Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38394 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38394/2025 Roma, li, 26/11/2025
Composta da
ROSA PEZZULLO ANDREINA OCCHIPINTI
- Presidente -
IA ES EL
Sent. n. sez. 1421/2025 CC 30/09/2025 R.G.N. 21886/2025
NA SE
- Relatore -
IA AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO NI AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2025 del Tribunale dei Minori di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avv. Antonio Palumbo, nell'interesse del ricorrente, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 19.6.2025, il Tribunale per i minorenni di Lecce, decidendo ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, anche nei confronti del ricorrente, ZO NI AS, ha confermato il provvedimento emesso dal G.i.p. presso il Tribunale per i Minorenni, applicativo della misura cautelare del collocamento in comunità, in ordine al delitto di atti persecutori (di cui al capo a) dell'imputazione provvisoria), ritenendo insussistente la gravità indiziaria limitatamente a quello di violenza privata aggravata (contestato al capo c) dell'imputazione).
Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso
Da:
PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4069a45d54a2f21a Firmato Da: NA SE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 596014732671ed13 Firmato Da: SABRINA EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce la nullità degli atti per mancata assunzione dell'interrogatorio preventivo rispetto all'applicazione della misura, facendo in particolare riferimento alla pronuncia della Sesta Sezione di questa Corte n. 17916/2025. Indi, rappresenta il ricorrente che l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame è totalmente nulla perché alla luce della affermata insussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in comunità per omesse esperimento dell'interrogatorio preventivo.
2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge per avere il Tribunale del riesame respinto l'allegazione difensiva di un dvd sul quale erano riportati dei video estratti da una trasmissione social dal nome "falsissimo", condotta da tale BR RO che avrebbe potuto mettere in crisi l'intero impianto accusatorio. Il predetto conduttore ha svolto un'inchiesta giornalistica dalla quale è emersa una versione dei fatti che mal si concilia con una persona offesa vittima di atti persecutori, quanto piuttosto con quella di un bullo.
2.3. Col terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione. A sostegno della sussistenza del reato di atti persecutori si cita un episodio, quello del 12 Aprile 2025, intervenuto quindi pochi giorni prima del famoso pestaggio alla stazione nel quale il ricorrente non è assolutamente coinvolto in quanto rimasto a debita distanza dai fatti. Manca totalmente l'abbinamento della condotta del ricorrente con la fattispecie penale di cui si discute. Indi si riportano principi affermati da questa Corte in tema di atti persecutori assumendo che alla luce di essi non possono ritenere sussistenti gli elementi costitutivi di tale fattispecie criminosa.
2.4. Col quarto motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di affermata sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 lett. c) c.p.p. L'ordinanza impugnata nulla dice circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, limitandosi a richiamare in modo astratto il fatto. Laddove le situazioni di concreto, attuale, pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Non è, dunque, approfondito il profilo dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione.
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4069a45d54a2f21a Firmato Da: NA SE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 596014732671ed13
Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: SABRINA EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8t2880d
Come è stato recentemente chiarito dalla Corte di legittimità la sola gravità del reato non è sufficiente, per fondare le esigenze cautelari, occorre una valutazione individualizzata del pericolo, con riferimento a comportamenti successivi al fatto e alla personalità dell'indagato e alla concreta probabilità che si verifichi l'occasione di commettere nuovi reati che devono peraltro essere della stessa specie ovvero presentare "uguaglianza di natura".
