Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1999, n. 11064
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono della casa coniugale è giustificato - e, quindi, non idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 cod. pen. - non soltanto quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall'art. 146 cod. civ. come giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare), ma anche quando esistano - a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali - ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente considerate dal citato art. 146 cod. civ. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione (art. 151 cod. civ.) le ulteriori previsioni della "intollerabilità della prosecuzione della convivenza" e del "grave pregiudizio per l'educazione della prole".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1999, n. 11064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11064
    Data del deposito : 12 marzo 1999

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