Sentenza 29 ottobre 1999
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione tutte le volte che, pur in presenza di opposizione, detta archiviazione venga disposta "de plano", al di fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen. (inammissibilità dell'opposizione ed infondatezza della notizia del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/1999, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 29.10.1999
1. Dott. Renato FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe LA GRECA " N.3470
3. " Antonio AGRÒ " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SERPICO " N. 3598/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
QU LA, nato a [...] il [...] avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Potenza del 27.10.1997 con il quale veniva disposta l'archiviazione del proc. pen;
a carico di TO RA per il reato di calunnia nei confronti di NO NI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F.SERPICO;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per:
Annullamento con rinvio;
OSSERVA
Su conforme richiesta del P.M., il GIP presso il Tribunale di Potenza, con decreto del 27-10-1997, disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di TO RA, indagato del reato di calunnia nei confronti di QU LA, ritenuta l'insussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato, avuto riguardo al tenore dall'interrogatorio reso al P.M. dall'indagato in merito all'episodio del rinvio dell'udienza preliminare del 23.02.96 innanzi al GIP di Salerno, a dole indette elezioni politiche, sulla base di un accordo tra il P.M. QU, candidato a dette elezioni ed il GIP, finalizzato ed evitare un danno all'immagine ed al prestigio del QU che sarebbe potuto derivare da eventuale rinvio a giudizio a suo carico prima delle elezioni.
Si rilevava nel cennato decreto che, quanto alla prodotta opposizione del QU, quale persona offesa dal reato, questa doveva ritenersi inammissibile ex art.410 co.2^ cpp., sotto il profilo oggettivo poiché gli elementi indicati dall'opponente erano "privi di rilevanza" ai fini del decidere, il che consentiva al GIP di emettere una decisione "de plano".
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il QU, deducendo a motivi del gravame:
Violazione di legge ex art.606 lett.b) in relazione all'art.410 cpp.;
manifesta illogicità della motivazione ex art.606 lett.e) cpp., atteso che, a prescindere dal ritenuto e contestato elemento di carenza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato a carico del RA e, in proposito, richiamandosi la missiva del predetto al Ministro della Giustizia, in ogni caso la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione al decreto di archiviazione è possibile unicamente allorché non siano state osservate le condizioni di cui al co. I^ dell'art.410 cpp., sicché, secondo il ricorrente, ove tali condizioni, come nel caso di specie, fossero ricorse, non era ammissibile che il GIP dichiarasse l'infondatezza di tale opposizione, sulla base di valutazioni prognostiche dell'esito delle investigazioni indicate dalla persona offesa, richiamando, sul punto, indirizzo giurisprudenziale di questa Corte Suprema a Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. Unite 15-3-96 n. 2, Vitalone ed altri). In sostanza, ad avviso del ricorrente, i temi investigativi da lui proposti al GIP (segnatamente: I) accertamento della falsità della circostanza riferita dal RA circa il contegno del QU verso il GIP, mercè la escussione dell'Avv. La Rosa, quale persona informata dei fatti;
2) chiarimento del fatto che la data del rinvio della prefata udienza preliminare era stata apertamente concordata con tutti i difensori presenti Avv.ti Coppi, Tuccillo, Giovine e Ferraioli;
3) acquisizione di tutti gli esposti del RA contro i P.M. che indagavano nei suoi confronti) erano tutti indispensabili per verificare la sussistenza della mala fede nella condotta dell'indagato, oltre che necessari per l'approfondimento delle indagini, peraltro bastevole essendo anche l'acquisizione di ulteriore produzione documentale richiesta dalla parte offesa, sicché, a fronte di tale obiettiva situazione processuale, era, comunque, necessario che si fosse disposta l'udienza camerale per assicurare il necessario contraddittorio tra le parti e non provvedere "de plano" come operato dal GIP attraverso l'impugnato decreto.
Si rileva, infine, nel proposto ricorso una contraddizione interna al decreto impugnato che, mentre esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia nella condotta del RA, non manca di tratteggiare possibili conseguenze penali sulla base delle dichiarazioni del predetto indagato nei confronti del QU, il che rappresenta, ad avviso del ricorrente, una vera e propria forma di insinuazione accusatoria valuta dall'agente ed idonea a rappresentare il dolo del reato di calunnia, rendendo, quindi, manifestamente illogica la conclusione del GIP secondo cui la condotta del RA fosse stata priva del necessario intento doloso, perché mossa dalla sola convinzione di essere "un perseguitato dalla Magistratura".