3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, e dell'art. 127 cod. proc. pen. - in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ha tra l'altro evidenziato che l'ordinanza impugnata non spiega neppure perché non siano sufficienti misure meno afflittive, quali il divieto di avvicinamento o l'obbligo di dimora, in luogo della misura più gravosa applicata. Indi si è soffermata, la difesa, sulla tutela della vita familiare e del supremo interesse del minore, rappresentando che non si possa ignorare che la misura cautelare applicata incide in modo diretto e profondo sul diritto del minore al rispetto della vita familiare, diritto garantito dall'art. 8 della CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
4069a45d54a2f21a Firmato Da: NA SE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 596014732671ed13
Firmato Da: SABRINA EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.Il primo motivo, che eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per avere il G.i.p. omesso di effettuare l'interrogatorio preventivo, è manifestamente infondato, non tenendo conto che la misura cautelare è stata applicata anche con riferimento al reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. rientrante nel novero di quei reati per i quali l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. prevede la deroga all'obbligo di espletare l'interrogatorio prima dell'applicazione della misura cautelare. Il ricorso, per altro verso, non tiene conto del richiamo della predetta norma alle violenze personali che sembrano aver fatto parte delle condotte persecutorie della baby-gang che perseguitava la persona offesa e di cui anche il ricorrente era uno dei soggetti concorrenti nelle diverse condotte contestate. Sicché correttamente il Tribunale, pur avendo escluso la ricorrenza dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio di cui alla lett. a dell'art. 274 cod.
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proc.
pen., costituente altra ipotesi in cui è possibile derogare alla previsione dell'obbligo dell'interrogatorio anticipato, ha confermato la misura applicata al ricorrente (senza affrontare la questione del mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo già sollevata in quella sede).
1.2.Il secondo motivo, nel ravvisare una violazione di legge nel fatto che il Tribunale del riesame aveva respinto l'allegazione difensiva di un dvd sul quale erano riportati dei video estratti da una trasmissione social dal nome "falsissimo", condotta da tale BR RO, produce una censura inammissibile, trattandosi all'evidenza di 'materiale che giammai avrebbe potuto assumere dignità rilevante ai fini del decidere ed in ogni caso inidoneo, secondo quanto rappresenta, genericamente la stessa difesa in ordine al suo contenuto, a mettere in crisi l'intero impianto accusatorio.
1.3.Il terzo motivo che attinge la gravità indiziaria è infondato ed in parte
inammissibile.
Va, innanzitutto, rammentato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [...], Rv. 199391). Donde, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, [...], Rv. 248698). Da tali massime di orientamento si desume, quindi, che la verifica che questa Corte è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, ne' con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilità delle fonti di prova, dovendo il controllo in parola essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999
4069a45d54a2f21a Firmato Da: NA SE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 596014732671ed13
Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: SABRINA EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8t2880d
- dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, [...], Rv. 205643). Nel caso di specie, a ben vedere, il ricorso attraverso i vizi denunciati, attacca direttamente le emergenze processuali ritenendole insufficienti ai fini della configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato. In particolare, si lamenta che si sia citato, a supporto della gravità indiziaria, un episodio, avvenuto pochi giorni prima del pestaggio alla stazione della persona offesa, nel quale il ricorrente sarebbe rimasto a debita distanza, senza intervenire, laddove la motivazione del provvedimento impugnato è ben più articolata, avendo passato in rassegna le diverse condotte susseguitesi nel tempo e alle quali avrebbe preso parte anche l'indagato. E, quanto all'affidabilità del racconto della persona offesa, il Tribunale non ha mancato di evidenziare come la stessa, fin dal primo ascolto, avesse riferito del pestaggio del 16 Aprile, precisando che non si era trattato di un episodio isolato perpetrato ai suoi danni. Un altro analogo era avvenuto il precedente sabato 12 Aprile, e, per quanto qui maggiormente rileva, già da molto tempo, quantificabile in circa tre anni, il gruppo di ragazzi capeggiato da IO US, era solito prendere di mira la persona offesa, provocandola, insultandola quando la incontravano da sola per strada. Precisava la vittima che prima degli episodi di Aprile il gruppo era stato più tranquillo per qualche mese ma che complessivamente negli anni aveva messo a segno una trentina di episodi di aggressione fisica mentre quelle verbali si reiteravano pressoché ad ogni incontro. Il capo indiscusso del gruppo era IO US al quale si associavano variamente altri ragazzi ed il luogo dove imperversavano era il centro storico di Galatina. Il Tribunale rappresenta altresì che la persona offesa aveva espresso sentimenti di paura per la sua incolumità al punto da vivere in uno stato perenne di ansia e di non avere avuto il coraggio di denunciare o raccontare i fatti alla madre per paura di ulteriori più gravi aggressioni e ritorsioni. Tra i nomi dei ragazzi che lo avevano perseguitato nel tempo vi era quello del ricorrente. La narrazione mantenuta costante nel tempo veniva ulteriormente arricchita di particolari via via che proseguiva l'ascolto del minore, persona offesa. Tale narrazione, peraltro, secondo quanto si precisa nel provvedimento impugnato, aveva trovato riscontri anche nelle deposizioni di alcune ragazze e del cugino della persona offesa. È, dunque, sulla base di tale ampia descrizione e valutazione, che il Tribunale è giunto alla conclusione della sussistenza del reato di atti persecutori contestato all'indagato in concorso con altri soggetti.
