Sentenza 11 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8319 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
083 19 / 02 ( t A . e g e m 1 9 r r o L 6 g a z 7 n 8 7 1 9 . 4 ) A A S T A I D G A R T L S N O A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL ROPOL ITA NO ORTE SUPR SSAZIONE Oggetto separazione personale SEZIONE PRIMA CIVILE mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 853/00 Dott. Rosario DE MUSIS - - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.22985 MARZIALE Dott. GIUSEPPE Consigliere GRAZIADEI Consigliere - Rep. Dott. Giulio BONOMO Rel. Consigliere - Ud.11/03/02 Dott. Massimo ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ZA IO, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati 13 FRANCESCO ZARBA', ANTONINO CATANZARO LOMBARDO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
VI LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 7, presso l'avvocato MAURIZIO SPINELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati 2002 SALVATORE CIAVOL A, ANTONINO CIAVOLA, giusta delega a 569 margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 674/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 29/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato CATANZARO LOMBARDO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato CIAVOLA SALVATORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21.9.1995, AN ZA chiedeva al Tribunale di Catania la pronun- zia della separazione personale dal coniuge IS RI ZI TA con addebito della separazione al- la moglie. Il procedimento era riunito ad un altro promosso dalla TA, con cui quest'ultima aveva chiesto l'ad- debito della separazione al marito, che l'aveva sel- vaggiamente picchiata, provocandole la lacerazione del timpano, e che si era rifiutato di restituirle i ve- stiti e gli effetti personali nonché i mobili acqui- 2 stati con il denaro dei propri genitori. Il Tribunale di Catania pronunziava la separazione senza addebito ed il marito era condannato a restitui- re tutti i beni della moglie indicati nel ricorso di quest'ultima. Con sentenza del 17.5.-29.9.1999, la Corte d'ap- pello di Catania, accogliendo parzialmente il gravame principale della TA e rigettando quello incidenta- le del ZA, dichiarava che la separazione era addebitabile al marito. Osservava, in particolare, la Corte territoriale: a) che era stata raggiunta la prova del carat- tere violento e rissoso del ZA e della rottura del timpano provocata alla moglie;
che la deposizione de relato ex parte può b) valorizzata processualmente ove sia suffragata essere da altre circostanze acquisite al processo che ne con- م ر ح م fortino ed integrino il contenuto;
che le doglianze del marito volte ad otte- nere la revoca della condanna alla restituzione dei beni di pertinenza della moglie non erano fondate;
d) che in particolare, la TA aveva ripetu- tamente cercato di entrare in possesso dei beni e che, seppure il ZA aveva effettuato offerta reale dei medesimi, non poteva ritenersi liberato dall'ob- 3 bligo, non avendo proceduto al relativo deposito, ai sensi dell'art. 1210 c.c.. Avverso la sentenza d'appello AN ZA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria. IS RI ZI TA ha resistito con con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., degli artt. 151 e 2697 C.C ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. a) non si era attenuta al La Corte territoriale: letterale delle affermazioni dei testi;
significato b) aveva attribuito valore di prova alla testimonianza "de relato", indicando come riscontri elementi che non erano né precisi né concordanti;
c) aveva considera- to probanti dichiarazioni testimoniali costituite da giudizi o apprezzamenti;
d) aveva attribuito valore di ammissione del fatto imputato al marito (la rottura del timpano alla moglie) ad una dichiarazione dei te- sti male interpretata ("Il ZA si mostrò molto contrariato che estranei venissero a conoscenza dei loro dissapori familiari domandando con viva preoccu- pazione se per caso avesse loro pure riferito che era 4 stato il ZA a causarle la rottura del timpano", domanda alla quale la TA aveva risposto "io non l'ho detto, lo stai dicendo tu"). Non era stata raggiunta la prova eziologica tra l'evento traumatico della rottura del timpano e l'azione del marito. La perizia medica non era stata messa in relazione alla certificazione medica, risa- lente a prima del matrimonio, riguardante una otite, che era stata l'unica causa della perforazione del timpano. Inoltre, la Corte di merito aveva omesso l'esame del referto del pronto soccorso del 3 luglio 1995, presso il quale la TA si era fatta accertare un ematoma ed escoriazioni causate da percosse, ma al quale la medesima non aveva dichiarato la rottura del timpano, che sarebbe stato l'evento più grave. E 2. Il motivo non è fondato. Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi pro- batori acquisiti e ritenerli sufficienti per la deci- sione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente gli altri mezzi istruttori richiesti dalle parti;
il relativo apprezzamento è in- sindacabile in sede di legittimità, purché risulti lo- 5 gico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. Sez. Un. 14 dicembre 1999 n. 898). E' devoluta al giu- dice di merito l'individuazione delle fonti del pro- prio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare 1 fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi disattendendone altri (in ragione del loro di prova e spessore probatorio), con l'unico limite diverso dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adot- tato;
