Sentenza 29 marzo 2011
Massime • 1
Il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., integra un delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto. Ne consegue che il soggetto privato assume la posizione di persona offesa dal reato ed è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2011, n. 17345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17345 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/03/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 977
Dott. DE CRESCIENZIO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PRESTIPINO Giuseppe - Consigliere - N. 38846/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parti civili LI TO nato a [...] il [...] e AL IU nata a [...] il [...];
nei confronti di:
OT VE nato a [...] il [...];
IN VI, nato a [...] il [...];
CC AL, nato a [...] il [...];
TA IL, nato a [...] il [...];
ER OR, nato a [...] [...];
DI NT, nata a [...] il [...];
DI MA GR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del Gup presso il Tribunale di Catania, in data 21 ottobre 2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Giovanni Salvi, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore di parte civile, avv. Presti Vito che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Uditi il difensore, avv. Pulvirenti Grazia per AR e AC.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7/12/2007, il Gup presso il Tribunale di Catania dichiarò non doversi procedere nei confronti di OT ES, IN VI, CC AL, TA IL, ER OR, DI NT e DI MA GR, per i reati loro rispettivamente ascritti (abuso d'ufficio per tutti, nonché solo per il primo anche omissione di atti d'ufficio) perché i fatti non costituiscono reato. A seguito di ricorso per cassazione delle costituite parti civili, i coniugi DA - LÀ, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1315/2009, annullò la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. Con sentenza in data 2/10/2009, il Gup presso il Tribunale di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti dei medesimi imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato.
Il Gup, pur prendendo in considerazione le censure sollevate dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, perveniva alla stessa conclusione formulata nel precedente giudizio, rilevando che occorreva distinguere nettamente illegittimità amministrativa ed illiceità penale. In particolare con riferimento al reato di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, contestato al solo AR, nella qualità di Sindaco di Mascali, osservava che nella fattispecie mancavano i presupposti dell'urgenza che avrebbero reso doverosa l'emissione dell'atto e difettava del tutto l'elemento soggettivo.
Quanto al reato di abuso d'ufficio, il Gup osservava che nel caso di specie vi sarebbe stata la violazione, in seno ai procedimenti amministrativi posti in essere dal Comune di Mascali, di norme procedurali, oltre alla norma sostanziale che esclude la concessione di varianti dopo la scadenza del termine per l'effettuazione dei lavori. Da tali irregolarità amministrative, riscontrate da una sentenza del Tar per la Sicilia, confermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, non era possibile dedurre la sussistenza dell'elemento soggettivo che, nel delitto di abuso d'ufficio è rappresentato dal dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e volizione dell'evento di danno altrui, ragionevolmente qualificabile "ingiusto" come conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente. Avverso tale sentenza propongono ricorso le parti civili DA NO e LÀ PA sollevando tre motivi di gravame con i quali deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 328 c.p. e con riferimento all'art. 323 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Richiamati i principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento di questa Corte, i ricorrenti eccepiscono che il Gup abbia disatteso tali principi sviluppando un percorso argomentativo sostanzialmente sovrapponibile a quello della sentenza cassata. Quanto al reato di omissione di atti d'ufficio contestato sub 1), i ricorrenti richiamano la sentenza del TAR Catania evidenziando che i giudici amministrativi hanno confermato pienamente la fondatezza delle riserve dei coniugi DA - LÀ statuendo testualmente che: "essendo conclamata l'assenza sia dell'autorizzazione allo scarico, sia del certificato di abitabilità, sia l'esistenza di rilevanti problemi igienico- sanitari, l'Amministrazione non poteva sottrarsi dall'adottare i provvedimenti repressivi per interdire l'uso dello scarico non autorizzato e l'abitazione degli appartamenti non abitabili." Eccepiscono, quindi, che l'Amministrazione dolosamente si sottraeva all'obbligo di adottare provvedimenti repressivi volti ad interdire l'uso dello scarico e l'abitazione degli appartamenti delle sorelle DI, a fronte di una