di condanna, dai delitti loro rispettivamente ascritti (artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974 - in Asti il 10/2/1992: v. infra) con la formula perché il fatto non sussiste, e ciò in quanto il NE risultava iscritto "già in data 15/10/1988 nell'albo nazionale delle persone che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi" e comunque aver venduto il mezzo in questione (veicolo con rimorchio targato NAD94430) a tale Riello Vincenzo il 12/2/1989, che a sua volta l'aveva alienato al BE al 13/2/92 (ossia successivamente al commesso reato), sì che all'epoca del fatto quest'ultimo "era semplicemente il conducente" e pertanto nessuna responsabilità poteva configurarsi a suo carico" "in ordine ai reati contestati": infatti, secondo il giudicante "i delitti previsti dall'art. 26 e 46 legge 6/6/1974 n.298 hanno natura di reato proprio e possono essere commessi esclusivamente dai soggetti... che esercitano l'impresa di autotrasporti".
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Asti, contestando che i delitti previsti dai citati artt. 26 e 46 abbiano natura di reato proprio, osservando che il legislatore riferisce a "chiunque" le condotte criminose in questione e che la diversa interpretazione adottata dal RE frustra le finalità della legge: il ricorrente chiede quindi che l'impugnata sentenza venga cassata nei confronti di entrambi gli imputati, con "i conseguenziali opportuni provvedimenti".
Il ricorso non può essere accolto.
Il BE fu colto in Asti il 10 febbraio 1992 alla guida dell'autotreno suindicato. Il RE ha assolto il NE in quanto l'istruttoria dibattimentale aveva accertato che era iscritto da alcuni anni all'albo previsto dagli artt. 1 e 26 della legge 6/6/1974 n. 298 ("albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi") e comunque fin dal 1989 aveva venduto il mezzo a tele Vincenzo Riello, che è rimasto del tutto estraneo al processo.
Non è stato stabilito chi fosse il proprietario al 10/2/1992 (il BE risulta aver acquistato, solo successivamente). È ben vero che quest'ultimo era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 46 a titolo di concorso quale conducente, ma il ricorrente non si duole dell'assoluzione sotto tale profilo, limitandosi a sostenere che i reati in questione - e segnatamente quello teste indicato - non hanno natura di reati propri. Questa tesi è in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale la norma incriminatrice dell'art. 46, stabilendo alternativamente le sanzioni della reclusione e della multa per chiunque, iscritto all'albo, "disponga l'esecuzione di trasporto di cose... senza autorizzazione" (trattandosi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 41), configura un delitto proprio del titolare dell'impresa, come è fatto palese dall'uso del verbo "disporre", che si addice soltanto all'imprenditore (Cass. Sez. IV^ 19/2/1993, Teloni;
20/10/92, Laudando;
13/10/91, Brasetta), salva la possibilità di concorso di estranei: da tale giurisprudenza fondata sulla chiara formulazione della norma, non vi è motivo di discostarsi.
D'altronde nella specie - si ripete - non risulta essere stata accertata in sede di merito la proprietà del veicolo alla data del commesso reato e nessuna doglianza è stata dedotta in ordine all'assoluzione del BE nella sua qualità di autista concorrente nel delitto.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 1998