Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2002, n. 24712
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Sentenza 23 aprile 2002

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La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 può concorrere con quella di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309 del 1990, in quanto, pur presupponendo entrambe che la condotta del dissociato debba essere diretta ad evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, la seconda fattispecie prevede un'ipotesi specifica, applicabile solo in relazione all'azione di contrasto al traffico di stupefacenti, consistente nell'aver aiutato la competente autorità a sottrarre rilevanti risorse necessarie ai complici per la commissione del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2002, n. 24712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24712
    Data del deposito : 23 aprile 2002

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