Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
La validità della sentenza di condanna come solo ed unico titolo sulla base del quale l'amministrazione giudiziaria può agire per il recupero delle spese di giustizia non viene meno nell'eventualità che la medesima sentenza non contenga la espressa statuizione della condanna alle spese, giacché una tale mancanza è rimediabile, ai sensi dell'art. 535, comma quarto, cod. proc. pen., mediante ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2003, n. 32304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32304 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/07/2003
1. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 3610
3. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 000272/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR GI N. IL 19/09/1967;
avverso ORDINANZA del 09/10/2002 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo, al quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza la corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, respinse la richiesta di GR IO volta a far annullare o dimensionare nel "quantum" il provvedimento dell'ufficio del campione penale con il quale era stato ingiunto al suddetto GR di provvedere al pagamento di determinate somme a titolo di spese di giustizia, in conseguenza di condanna penale divenuta irrevocabile;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a firma degli avv.ti Rosario Chiriano e Fernando Scicchitano, la difesa dello GR denunciando:
1) violazione dell'art. 181 c.p.p., per omessa notifica del provvedimento impugnato, come pure del precedente decreto di fissazione dell'udienza camerale, all'avv. Chiriano, essendo state effettuate le notifiche solo all'avv. Scicchitano, presso il quale l'altro legale non aveva eletto domicilio;
2) violazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con richiamo all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sull'assunto, in sintesi, che, essendo stato rappresentato, nell'incidente di esecuzione, come l'ufficio del campione penale, prima di rivolgersi allo GR (il quale - si afferma - non sarebbe mai stato condannato al pagamento delle spese di giustizia), si sarebbe dovuto avvalere della disponibilità delle somme già sequestrate al coimputato IO RI, sufficienti a coprire l'intero importo del credito, così contestandosi proprio la sussistenza del titolo esecutivo, erroneamente la corte d'appello si sarebbe richiamata al principio giurisprudenziale secondo cui, al di fuori di siffatta contestazione, le questioni attinenti all'esecuzione della condanna al pagamento delle spese di giustizia andrebbero sollevate davanti al giudice civile, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
3) mancanza o manifesta illogicità di motivazione dell'ordinanza impugnata, siccome basata - si afferma - "soltanto sul testo di una decisione massimata della S.C." e, quindi, "priva di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dallo GR IO nell'incidente di esecuzione";
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori, in quanto atta a configurare (se sussistente), soltanto una nullità a regime intermedio (addirittura definita, nello stesso ricorso, nullità relativa, tanto da essersi fatto richiamo all'art. 181 c.p.p.), avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, alla stessa udienza celebratisi davanti alla corte d'appello; il che non risulta avvenuto, come si rileva dall'esame del verbale di udienza (cui la Corte ha ritenuto di dover accedere, essendo stato denunciato un vizio "in procedendo"), nulla segnalandosi, peraltro, al riguardo, neppure nell'atto di gravame;
- che, quanto alla mancata notifica, al medesimo difensore, del provvedimento impugnato, la ipotetica nullità (anche in questo caso di natura intermedia) derivante dall'omissione dell'adempimento in questione, essendo questo essenzialmente finalizzato a determinare il decorso del termine per la l'eventuale impugnazione, sarebbe comunque da considerare sanata dalla stessa avvenuta proposizione del ricorso, recante la firma di entrambi i difensori;
- che pertanto risulta manifestamente privo di giuridico fondamento il primo motivo di gravame;
- che, con riguardo al secondo motivo di ricorso, devesi anzitutto esprimere adesione al costante orientamento giurisprudenziale (richiamato, come si è visto, sia pur in modo assai generico, anche nell'ordinanza impugnata), secondo cui, in tema di recupero delle spese processuali, le questioni rientranti nella competenza del giudice dell'esecuzione penale, ai sensi dell'art. 695 c.p.p. (ora, peraltro, abrogato, ma vigente all'atto della proposizione dell'incidente di esecuzione, avvenuta il 29 marzo 2002, come si rileva dall'attestazione esistente sull'originale in atti), sono soltanto quelle che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo, costituito dalla sentenza di condanna al pagamento delle spese in questione, e non alla fondatezza di una o più tra le voci incluse nel precetto, dovendosi, in tale seconda ipotesi, adire il giudice civile, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 615 c.p.c. (in tal senso: Cass. 1^, 5 marzo - 19 aprile 1991 n. 1108, Manti, RV 186931; Cass. 4^, 31 gennaio - 28 marzo 1994 n. 121, min. finanze e min. giustizia e Carrisi, RV 197952; Cass. 4^, 13 novembre - 13 dicembre 1996 n. 2751, Pagliarani, RV 206323);
- che l'applicabilità di detto orientamento anche al caso di specie, e quindi la correttezza della decisione impugnata, appaiono, ad avviso della Corte, indiscutibili, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non risultando essere mai stata contestata la esistenza e la validità della sentenza penale di condanna, la quale costituisce il solo ed unico titolo sulla base del quale l'amministrazione può agire per il recupero delle spese di giustizia, senza che possa in contrario rilevare neppure l'eventualità che detta sentenza non contenga la specifica statuizione della condanna alle spese (come potrebbe desumersi da quanto si afferma ad un certo punto del ricorso), giacché una tale mancanza, per espressa disposizione di legge (art. 535, comma 4, c.p.p.) dovrebbe essere semplicemente rimediata mediante ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, cui potrebbe provvedere "ex officio" lo stesso giudice dell'esecuzione e, pertanto, non sarebbe in alcun modo idonea ad incidere negativamente sulla validità della sentenza come titolo esecutivo;
- che, conseguentemente, anche il secondo motivo di ricorso appare manifestamente privo di fondamento;
- che ad identica conclusione deve infine pervenirsi con riguardo al terzo motivo, atteso che le "specifiche doglianze" cui la corte d'appello non avrebbe dato risposta sono sostanzialmente le stesse poi riprodotte, pressoché testualmente, nel ricorso per cassazione e, trattandosi di doglianze in punto di diritto, nulla rileva, una volta che in sede di legittimità se ne riconosca l'infondatezza, il fatto che il giudice di merito non abbia, in ipotesi, adeguatamente illustrato le ragioni del loro mancato accoglimento;
- che la ritenuta (per le ragioni anzidette), inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa - in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni possibile profilo di colpa - l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 500;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2003