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Discende che i vizi denunciati col terzo motivo non possono ritenersi sussistenti, e sono in parte anche aspecifici.
1.4. Anche il quarto motivo è privo di pregio, avendo il Tribunale adeguatamente valutato anche il profilo cautelare della vicenda, desumendo l'elevata probabilità che il ricorrente potesse commettere altri fatti di reato della medesima natura, innanzitutto, dal fatto che lo stesso, unitamente ad altri indagati anch'essi infraquattordicenni, abbia partecipato ad una vera e propria spedizione punitiva, condotta con estrema brutalità e pervicacia ai danni del minore NE e che ben avrebbe potuto arrecare conseguenze ancora più gravi di quelle concretamente provocate. A dispetto della giovanissima età - prosegue il Tribunale - la personalità espressa dal ricorrente appare già pericolosamente e radicalmente strutturata in senso deviato, connotata da anaffettività e amoralità, ispirata dai disvalori della violenza e della sopraffazione, e per altro verso, totalmente sorda ai valori del rispetto dell'altro e della civile convivenza. Ha altresì posto in evidenza il Tribunale come l'usuale modo di trascorrere il tempo da parte del ricorrente sia quello di aggregarsi in gruppo (baby-gang) al fine di compiere atti di prevaricazione ai danni di altri ragazzi e anche adulti, in condizioni di fragilità e di minorata difesa. E, quanto alla proporzionalità della misura applicata alla gravità dei fatti, si è sottolineata la inadeguatezza del contesto familiare a rendersi contenitivo rispetto alle prescrizioni imposte in ragione dell'eccessiva libertà goduta dal minorenne, l'assenza di una rete familiare composta da una pluralità di persone, l'incapacità materna a fronteggiare il minore, cui è stato permesso sia di trasferirsi presso la nonna senza alcuna ragione, sia di abbandonare il percorso scolastico prima del raggiungimento dell'età in cui non vige più l'obbligo scolastico. Sulla base di tali plurimi argomenti il Tribunale è quindi convintamente giunto a ritenere adeguata la sola misura del collocamento in comunità, ma non ha al contempo trascurato di considerare l'interesse del minore. Al fine di garantire la ripresa del percorso scolastico e formativo dell'indagato, ha infatti onerato il servizio sociale ministeriale dell'individuazione di una comunità educativa più vicina al luogo di allocazione della scuola del minore ove lo stesso sarà collocato alla ripresa delle attività. Sicché non sono ravvisabili i vizi denunciati in ricorso col quarto motivo neppure sotto il profilo - specificato nella memoria difensiva - della lesione dell'interesse del minore, che, come visto, non è stato affatto pretermesso nella valutazione svolta dal Tribunale.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso.
4069a45d54a2f21a Firmato Da: NA SE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 596014732671ed13
Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: SABRINA EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8t2880d
In ragione del tipo di reato, e della minore età all'epoca del fatto dell'imputato, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 30/9/2025.
Il Consigliere estensore Renata Sessa
Il Presidente
RO LO
Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4069a45d54a2121a Firmato Da: NA SE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 596014732671cd13 Firmato Da: SABRINA EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d