Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
Nell'ambito del sistema delineato dall'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, come modificato dall'art. 8 della Convenzione di San Sebastian, mirante ad evitare la formazione di decisioni parallele e parzialmente contrastanti, in grado di ostare al riconoscimento e all'esecuzione reciproci, nel caso di domande proposte anche davanti al giudice di altro Stato contraente, non si pone alcuno spazio per il profilarsi di una questione di giurisdizione e per la conseguente proponibilità di un regolamento preventivo di giurisdizione. Ed infatti, in tali ipotesi, il giudice italiano, sulla base di quanto stabilito dal citato art. 21, deve innanzitutto accertare se ricorra un'ipotesi di litispendenza - nella più ampia accezione, rispetto a quella dei singoli ordinamenti nazionali, elaborata dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza 8 dicembre 1987 in causa 144/86 - e, in caso affermativo, quale delle due cause sia stata instaurata per prima. Quindi, ove accerti che il giudice preventivamente adito sia quello dell'altro Stato contraente, egli deve sospendere il procedimento davanti a sè in attesa che la competenza di detto giudice sia stata effettivamente accertata dallo stesso, e solo dopo di ciò potrà e dovrà dichiarare la propria "incompetenza" a favore di quello adito in prevenzione. Da ciò discende - appunto - che anteriormente allo svolgimento delle suindicate fasi, quella che si pone non è già una questione di giurisdizione, ma solo di litispendenza internazionale ai fini della prescritta sospensione.
Commentario • 1
- 1. Profili processuali del diritto alla protezione dei dati personali nel regime del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del riformato D.Lgs. n. 196/2003Accesso limitatoPasquale Mazza · https://www.altalex.com/ · 19 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente F.F.
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Vincenzo CARBONE "
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " rel.
Dott. Antonio VELLA "
Dott. Giovanni PRESTIPINO "
Dott. Paolo VITTORIA "
Dott. Alessandro CRISCUOLO "
Dott. Francesco SABATINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16278/97 R. G. proposto da
FAEMA S. p. A., in persona del suo legale rappresentante Sig. NI BE, domiciliata per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dall'Avv. Vincenzo Dittrich in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
ricorrente contro
IS AN S.A., con sede in Atene, in persona del suo legale rappresentante Sig. DE OA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Romanelli che, con l'Avv. Roberto Bassi, la difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
controricorrente per far regolare la giurisdizione relativamente alla causa pendente tra le stesse parti davanti al Tribunale di Milano col n. 1226/97 di R. G..
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 14 gennaio 1999, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per la società controricorrente, l'avv. Roberto Bassi che ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
in subordine, dichiararsi la litispendenza o la connessione tra la causa pendente in Italia e quelle pendenti davanti al Tribunale di Atene;
in estremo subordine dichiararsi la causa pendente in Italia pregiudicata da quelle pendenti in Grecia e, per l'effetto, sospendere la prima ex art. 7 n. 3 L. 218/95. Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Franco Morozzo della Rocca, che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1997 la MA S. p. A. convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, la DE OA S.A., con sede in Atene, esponendo: che il 6 febbraio 1995 aveva stipulato con questa un contratto di distribuzione in esclusiva per la Grecia di apparecchiature di sua produzione (macchine per caffè espresso e macinacaffè per dosaggio); che il contratto, scaduto il 31.12.1996, si era tacitamente rinnovato sino al 31.12.1997; che la concessionaria si era resa gravemente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti poiché non aveva mai rilasciato le cambiali previste a garanzia dei pagamenti, aveva provveduto a tali pagamenti con notevoli ritardi, determinando la massima incertezza sulla propria solvibilità, aveva compiuto atti di concorrenza sleale accordandosi con altra ditta, di cui era titolare il genero del proprio legale rappresentante, per importare in Grecia prodotti similari in violazione dell'obbligo di esclusiva, si era espressamente rifiutata di corrisponderle i nuovi prezzi dei prodotti e le aveva preannunciato domande risarcitorie di pretesi ed inesistenti danni per ben L 526.375.550; che detta concessionaria, inoltre, le aveva notificato un ricorso d'urgenza, cui essa MA aveva resistito con memoria depositata il 7.1.1997, per ottenere la consegna di prodotti, ricorso dichiarato inammissibile con ordinanza del G. D. in data 18.1.1997; che siffatti comportamenti erano, ai sensi dell'art. 1564 cod. civ., di notevole gravità e minavano la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, così da legittimare essa attrice a sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni in via di autotutela.
