Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELPOPOLE PHALIANO0 06 05/02 LA CORTE SUPREM ZIONE Oggetto Pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17027/00 Dott. Ugo FAVARA - Presidente Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.1768 Dott. Ennio MALZONE Consigliere 2441 Rep. Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 25/10/01Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente CUTE SUPREMA DI CAS WE UFFICIO COPI S EN TENZA Richiesta copia studi IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 155 per diritti persona del 22 GEN. 2002 CAR.CO DI CARBONE FLAVIO & C SAS, in AL CANCELLIERE liquidatore p.t. Carbone Flavio, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo €1,55 L.3000 studio dell'avvocato CIRO SINDONA, difesa dall'avvocato CANCELLERIA ANGELO DEL VECCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrente DH676610
contro
OT NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F D'OVIDIO 83, presso 10 studio dell'avvocato RENATO PEDICINI, difesa dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI, 2001 giusta delega in atti;
1837 controricorrente avversO la sentenza n. 1723/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione I Civile, emessa il 16/05/00 e depositata il 26/05/00 (R.G. 762/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 2.3.1999, NA RO, ti- tolare del Pub Tre Leoni, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Caserta n. 1341/98; de- duceva che, in primo grado, la S.a.s. CAR.CO aveva pro- posto nei suoi confronti domanda di adempimento del contratto di compravendita di un banco per la spillatu- ra della birra, chiedendo il pagamento del prezzo, pari a £. 2.975.000, e, in subordine, domanda di risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione del bene;
la- mentava che il giudicante, in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aveva pronunciato nei suoi confronti condanna al risarcimento del danno subito dalla CAR.CO in conseguenza della per- dita della disponibilità del banco, in quanto concesso in comodato alla RO e da questa ceduto a terzi. 2 L'appellata resisteva e proponeva appello inciden- tale, riproponendo le domande avanzate in primo grado. Il Tribunale di S.M. Capua Vetere, con sentenza del 26.5.2000, accoglieva l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale. Considerava il tribunale che, avendo la CAR.CO posto a fondamento del- la domanda principale di pagamento del prezzo e della domanda subordinata di restituzione del bene la sussi- stenza di un contratto di compravendita concluso con la RO avente ad oggetto un banco per la mescita di birra, non poteva il giudice di pace, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., pronunciare su una domanda nuova e diversa, avente ad oggetto il ristoro dei danni subi- ti dalla CAR.CO, quale comodante del banco, per la per- dita della disponibilità del bene concesso in comodato alla RO, per averlo quest'ultima ceduto a terzi senza il consenso della comodante;
doveva,quindi, essere revocata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva pronunciato su tale domanda;
l'appello incidenta- le, con il quale la CAR.CO aveva riproposto le stesse domande già avanzate in primo grado, era inammissibile, in quanto, essendo privo di specifici motivi di censu- ra, non consentiva di individuare l'ambito del riesame conseguente operatività della decadenza richiesto, con di cui all'art. 346 c.p.c. 3 Avverso la sentenza la CAR.CO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, la RO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 346 c.p.c., deduce la ricorrente che erronea- mente il tribunale ha ritenuto sussistente la decadenza di cui alla suindicata disposizione, poiché le domande originariamente proposte dalla S.a.s. CAR.CO, con rife- rimento al contratto di compravendita, sono state espressamente riproposte con la comparsa di risposta contenente l'appello incidentale, nella quale, dopo aver ribadito che tra le parti era intercorsa una ven- dita, e non già un comodato, era stata formulata ri- chiesta di condanna al pagamento del prezzo del bene compravenduto.
2. Il motivo è fondato. La S.a.s. CAR.CO, parte vittoriosa in primo grado, a fronte dell'appello proposto dalla Perotta, parte soccombente, incentrato sulla denuncia di vizio di ul- trapetizione della decisione, per avere pronunciato il giudice di pace su domanda diversa da quella proposta (inadempimento di comodato, mentre era stato dedotto l'inadempimento di una compravendita), ha resistito all'appello, e, mediante appello incidentale, ha ri- 4 chiesto 1'accoglimento della domanda originariamente proposta, sulla quale il giudice di pace non si era pronunciato. Il tribunale ha accolto l'appello principale e, ravvisata l'ultrapetizione, ha revocato la pronuncia di condanna adottata dal giudice di pace in favore della S.a.s. CAR.CO a titolo di risarcimento del danno. Ma ha poi dichiarato inammissibile l'appello incidentale pro- posto dalla suddetta società, sul rilievo che, non es- sendo stati indicati motivi di gravame, non era possi- bile individuare l'ambito del richiesto riesame. Tale affermazione risulta errata. L'esame dell'atto di appello, al quale questa S.C. può procedere diretta- mente, in quanto è denunciata l'erronea applicazione di una norma processuale, consente invero di rilevare che la S.a.s. CAR.CO, oltre a resistere all'avversa impu- gnazione, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello principale (ipotesi in effetti verificata- si), ha chiesto, mediante appello incidentale, l'accoglimento della domanda come proposta in primo grado, ribadendo espressamente che tra le parti era in- tercorsa una vendita, in relazione alla quale non era stato pagato il prezzo. Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, quindi, l'ambito del riesame richiesto risultava indi- 5 viduato con sufficiente chiarezza, risolvendosi, per un verso, nella doglianza di omesso esame della domanda originariamente proposta, fondata sull'inadempimento del contratto di compravendita, e, per altro verso, nella espressa riproposizione della domanda, ai sensi 346 c.p.c., al fine di conseguirnedell'art. l'accoglimento. Erroneamente, quindi, il tribunale ha conclusiva- mente ritenuto che la S.a.s. CAR.CO fosse incorsa nel- la decadenza prevista dall'art. 346 c.p.c.
3. Il primo motivo va quindi accolto, e vanno con- seguentemente dichiarati assorbiti gli altri motivi.
4. L'impugnata sentenza va cassata, e la causa rinviata ad altra sezione del Tribunale di S.M. Capua Vetere, che dovrà pronunciarsi sulla domanda origina- riamente proposta dalla S.a.s. CAR.CO. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorsoe di- chiara assorbiti gli altri;
cassa in relazione e rin- via, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di S.M. Capua Vetere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, 6 il 25.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE M y faviy IL CANCELLIERE C1 Gina Cadoli Depositata in Cancelleria joggi, in22. 1.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 109T 128,11 456T 20,66 TOT. Thiitt AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 8 FEB. 2002 4 an. 6564v verota c......149.77(euro CENTOQUARANTANOVE/77) p. Il Dirigente Area IZ (Dott.ssa Maria Grazia DI FILMPO) Il Responsabile Servizio Atti Cudiziari (Dr. M. RACCICHININ 7