Il PG presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, per l'accoglimento del ricorso, di cui ha sottolineato la fondatezza in merito alla censurata omissione di celebrazione dell'udienza camerale a fronte dell'opposizione erroneamente dichiarata inammissibile. Nelle more del presente giudizio, è pervenuta memoria difensiva del RA (a firma degli Avv.ti E. Palombi e T. Castagnino) con la quale si sottolinea l'esatta valutazione da conferire alla decisione di questa Corte Suprema a Sezioni Unite del 15-3-96 n. 8, Vitalone, ed altri, richiamata dal ricorrente nel ricorso in termini inesatti. Ad avviso del deducente, infatti, il giudice di legittimità ha inteso ribadire che le investigazioni richieste dalla persona offesa, in sede di opposizione all'archiviazione ex.art.410 co.I^ cpp., devono essere "rilevanti", ossia "presentare concreta incidenza sulla sussistenza dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari", in mancanza dovendosi procedere alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. In effetti, secondo la difesa del RA, andava chiarito l'equivoco in cui era incorso il ricorrente: ossia il GIP non aveva affatto sostenuto nell'impugnato decreto che i temi proposti dall'opponente erano "infondati", ma ha sostenuto che questi erano "irrivelanti e superflui", esprimendo quindi un giudizio discrezionale a lui solo spettante, con valutazione insindacabile in sede di legittimità.
Si è concluso, pertanto, con la richiesta di rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, giova preliminarmente ribadire il principio secondo cui deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione tutte le volte che, pur in presenza di opposizione, detta archiviazione venga disposta "de plano", al di fuori dei casi previsti dal co.2^ dell'art.410 cpp. (inammissibilità dell'opposizione ed infondatezza della notizia del reato). A ciò consegue che i vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non deducibili con il ricorso ex art.606 co.I^ lett.e) cpp., quando attinenti alla "modulazione" del contenuto esplicativo del merito della decisione, perché al di fuori dei casi consentiti per ricorrere, sono, invece, proponibili quando investono l'adozione del rito, la scelta o meno del contraddittorio.
Il GIP, infatti, è tenuto a spiegare perché la sua opzione procedimentale non ha violato il diritto della persona offesa e della difesa, essendo state rispettate le prescrizioni di legge regolanti la possibile e corretta omissione del contraddittorio camerale (cfr. Cass. pen. sez. VI, 10-01-1996, n. 4147, Cafarelli). L'omissione di tale spiegazione in termini di corretta impostazione logico-giuridica, ove si accompagni alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, colora tale deliberazione di indubbi caratteri di arbitrarietà ed illegittimità perché la decisione della scelta del rito "de plano", manca di ragionevole supporto motivazionale, a fronte di specifiche proposizioni istruttorie formulate dall'opponente, sacrifica il diritto al contraddittorio della persona offesa in termini equivalenti se non maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per la udienza camerale, così, in sostanza, tale vizio, risolvendosi in un'ipotesi di violazione dell'art.127 co.5^ cpp., rende impugnabile per cassazione il provvedimento ex art.409 cp.6^ cpp. (cfr. Cass. pen. Sez. Unite 15-3-96 n. 2, Vitamone ed altri).
Tanto premesso, anche agli effetti di conferire esatta collocazione alla decisione di questa Corte Suprema a Sezioni Unite, cui innanzi è cenno e richiamata, sotto diverse angolazioni, dal ricorrente e dalla difesa del RA della memoria difensiva in atti, rileva la Corte che, proprio avuto riguardo ai termini analitici di proposizione di richieste di investigazioni suppletive, con i relativi elementi di prova, formulate dal QU con l'opposizione ritualmente presentata, il GIP, in ossequio ai criteri innanzi enunciati, avrebbe dovuto offrire una esauriente ed inequivoca risposta alla ritenuta scelta del giudizio "de plano", tanto più se si considera che non può dirsi esente da illogicità manifesta l'assunto del decidente di ritenere irrilevanti e suplerflue le richieste dell'opponente a fronte di una situazione processuale tutt'altro che definita nei suoi contorni sostanziali, specie in rapporto ad una asseritamente sfumata insussistenza dello elemento psicologico della calunnia, nonostante si finisca per non escludere i possibili riflessi penali delle "insinuazioni" nei confronti del QU, fatte dal RA nella nota missiva inviata al Ministro della Giustizia.
Sommario, peraltro, il ritenuto carattere di atto "strettamente privato" di tale missiva agli effetti di escludere la sua potenzialità di denuncia, come dedotto dal GIP nel provvedimento impugnato che, per intuibili ragioni di logica-giuridica, avrebbe imposto una attenta ed esauriente risposta motivazionale alla asserita irrilevanza e superfluità degli elementi addotti dall'oponente proprio finalizzati a definire i contorni del dolo nella condotta dell'indagato RA per il reato di calunnia in suo danno.
È chiaro, che tale approfondimento va svolto dal GIP in competente sede e con le garanzie apprestate dal legislatore in tema di procedimento di archiviazione a tutela dell'interesse della parti in causa, non ultima la persona offesa dal reato che abbia, come nella specie, ritualmente proposto opposizione, con addotti motivi a sostegno di essa.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza (cui si appartiene l'ufficio del GIP competente) per l'ulteriore corso. È di intuibile evidenza il fatto che, in merito alla metodologia di indagine come innanzi proposta da questa Corte Suprema, in rapporto ai limiti dell'ammissibilità del ricorso per cassazione in tema di decreto di archiviazione opposto, le argomentazioni sviluppate dalla difesa del RA con la memoria difensiva in atti restano superate dal prioritario adempimento motivazionale sulle ragioni della scelta del rito "de plano", pur in costanza di motivata opposizione della persona offesa.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'impugnato decreto e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29.10.1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999