Tutto ciò premesso, chiese risolversi il contratto per inadempimento dell'altra parte e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni che si riservava di meglio quantificare in corso di causa.
La convenuta società straniera - alla quale l'atto di citazione era stato notificato, ai sensi dell'art. 10 lett. a della L.6.2.1981, mediante l'invio di copia, con allegata traduzione in greco, sia alla Direction des affaires administratives et judiciaires du Ministere des Affaires etrangeres di Atene, sia ad essa personalmente (atti pervenutile, rispettivamente, il 31.3.1997 e il 31.1.1997) - si costituì con comparsa del 25.9.1997, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, in subordine, la litispendenza o la connessione della causa con quelle da essa introdotte in Grecia con distinti atti di citazione, uno depositato davanti a quell'autorità giudiziaria il 5.2.1997 e notificato il 29.4.1997 e l'altro depositato il 30.7.1997 e notificato il 14.10.1997, entrambi aventi ad oggetto domande di risoluzione e di risarcimento danni proposte nei confronti della MA per inadempimenti della stessa.
A seguito di tali eccezioni la MA S. p. A. ha proposto ricorso ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice italiano per la causa pendente davanti al Tribunale milanese e dichiararsi che la giurisdizione di tale giudice, a suo dire preventivamente adito, non è impedita ne' sospesa dalla pendenza in Grecia di altri processi aventi il medesimo oggetto.
La DE OA S.A. ha replicato con controricorso e con successiva memoria.
La stessa OA ha ritualmente depositato, previa notifica alla controparte, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., documenti attinenti alla formale opposizione dello Stato greco all'art. 10 della Convenzione Internazionale dell'Aja dell'11 novembre 1965, concernente la possibilità di trasmettere direttamente a mezzo posta atti giudiziari a persone residenti all'estero, nonché copia di una sentenza non definitiva emessa nella causa pendente tra le parti davanti al Tribunale di Atene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel sostenere la giurisdizione del giudice italiano e nel negare fondamento alla tesi di controparte secondo cui la giurisdizione spetta, invece, al giudice greco come foro generale della società convenuta ex art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, ratificata in Italia con L. 21.6.1971 n. 804, la ricorrente invoca l'art. 5, comma 1^ n. 1, della stessa convenzione, il quale stabilisce che, in materia contrattuale, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente quando ivi l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita, e si rifà all'interpretazione che di tale norma, in una fattispecie simile a quella in esame, ha dato la Corte di Giustizia CEE con la sua decisione 6.10.1976, statuendo che l'obbligazione cui si deve fare riferimento è quella che viene posta dal contratto a carico del concedente ed il cui inadempimento viene fatto valere a sostegno della domanda di risoluzione o di risarcimento, nonché alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (sent 21.2.1995 n. 1880 e 9.6.1995 n. 6499), secondo la quale il criterio di collegamento in parola, quando si verta in tema di risarcimento per inadempimento contrattuale, va verificato sulla base dell'obbligazione inadempiuta e, inoltre, in presenza di domanda fondata su più obbligazioni derivanti da un solo contratto, sulla base di quella che caratterizza il contratto stesso. Orbene - prosegue il ricorso - l'obbligazione dedotta in contratto a carico della MA aveva come oggetto quello di vendere le merci di sua produzione in esclusiva per il territorio greco alla OA con consegna presso il suo magazzino merci in Italia, in ciò consistendo il proprium di detto contratto, e parimenti la domanda da essa proposta davanti al giudice italiano era quella "di dichiararsi risolto per inadempimento della DE "OA S.A. il contratto di distribuzione di cui è causa", mentre, per contro, era evidente che le domande proposte da controparte davanti al giudice greco non erano che domande di risoluzione del contratto per presunto inadempimento della MA e correlate domande di risarcimento del danno, ossia proprio quelle che la giurisprudenza della Corte di Giustizia CEE ha qualificato ininfluenti sul criterio di giurisdizione di cui al citato art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles.
