Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono della casa coniugale è giustificato - e, quindi, non idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 cod. pen. - non soltanto quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall'art. 146 cod. civ. come giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare), ma anche quando esistano - a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali - ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente considerate dal citato art. 146 cod. civ. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione (art. 151 cod. civ.) le ulteriori previsioni della "intollerabilità della prosecuzione della convivenza" e del "grave pregiudizio per l'educazione della prole".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1999, n. 11064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11064 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 12.3.1999
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Ilario MARTELLA - Consigliere N. 511
Dott. Eugenio AMARI - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco SERPICO - Consigliere N. 31889-99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AT PP, nata ad [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del.22.5.1998. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator Generale, dott. Marcello MATERA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Michelangelo SABELLA del Foro di Bivone. La CORTE osserva:
Con sentenza del 12.11.1993 il Pretore di Sciacca, ritenuto AT PP responsabile dei reati di sottrazione delle figlie minori UC e RA al genitore esercente la patria potestà, MM PI, di cui all'art. 574 cod. pen., e di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per essersi sottratta, abbandonando il domicilio domestico, ai doveri inerenti la sua qualità di coniuge del MM e di madre delle minori, di cui all'art. 570 cod. pen., la condannava, nel concorso formale dei reati e con le concesse attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di lire 1.500.000 di multa.
La Corte d'Appello di Palermo, con decisione del 22.5.1998, confermava integralmente la sentenza appellata dall'imputata. Ricorre per cassazione la AT e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. inosservanza e erronea applicazione dell'art. 570 cod. pen., in relazione agli artt. 143, 146 e 151 cod. civ., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per l'abbandono della residenza familiare;
2. inosservanza e erronea applicazione dell'art. 574 cod. pen., in relazione agli artt. 42 e 54 stesso cod., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di sottrazione delle figlie minori al genitore, cui erano state riaffidate per necessità. Il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per l'ingiustificato abbandono del domicilio domestico, merita accoglimento.
La Corte d'Appello ha argomentato soltanto in punto di ritenuta irrilevanza della pendenza del giudizio di separazione, instaurato successivamente all'abbandono contestato, omettendo di dare ragione, se non in modo apodittico e ampiamente insufficiente, del convincimento della mancanza di giustificazione dell'abbandono della residenza familiare per l'intollerabilità della convivenza con i suoceri, questione dedotta dall'imputata con il motivo d'appello e suscettibile di influenzare in modo determinante il giudizio sul capo della sentenza impugnata.
Invero, va applicato in proposito il principio di diritto già affermato da questa stessa sezione della Corte di Cassazione (sent. n. 11414, 25.11.1995, ric. INCLE, rv. 202987), per il quale si deve ritenere che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono della casa coniugale è giustificato - e, quindi, non idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 cod. pen. - non soltanto quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall'art.146 cod. civ. come giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare), ma anche quando esistano - a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente considerate dal citato art. 146 cod. civ. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione (art.151 cod. civ.) le ulteriori previsioni della "intollerabilità della prosecuzione della convivenza" e del "grave pregiudizio per l'educazione della prole".
Peraltro, risulta manifestamente illogica l'osservazione, circa la pretesa noncuranza della madre per le esigenze affettive delle figlie minori, posta a fondamento della responsabilità per l'inosservanza degli obblighi di assistenza nei loro confronti, risultando evidente che le stesse, nella situazione di conflitto e di eventuale incompatibilità con l'ambiente domestico, furono riaffidate al padre per la migliore cura ed educazione, trovandosi l'imputata nella difficoltà di provvedere con lo scarso reddito del suo lavoro al sostentamento delle stesse.
La sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo all'imputazione di cui al capo b), deve, di conseguenza, essere annullata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Deve, invece, rigettarsi nel resto il ricorso.
Le doglianze del secondo motivo risultano incidere non sull'imputazione di sottrazione di minori, di cui al capo a) della rubrica e all'art. 574 cod. pen., bensì sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di mancata osservanza degli obblighi di assistenza nei confronti delle figlie minori, di cui al capo b) della rubrica e all'art. 570, comma 1, cod. pen., capo della sentenza impugnata che è stato oggetto di annullamento con la presente decisione.
Pertanto resta ferma ogni statuizione relativa all'imputazione di cui al capo a).
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla imputazione di abbandono del domicilio domestico di cui al capo b) e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per il giudizio e per l'eventuale rideterminazione della pena. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 12 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999