Sentenza 13 gennaio 2004
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- 1. M. C. Ubiali | Il G.i.p. del Tribunale di Pordenone solleva questione di legittimità costituzionale della nuova formulazione dell’art. 187 C.d.S.https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Trib. Pordenone, ord. 8 aprile 2025, g.i.p. Granata Ord. Gip Pordenone - dott.ssa Granata Memoria PM Pordenone - dott. Pezzi Leggi il contributo nel fascicolo *Contributo pubblicato nel fascicolo 4/2025. 1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica con la memoria, che pure pubblichiamo, ha sollevato un'interessante questione di legittimità costituzionale della ‘nuova' formulazione della contravvenzione di “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti” (art. 187 Codice della Strada), in relazione agli artt. 3, 25, co. 2 e 27, co. 3 Cost. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domicilialo in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PRODOTTI RECORD SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 396/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 26/03/98;
udita la relazione della causa scolta nella Camera di consiglio il 26/06/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge n. 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
rigetto del secondo motivo del ricorso perché manifestamente infondato.
FATTO E MOTIVI DEL RICORSO
1.1. Il Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro la Prodotti Record s.r.l., per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha respinto l'appello del medesimo Ministero, riconoscendo il diritto della società al rimborso della tassa annuale di concessione governativa di cui al d.l. 853/85, conv. con legge 17/85, pagata per gli anni dal 1985 al 1992, in quanto in contrasto con l'art. 10 della Direttiva 69/335/CEE.
1.2. A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, 2^ comma, D.P.R. 641/72, in quanto, erroneamente, la Corte di Appello ha rigettato l'eccezione di decadenza del diritto al rimborso delle tasse pagate, assumendo che il termine decorre soltanto dal momento in cui il diritto vantato in forza dell'ordinamento comunitario sia stato recepito nel diritto interno e non, invece, dal momento del pagamento, così come dispone l'art. 13, 2^ comma, citato, e come affermato, in linea di principio, da questa Corte con sentenza SS. UU. Civ. 3458/96;
b) applicazione dello jus superveniens, in quanto ai sensi dell'art. 11 della legge 23.12.1998, n. 448, la tassa per l'iscrizione dell'atti costitutivo è stata fissata per gli anni 1985/1992 in lire 500.000 per ciascuna annualità, da detrarre dalla somma da rimborsare;
su questa poi gli interessi sono dovuti secondo il tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge 448/1998, pari al 2,50%.
1.3. La società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. Il P.G., con nota dell'8 aprile 2003, ha chiesto, ai sensi dell'art. 375, 2^ comma c.p.c., l'accoglimento del primo motivo per manifesta fondatezza ed il rigetto del secondo per manifesta infondatezza, sulla base della giurisprudenza consolidata di questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, come ha evidenziato il P.G., e merita accoglimento.
2.2. I giudici di appello assumono di non poter seguire la citata sentenza delle SS. UU., secondo la quale il termine di decadenza decorre dal momento del pagamento, in quanto la Corte di Giustizia Europea (sentenza 25.07.1991 Emmott c/o Irlanda, in causa 208/90) ha affermato il principio secondo il quale "il diritto comunitario non consente che le autorità competenti di uno stato membro invochino le norme procedurali nazionali relative ai termini del ricorso... finché il suddetto stato non ha trasposto correttamente le disposizioni della direttiva nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno". Pertanto, secondo la Corte di Appello, solo quando si sia verificata quest'ultima condizione verrebbe meno la situazione di incertezza ed i cittadini potrebbero far valere i relativi diritti. Premesso che tale affermazione di principio assume connotazioni repressive, piuttosto che di garanzia rispetto alla situazione di colui che convinto del suo buon diritto voglia farlo valere immediatamente, prima ancora di qualsiasi adeguamento della normativa interna (che, in ipotesi, potrebbe anche arrivare troppo tardi), va rilevato che il caso giurisprudenziale invocato è del tutto peculiare, oltre che isolato e superato dalla giurisprudenza successiva della stessa Corte Europea, e, comunque, non si attaglia al caso in esame.
Infatti, con sentenza 15 settembre 1998, resa in procedimenti riuniti C-279, 280 e 281/96, la Corte di giustizia delle Comunità Europee, decidendo in via pregiudiziale su domanda del Tribunale di Genova, ha stabilito esplicitamente che: "il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione dei tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttivi non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale". A seguito di tale pronuncia, intervenuta proprio in relazione a cause aventi ad oggetto la restituzione di tasse di concessione governativa sulla iscrizione di società, per preteso contrasto della normativa italiana con quella comunitaria, questa Corte, anche in considerazione dell'effetto vincolante che deriva dalle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, ha ripetutamente ribadito che "il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di apporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in sua violazione un termine di decadenza derogatorio del normale termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito tra privati, a condizione che esso trovi - come nella specie (relativa appunto alla restituzione della tassa annuale di concessione governativa, gravante sulle società, per la iscrizione nel registro delle imprese) - applicazione anche alle azioni di ripetizione di tributi riscossi indebitamente, che siano fondate sul diritto interno di ciascuno Stato" (Cass. 4990/1999, ex plurimis). Pertanto, "la richiesta di rimborso di tale tassa è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, senza che tale norma possa ritenersi incompatibile con i principi di diritto comunitario" (Cass. 5354/1999; conf. 10373/2000, 3422/2000, 3361/2000).
Questa Corte non ritiene di doversi discostare da tale orientamento, sia perché non sono stati prospettati argomenti nuovi, sia per l'effetto vincolante delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia Europea. Questa, poi, recentemente ha ribadito che "il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basati sul diritto comunitario ed a quelle basate sul diritto nazionale" (Sentenza 10 settembre 2002, procedimenti riuniti C- 216/99 e C- 222/99: Riccardo Prisco s.r.l.
contro
Min. Finanze e Min. Finanze
contro
Caser s.p.a.). Ne consegue che, per verificare se la società sia incorsa in decadenza, occorrerà accertare, in punto di fatto, se la stessa, entro il termine di tre anni dal pagamento, abbia presentato domando di rimborso ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 641/72, tenendo conto della natura non ricettizia della richiesta (Cass. 11463/2001, 11362/2001). Tale rimedio, infatti, non è stato espunto dall'ordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio 1995, n. 56, la quale si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del medesimo D.P.R. in cui lo stesso condiziona alla presentazione della domanda di rimborso l'esercizio dell'azione giudiziaria.
Del resto, la permanenza del procedimento amministrativo di rimborso risulta testualmente confermata dalla nuova disciplina in materia di rimborso della tassa in questione, introdotta con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2.2. Il secondo motivo è assorbito, essendo pregiudiziale l'accertamento della tempestività della richiesta di rimborso.
2.3. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito per i necessari accertamenti di fatto. Il giudice del rinvio provvedere anche per le spese di questa fase.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004