Si osserva ancora che, a fondamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, la OA aveva dedotto che la MA aveva inteso azionare una pretesa fondata sul presunto inadempimento di obbligazioni derivanti dal contratto di agenzia avente come ambito territoriale di esecuzione la Grecia, qualificazione, questa, del tutto fuori luogo, poiché il contratto in questione era di concessione di vendita, riferibile semmai al genus del contratto di somministrazione;
inoltre la OA confondeva la causa petendi con il petitum dell'azione promossa dalla MA.
Si conclude che, in base al criterio dettato dall'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia promossa dalla MA e che, per converso, non sussiste la giurisdizione del giudice greco sulle domande proposte ex adverso, difettando sia il criterio generale del domicilio del convenuto, sia quello di cui al ripetuto art.
5. Quanto all'eccezione, sollevata in via gradata dalla OA, di litispendenza o connessione con le cause pendenti in Grecia, aventi lo stesso titolo ed oggetto, la ricorrente, nel riconoscere che si versa in un'ipotesi di litispendenza dal punto di vista del diritto comunitario e nel far presente che tale nozione deve essere apprezzata facendo riferimento alla normativa interna dei singoli stati membri, contesta l'asserita anteriorità della causa instaurata in Grecia, riferendo che il suo atto di citazione davanti al Tribunale di Milano era stato notificato, ai sensi e per gli effetti della Convenzione dell'Aja, ratificata in Italia con L. n. 42/1981, sia direttamente alla OA, la quale lo aveva ricevuto il 31 gennaio 1997, sia attraverso l'Autorità centrale del Paese destinatario, che aveva provveduto alla consegna in data 31.3.1997, mentre le citazioni nei confronti di essa MA ad opera della OA risultavano depositate davanti all'autorità giudiziaria greca, la prima il 5 febbraio 1997 e la seconda il 30 luglio 1997, e notificate, rispettivamente, il 29 aprile e il 14 ottobre dello stesso anno, sicché, anche a voler ammettere che nell'ordinamento greco la pendenza della lite si verifichi con il solo deposito dell'atto, e non già con la sua notificazione, era evidente l'anteriorità dell'instaurazione della causa in Italia per effetto della notifica della relativa citazione in data 31 gennaio 1997, precedente a quelle di deposito dei due atti in Grecia. Dal suo canto, la DE OA, nel contrastare col controricorso le deduzioni avversarie, sostiene che, proprio in base all'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano, poiché, quale che sia il nomen iuris del contratto (concessione di vendita in esclusiva o agenzia), ciò che veniva addebitato alla concessionaria per la Grecia era di aver trattato prodotti della concorrenza, cioè di aver violato l'obbligazione di esclusiva la quale non poteva che avere esecuzione nel territorio greco, sicché era una inaccettabile forzatura logica ravvisare il proprium del contratto, ossia l'obbligazione tipica dello stesso, nel fatto che la consegna dei prodotti MA alla OA dovesse avvenire in Italia. Quanto alla litispendenza (o, quanto meno, continenza e connessione), la controricorrente, nel negare l'anteriorità dell'instaurazione della causa italiana rispetto a quelle greche, fa presente che l'ordinamento ellenico attribuisce gli effetti della litispendenza al momento del deposito dell'atto introduttivo nella cancelleria del giudice adito e sostiene non avere nessuna rilevanza la notifica dell'atto di citazione avanti il Tribunale di Milano fattale direttamente a mezzo posta il 31.1.1997, poiché tale forma di notifica è ammessa dalla Convenzione dell'Aja solo a condizione che lo Stato destinatario la consenta, e lo Stato greco (come dimostrato dal documento successivamente prodotto a norma dell'art.372 cod. proc. civ.) non vi aveva consentito, per cui l'unica notificazione rilevante era quella eseguita, per il tramite dell'Autorità centrale greca, il 31.3.1997, quando già era stato depositato nella cancelleria del giudice di Atene (5.2.1997) il primo degli atti di citazione della OA nei confronti della MA. In via subordinata, qualora non venga ravvisata ne'
litispendenza ne' continenza, la OA fa istanza perché sia riconosciuto quanto meno un rapporto di pregiudizialità tra le cause greche, preventivamente radicate, e quella italiana, con conseguente sospensione della seconda, ex art. 7 n. 3 della legge n. 218/95, in attesa della definizione delle prime.