indiscutibile carenza igienico sanitaria. Contestano, poi, l'affermazione del Gup circa l'insussistenza di una situazione di urgenza di provvedere che avrebbe dovuto essere certificata dall'ASL, eccependo che elementi di segno favorevole alle parti civili emergevano da fonti probatorie tutt'altro che trascurabili, come la perizia del 15/772002 effettuata nel parallelo giudizio civile dal CTU, ing. Raciti. Osservano, infine che il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza del 10/3/2003 e sulla diffida notificata del 29/9/2003 con le quali i coniugi DA - LÀ avevano sollecitato l'adozione di provvedimenti inibitoria faceva sorgere la responsabilità del Sindaco, quanto meno ai sensi dell'art. 328 c.p., comma 2. La circostanza che l'amministrazione comunale non abbia mai risposto alla diffida dei coniugi DA - LÀ determina, di per sè, l'omissione penalmente rilevante, anche a prescindere dalla mancata adozione dello specifico provvedimento di sgombero, ritenuto, comunque necessario, sia dalla sentenza del Tar che del CGA. Quanto al reato di abuso di atti d'ufficio, i ricorrenti contestano le conclusioni del Gup in tema di carenza del dolo intenzionale evidenziando una serie di circostanze dalle quali emergerebbe che i tecnici comunali hanno adottato provvedimenti illegittimi volti chiaramente a favorire le sorelle DI ed a danneggiare i ricorrenti. Con una successiva memoria difensiva le parti civili hanno depositato copia della sentenza emessa dal TAR Catania (n. 2746/04) e di quella emessa dal C.G.A (n. 303/07) ed hanno svolto, sulla scia delle statuizioni dei giudici amministrativi, considerazioni in ordine alla illegittimità dell'autorizzazione edilizia n. 55/2003 concessa alle sorelle DI, sul dovere dell'amministrazione di non consentire l'uso di scarichi non autorizzati e sulla disparità di trattamento che pervade gli atti del Comune dai quali si evincerebbe inequivocabilmente il comportamento illecito degli imputati, che hanno posto in essere reiterate condotte, volte ad eludere precisi precetti normativi al solo fine di favorire le imputate DI, con gravissimo danno per le parti civili.
La difesa di AR LV e AC LF ha depositato memoria difensiva con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, contestando che i coniugi DA - LÀ possano assumere la qualifica di persone offese del reato di omissione di atti d'ufficio e del reato di abuso d'atti d'ufficio, trattandosi soltanto di soggetti danneggiati. Nel merito resiste al ricorso delle parti civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta sul presupposto che i ricorrenti non rivestirebbero la qualità di soggetti passivi dei reati di omissione di atti d'ufficio e di abuso di atti d'ufficio, essendo soltanto danneggiati dai reati in parola. Non può dubitarsi, infatti, che nella fattispecie i reati contestati assumano carattere plurioffensivo. Secondo l'insegnamento di questa Corte:
"Il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall'art. 328 c.p., comma 2 integra un delitto plurioffensivo, nel senso che lede, oltre all'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato leso dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto. Tale norma, infatti, da un lato presuppone una richiesta presentata da un soggetto che vi abbia interesse, in quanto titolare di una situazione giuridica qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo e, dall'altro, tutela l'aspettativa dell'istante ad ottenere il provvedimento richiesto o in alternativa, la comunicazione dei motivi del ritardo o della mancata adozione del provvedimento. Ne consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa dal reato, tutelata dalle garanzie procedimentali previste dagli artt. 408 e 410 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5376 del 12/11/2002 Cc. (dep. 04/02/2003) Rv. 223937).
Nel caso di specie occorre rilevare, inoltre, che pur essendo contestato l'art. 328 c.p., comma 1, nella descrizione del fatto si fa espresso riferimento al silenzio ingiustificato tenuto dal pubblico ufficiale rispetto alle istanze e diffide presentate dai coniugi DA - LÀ, pertanto non si può escludere che il fatto possa essere diversamente qualificato, ai sensi dell'art. 328 c.p., comma 2. Ugualmente plurioffensivo deve ritenersi il reato di abuso d'atti d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., poiché la condotta tipica consiste proprio nella violazione del dovere di imparzialità e di correttezza nell'esercizio dei poteri amministrativi qualificata dal fine di procurare un ingiusto vantaggio ovvero un danno ingiusto a taluno. Colui che subisce il danno ingiusto assume necessariamente la qualifica di persona offesa dal reato.
Nel merito il ricorso è fondato con riferimento al reato di omissione di atti d'ufficio, di cui al n. 1) del capo di imputazione, contestato a AR LV nella sua qualità di Sindaco del Comune di Mascali.