ne consegue che, ai fini di una corretta deci- sione, il giudice non è tenuto a valutare analitica- ہے mente tutte le risultanze processuali, né а confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle par- ti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali in- tende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie con- clusioni, implicitamente disattendendo quelli logica- mente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 10 maggio 2000 n. 6023). Nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato: a) che dalle dichiarazione fornite dai coniugi US 6 CC doveva ritenersi provato il clima di accesa tensione esistente tra i coniugi e risalente al carat- tere violento e manesco del marito che più volte aveva trasceso in via di fatto verso la moglie;
b) che la numerosa certificazione medica esistente agli atti Co- stituiva elemento di conferma e di supporto rispetto alle affermazioni dei testi;
c) che, seppure era stata la TA a riferire ai testi di essere stata ripetutamente picchiata dal marito, doveva ritenersi raggiunta la prova che a causare la rottura del timpa- ΠΟ alla TA fosse stato proprio il marito per am- missione del medesimo (il quale, allorché la TA aveva riparato presso la loro abitazione in occasione dell'ennesimo litigio, si era dimostrato molto contra- riato che estranei venissero а conoscenza dei loro domandando alla moglie con viva dissapori familiari preoccupazione caso avesse pure loro riferito se per che era stato lui а causarle la rottura del timpano;
la risposta della moglie, pur se infondata a cautela per le prevedibili reazioni del coniuge, costituiva, secondo il giudice d'appello un'eloquente conferma delle auto accuse del marito medesimo); d) che, se- condo la consulenza disposta dal pubblico ministero nel procedimento penale a carico del ZA, le le- sioni erano compatibili con l'evento traumatico denun- 7 ciato dalla TA, sofferto nel dicembre 1994; e) che alla luce di tali circostanze doveva ritenersi che era stata raggiunta la prova piena circa il carattere violento e rissoso del ZA e che l'episodio del- le lesioni costituiva il culmine di una condotta pre- medesimo, al potente e intollerabile del ZA quale doveva essere addebitata causa della rottura la del rapporto coniugale per essere venuto meno agli ob- blighi che la contrazione del matrimonio comporta per i coniugi. Osserva il Collegio che l'accertamento di fatto in ordine all'addebitabilità della separazione al marito. appare sorretto da un'adeguata motivazione, la quale è esente da vizi logici, avendo la Corte d'appello valo- rizzato elementi significativi interpretati in maniera non irrazionale. In particolare, per quanto riguarda le risultanze della prova testimoniale, è il caso di sottolineare che la testimonianza "de relato ex parte" non ha valo- re probatorio neanche come indizio, se riguardata iso- latamente, mentre può costituire elemento di convinci- mento se suffragata da altri elementi acquisiti al giudizio (Cass. 6 novembre 1996 n. 9702; nello stesso senso Cass. 18 maggio 1996 n. 4618, 17 ottobre 1998 n. 10297), come si può verificare nel caso in cui sia at- 8 tinente a comportamenti intimi e riservati delle par- ti, non suscettibili di percezione diretta dai testi- moni (Cass. 14 febbraio 1990 n. 1095). Nel caso in esame tali principi sono stati rispet- tati, avendo la Corte d'appello tenuto conto anche della certificazione medica quale elemento di conferma delle deposizioni testimoniali, nonché di quanto rife- rito dai testi per propria conoscenza diretta in ordi- ne all'episodio in cui la TA riparò in casa loro dopo un ennesimo litigio (il ZA la segui e scambiò con lei le frasi sopra riportate). La stessa interpretazione del significato di queste battute ef- fettuata dal giudice di merito, pur non essendo l'uni- ca possibile, non è illogica e non può quindi formare oggetto di riesame in questa sede, nella quale non è consentita la diretta valutazione dei fatti di causa.
3. Il secondo motivo esprime una doglianza di vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 1210 - 1214 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. La Corte di merito aveva rigettato il motivo d'ap- pello incidentale, volto ad ottenere la revoca della condanna alla restituzione dei beni di pertinenza del- la TA, sul presupposto che la disponibilità e la prontezza della restituzione non esonerebbero l'offe- rente dall'obbligo di osservare in ogni caso la proce- 9 dura con il deposito del bene. Anche se l'offerta non libera giuridica- formale del bene in restituzione non mente l'obbligato purtuttavia non lo rende inadempien- te. In ogni caso la Corte d'appello aveva violato l'art. 1214 C.C., avendo l'esponente eseguito l'offer- ta secondo gli usi.
4. Il motivo è infondato. L'art. 1210 C.C. subordina la liberazione del de- bitore all'esecuzione del deposito (cfr. Cass. 13 gen- naio 1995 n. 367), sicché correttamente la Corte d'ap- pello ha affermato che il ZA non poteva rite- nersi liberato dall'obbligo di riconsegnare i beni, non avendo proceduto al deposito dei medesimi. Quanto all'art. 1214 C.C., esso è irrilevante poi- ché l'offerta secondo gli usi ha effetto dal giorno in cui si esegue il deposito.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- me nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorren- te, in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al rimborso delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in euro oltre a euro 1.500 per onorari. 10 Così deciso in Roma 1'11 marzo 2 Il Il Cons. est. Dott. Massim Bonomo DEPOSITATA IN CANCELLENTO Oggi, Do II 002. Presidente Rosario De Musis Poelfiums Marie in ons IL