In tal modo riassunte le posizioni delle parti, rileva la Corte, conformemente all'orientamento espresso nella recente sentenza 13.2.1998 n. 1514, che l'istanza di regolamento di giurisdizione proposta col ricorso della MA è inammissibile.
È fuori discussione, infatti, l'applicabilità alla concreta fattispecie dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, come modificato dall'art. 8 della Convenzione di San Sebastian, stante l'adesione ad essa, sia dello Stato italiano, sia di quello ellenico, in epoca sicuramente anteriore all'insorgere delle vicende giudiziarie di cui si discute.
Detta norma così testualmente recita:
"Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e "tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il "medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice "successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché "sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente "adito.
"Se la competenza del giudice preventivamente adito è "stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la "propria incompetenza a favore del giudice preventivamente "adito". Orbene, nell'ambito del sistema delineato dalla norma in parola, mirante ad evitare la formazione di decisioni parallele e potenzialmente contrastanti, in grado di ostare al riconoscimento e all'esecuzione reciproci, deve senz'altro escludersi che vi sia spazio per una questione di giurisdizione, dal momento che il giudice italiano, prima di poter decidere sulla propria giurisdizione in presenza di domande proposte anche davanti al giudice di altro Stato contraente, deve passare per le fasi necessarie indicate da detto art. 21: 1) Accertare se ricorra un'ipotesi di litispendenza - nella più ampia accezione, rispetto a quella dei singoli ordinamenti nazionali, elaborata dalla Corte di giustizia della CEE con sent.
8.12.1987 in causa 144/86 (v. anche sent. SS. UU 6756/88 e 11262/92) - e, in caso affermativo, quale delle due cause sia instaurata per prima;
2) Ove accerti che che il giudice preventivamente adito è quello dell'altro Stato contraente, sospendere il procedimento davanti a sè in attesa che la competenza di detto giudice sia stata definitivamente accertata dallo stesso.
Soltanto dopo di ciò il giudice prevenuto potrà e dovrà dichiarare la propria "incompetenza" a favore di quello adito in prevenzione (a differenza di quanto avveniva nella vigenza del testo originario dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles per il quale detta dichiarazione, salva la facoltà di sospensione in caso di eccezione d'incompetenza dell'altro giudice, presupponeva solamente che questo fosse stato adito per primo), sicché anteriormente alle suindicate fasi quella che si pone non è una questione di giurisdizione, ma solo di litispendenza internazionale ai fini della prescritta sospensione, salvo a stabilire (il che esula dai confini del presente procedimento) se e quali siano i rimedi contro il provvedimento che disponga o neghi la sospensione stessa. Di qui, come si è detto, la inammissibilità del regolamento, essendo evidente che, una dichiarazione affermativa o negativa, da parte di queste Sezioni Unite, della giurisdizione del giudice italiano in base ai criteri di collegamento invocati dall'una o dall'altra parte, vanificherebbe il disposto del ripetuto art. 21 che, in caso di litispendenza, nel senso sopra precisato, impone tout court al giudice, ove accerti di essere stato adito successivamente a quello straniero, di sospendere il procedimento e, solo una volta che sia stata accertata la competenza del giudice adito in prevenzione, di dichiarare la propria incompetenza a favore dello stesso. E detti accertamenti - compreso quello, oggi controverso, relativo alla precedenza cronologica dell'una o dell'altra causa -, dal cui esito dipende appunto la decisione se sospendere o meno il procedimento in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria straniera, non possono che competere alla sede di merito.
La delicatezza delle questioni trattate suggerisce di compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999