Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7870 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
E E BÓLLO 4 7 .3 N REGISTRAZION 1, CE) 9 1-19 Aula DI PA -1 1 2 . L IUDICE DA 39 REPUBBLICA ITALIANA A SP G (ISTINE C R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sentenza Giudice SEZIONE TERZA CIVILE di Pace risarcimento del 76 10 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: danno R.G.N. 30830/01 CARBONE Dott. Vincer Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Cron.17322 Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Ud. 05/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO IESU, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'AL GENNARO, GENERALI ASSIC SPA;
intimati - avversO la sentenza n. 888/01 del Giudice di pace di MARANO DI NAPOLI, emessa e depositata il 06/06/01 (R.G. 2003 1567/99); 603 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto visto l'art. 375 cpc, si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato che ET HI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giu- dice di pace di Marano ha rigettato la domanda lui pro- posta
contro
RO D'ER e la S.p.a. Generali As- sicurazione, per ottenere il risarcimento dei danni su- biti dal motociclo del quale era comodatario in conse- guenza di un incidente stradale;
considerato che
con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 360 n. 3 e 5 in relazione agli artt. 100 c.p.c. e 1803 c.c.>>, lamentando che sentenza aveva dichiara- to la propria carenza di legittimazione attiva, per non aver provato la qualità di comodatario del motociclo;
che in tal modo il giudice di pace per un verso non aveva tenuto conto che nel giudizio di danni non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, prova- 2 7 re l'esistenza del titolo di proprietà, bastando la prova del danno>>, per altro verso aveva omesso di con- siderare le risultanze processuali, dando così luogo al vizio di motivazione della sentenza;
rilevato che gli intimati non hanno svolto difese e che il HI ha depositato memoria;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, con provvedimento in camera di consiglio, inammissibile o, comunque, di respingere il ricorso, rilevando in particolare che nel caso di spe- cie non si discuteva della violazione di una norma pro- cessuale, ma della titolarità dal lato attivo del rap- porto dedotto in giudizio;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un 3 9 punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza ○ falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi e risolvendosi le doglianze in critiche al convincimento espresso dal giudice di pace;
rilevato in particolare: che non sussiste alcuna violazione di norme della Costituzione, come invece prospettato nella memoria;
che quando si discute dell'estraneità dell'attore o del convenuto al rapporto dedotto in giudizio, viene in rilievo non una condizione della trattazione della causa di merito, qual è la legitimatio ad causam, ma l'effettiva titolarità attiva о passiva del rapporto n.controverso (v. ex multis Cass. 19 luglio 2002, 10574; Cass. 21 giugno 2001, n. 8476; Cass. 13 maggio 4 У 2000, n. 6160; Cass. 1 agosto 2000, n. 10042); che quando la questione indicata è trattata nell'ambito di un giudizio secondo equità innanzi al giudice di pace la relativa statuizione non implica violazione di norme processuali, ma attiene al merito della causa (Cass. 19 luglio 2002, n. 10574); che nel caso di specie il giudice di pace ha deciso non una questione di legittimazione, ma una questione di merito in ordine alla titolarità dal lato attivo del rapporto, avendo ritenuto che il HI non aveva provato la qualità di comodatario del motociclo;
ritenuto in conclusione che il ricorso appare mani- festamente infondato e, conseguentemente, va rigettato, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c., e che non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 5 marzo 2003. IL PRES: ENTE IL CONSIGLIERE EST. Mon Привет ANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ttista 20 MAG 2003...Oggi IL CANCELLERE C1 OC IS