Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
In materia di spese processuali, il diritto di rivalsa dello Stato quanto ai compensi versati per la custodia di beni sequestrati sussiste anche nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto la definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio vale anche per fattispecie antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 204 comma terzo del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché le spese di custodia non rientravano tra quelle per cui, secondo il disposto dell'art. 445 cod. proc. pen. e dell'art. 84 disp. att. cod. proc. pen., era preclusa la condanna al pagamento in caso di patteggiamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2004, n. 47100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47100 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 06/10/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1654
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 024204/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT RA, N. IL 16/12/1965;
avverso ORDINANZA del 29/04/2003 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI V. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione rigettava il ricorso proposto in sede di incidente di esecuzione da VI IB - nei confronti del quale il procedimento penale a suo carico per omicidio colposo si era concluso con sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. - avverso il provvedimento di liquidazione delle spese di custodia di una motocicletta anticipate dall'Erario. Il giudice motivava detto provvedimento osservando che non poteva trovare accoglimento la tesi dell'istante - secondo cui egli non sarebbe stato tenuto al pagamento delle spese di custodia, ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.p., trattandosi di cosa appartenente a persona diversa dall'imputato - atteso che al momento della proposizione dell'incidente di esecuzione era entrato in vigore il DPR n. 115/02 che aveva abrogato, con l'art. 299, gli artt. 265 c.p.p. e 84 disp. att. c.p.p.: secondo il giudice dovevano pertanto trovare applicazione gli artt. 4 e 5 del citato DPR con i quali è stato previsto in generale il diritto di rivalsa dello Stato nei riguardi dell'imputato, nonché l'art. 204, comma terzo, dello stesso DPR che prevede il diritto di rivalsa a carico dell'imputato, anche nell'ipotesi in cui nei confronti dello stesso sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena e senza alcuna diversa previsione in caso di non titolarità dei beni in sequestro ed oggetto di custodia. Ricorre per Cassazione il VI, denunciando violazione di legge sul rilievo che nella concreta fattispecie dovrebbe trovare applicazione l'art. 84 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in quanto in vigore al momento del passaggio in giudicato della sentenza, ed addirittura al momento dell'emissione del provvedimento di liquidazione, norma che, a suo avviso, escludeva il diritto dell'Erario a rivalersi nei confronti del condannato in caso di appartenenza del bene in sequestro a persona diversa dall'imputato. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito precisate. Ad avviso del Collegio, innanzi tutto va detto che, ferma restando l'esattezza della decisione adottata dal Tribunale, di rigettare l'istanza proposta dal VI con l'incidente di esecuzione, non sembra tuttavia condivisibile il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per giungere a detta conclusione. Ed invero il Giudice dell'esecuzione ha impostato la questione sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, ritenendo l'applicabilità del DPR n. 115/02, perché in vigore al momento dell'attivazione dell'incidente di esecuzione, e, conseguentemente, la sussistenza del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dell'imputato per le spese di custodia del bene in sequestro, nonostante la definizione del processo di cognizione con sentenza di patteggiamento e l'appartenenza del bene in sequestro a persona diversa dall'imputato. Ed anche il ricorrente ha impostato il gravame con riferimento alla questione relativa all'individuazione ella normativa applicabile nella concreta fattispecie, sostenendo che a suo avviso dovrebbe trovare applicazione l'art. 84 delle disposizioni di attuazione del codice di rito in virtù del principio "tempus regit actum", atteso che detta norma era quella che disciplinava la materia "de qua" al momento del passaggio in giudicato della sentenza ed anche al momento del provvedimento di liquidazione poi impugnato con l'incidente di esecuzione.
Tanto premesso, osserva la Corte che il problema deve essere invece diversamente impostato. Nel caso in esame si verte in tema di rivalsa da parte dell'Erario nei confronti dell'imputato per le spese a carico di quest'ultimo. L'art. 84 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dallo stesso ricorrente invocato, indica(va) le modalità e le condizioni della restituzione del bene, stabilendo quale necessario presupposto il previo pagamento delle spese di custodia, tranne alcuni casi, e cioè la pronuncia di provvedimento di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o la sentenza di proscioglimento, ovvero l'appartenenza del bene in sequestro a persona diversa dall'imputato o l'intervenuta revoca del sequestro a norma dell'art. 324 del codice. Ma da ciò non può certo trarsi, in relazione all'ipotesi di appartenenza del bene a persona diversa dall'imputato (che nel caso in esame rileva), la conseguenza dell'esonero da tali spese, per l'imputato condannato: la disposizione in esame deve essere correttamente interpretata nel senso che, in forza di detta norma ed al momento in cui la stessa era in vigore, nel caso di restituzione di cosa appartenente a persona diversa dall'imputato, non era previsto il previo pagamento delle spese di custodia (risulterebbe priva di ogni logica ed evidentemente iniqua una disposizione di legge ove interpretata nel senso di pretendere, ai fini della restituzione di un bene in sequestro, il pagamento delle spese di custodia dal titolare del bene pur essendo questi rimasto estraneo al processo e temporaneamente privato della disponibilità di quel suo bene senza alcuna colpa); il custode deve però pur essere pagato per la custodia del bene, ed allora, nel caso di anticipo delle spese da parte dello Stato, sussiste evidentemente il diritto alla rivalsa da parte dello Stato stesso nei confronti del condannato, essendo a carico di quest'ultimo anche le spese di custodia dei beni caduti in sequestro e poi restituiti. Situazione questa che non muta, sia che la si ponga in relazione all'art. 84 disp. att. cod. proc. pen., sia che la si voglia valutare alla stregua della novella di cui al DPR 115/02. Ciò posto, deve ora affrontarsi la questione relativa all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese di custodia nel caso di procedimento concluso - come nella concreta fattispecie - con sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p.. Orbene, tale soggetto va individuato nell'imputato, ed anche con riferimento alla normativa precedente all'entrata in vigore del DPR n. 115/02. Ed invero, anche con riferimento all'art. 84 disp. att. cod. proc. pen. - la cui applicazione è stata sostenuta dal ricorrente - nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente affermato il principio della ripetibilità da parte dell'Erario di tali spese nei confronti dell'imputato, nel caso di patteggiamento, non rientrando dette spese tra quelle del procedimento in relazione alle quali, per espresso disposto dell'art. 445, comma primo, è sancito il divieto di condanna (in tal senso, "ex plurimis": Sez. 4, n. 2142/97, ud. 21/11/1996, RV. 208782; Sez. 4, n. 1307/96, ud. 6/12/1995, RV. 204057).
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2004