Nella sentenza di annullamento questa Corte aveva statuito che:
"Quanto al delitto di omissione di atti d'ufficio, le ragioni della insussistenza della condotta criminosa sono unicamente argomentazioni sviluppate su alcuni degli elementi selezionati dal giudice dell'udienza preliminare, senza tenere conto ai fatti oggetto di accertamento del Tar Sicilia con sentenza del 30 settembre 2004, cui espressamente fa riferimento l'imputazione.
In particolare, non si è affatto considerato che gli appartamenti de quibus erano privi di certificato di abitabilità e dotati di sistema di scarico dei reflui non autorizzato.
Va posto in rilevo che la norma de qua sanziona il rifiuto, non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo e, quindi, con tempestività, in diretta connessione con il conseguimento degli effetti che gli sono propri, tenuto conto che si è in presenza di reato di pericolo per il bene oggetto di tutela".
Con il provvedimento impugnato il Gup ha sostanzialmente fallito dal conformarsi ai principi enunciati da questa Corte.
In particolare il Gup ha richiamato la sentenza del Tar, derubricando ad un mero obiter dictum l'assunto secondo cui: "essendo conclamata l'assenza sia dell'autorizzazione allo scarico, sia del certificato di abitabilità, sia l'esistenza di rilevanti problemi igienico- sanitari, l'Amministrazione non poteva sottrarsi dall'adottare i provvedimenti repressivi per interdire l'uso dello scarico non autorizzato e l'abitazione degli appartamenti non abitabili". Senonché tale assunto non può essere definito un obiter dictum dal momento che alcune delle censure mosse dai ricorrenti coniugi DA - LÀ riguardavano proprio l'impugnativa del silenzio- rigetto formatosi sulla loro istanza del 10/3/2003 e sulla conseguente diffida del 29/9/2003 con i quali i medesimi ricorrenti chiedevano l'emissione dei provvedimenti necessari ad inibire l'uso dell'impianto fognario e l'abitazione degli appartamenti della Pal. B.
Avendo minimizzato l'obbligo dell'Amministrazione comunale di emettere provvedimenti repressivi, il Gup esclude l'idoneità degli atti a sostenere l'accusa in dibattimento, sulla base della considerazione che dagli atti risulterebbe accertata l'insussistenza di pericoli gravi ed irreparabili per la salute pubblica. In tal modo il Gup ricostruisce, nel caso di specie, il reato di omissione come un reato di pericolo concreto, entrando in una valutazione di merito che esorbita dai limiti che governano la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup all'esito della fase dell'udienza preliminare.
Sono infondate, invece le censure dei ricorrenti con riferimento al reato di abuso d'ufficio di cui al n. 2) del capo di imputazione, contestato a tutti gli imputati, ivi comprese, come istigatrici, le sorelle DI.
Con riferimento al reato di abuso d'ufficio, che si riferisce all'approvazione della variante in corso d'opera n. 53/2003 ed ai provvedimenti del 12/2/2003 e del 13/11/2003, con i quali il Comune di Mascali ordinava ai coniugi DA - LÀ di presentare un progetto di variante e poi li diffidava a dare esecuzione ai lavori di cui alla variante 53/03, è pacifico che tali provvedimenti sono stati annullati dal TAR di Catania che li ha ritenuti palesemente illegittimi con pronunzia confermata anche dal CGA della Sicilia.
Rispetto a tali atti il compendio probatorio è esaurito per cui non è possibile che nel dibattimento emergano ulteriori elementi idonei a confermare l'accusa di abuso d' atti d'ufficio. Al riguardo le osservazioni del Gup circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo intenzionale, in testa agli imputati, non sono censurabili in questa sede, essendo fondati su motivazione congrua, priva di vizi logico-giuridici.
Pertanto la pronunzia di non doversi procedere rispetto al reato di cui al n. 2) del capo di imputazione non esorbita dai limiti intrinseci del giudizio della sentenza emessa al termine della fase preliminare.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AR LV, relativamente al reato di cui al capo 1) dell'imputazione con rinvio al Tribunale di Catania. Deve essere, invece, respinto il ricorso relativamente al reato di cui al capo 2).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR LV, relativamente al reato di cui al capo 1) dell'imputazione con rinvio al Tribunale di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso delle parti civili.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011