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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2023, n. 17807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17807 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato FRANCESCO SCACCHI, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 21 gennaio 2022, riformava, solo quanto alla riduzione delle pene accessorie fallimentari, la decisione del G.u.p. del Tribunale capitolino che in sede di giudizio abbreviato aveva accertato la responsabilità penale di BE TI e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del danno di particolare gravità e della pluralità di fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17807 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 18/01/2023 TI, amministratore unico dal 16.7.2009 al 2.6.2012 della società Plast Ecology S.p.A. dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 21 novembre 2013, è stato ritenuto responsabile in ordine ai seguenti capi di imputazione: a) bancarotta fraudolenta impropria per aver cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, attraverso due operazioni, avvenute la prima in data 6 luglio 2011, con la stipula di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il quale si obbligava a corrispondere a titolo di canone annuale la somma di euro 180.000,00 oltre IVA a PL S.p.a., società in liquidazione e che versava all'epoca in conclamato stato di decozione tanto che veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza il successivo 17 ottobre 2011; la seconda operazione interveniva quattro mesi dopo, il 16 novembre 2011, e consisteva nell'acquisto dell'impianto fotovoltaico installato sul suddetto sito produttivo da parte della Esperian S.r.l., società comunque riconducibile alla proprietà della PL in liquidazione, al prezzo di euro 2.615.627,69 oltre IVA, che veniva corrisposto mediante l'accollo del mutuo chirografario dell'importo originario di euro 3.477.360,00 concesso dalla la Banca Popolare di Vicenza, da rimborsare entro il 31.12.2022 attraverso n.153 rate mensili, di importo variabile tra gli euro 25.500,00 ed euro 27.000,00, i cui ricavi (crediti da energia elettrica) però venivano ceduti dalla THERMOPLAST S.p.A. in liquidazione all'ente bancario. Tali operazioni venivano valutate gravemente antieconomiche e determinanti il dissesto della società, in quanto la Plast Ecology subiva poi il sequestro dell'impianto fotovoltaico da parte dell'autorità giudiziaria di Vicenza, nonché un'azione revocatoria da parte della curatela della medesima PL;
b) bancarotta fraudolenta per distrazione consistente in prelievi ingiustificati dalle casse sociali quali "restituzioni finanziamento socio", prelievi bancari allo sportello, oltre che attraverso l'utilizzo di carta di credito per spese personali, per un importo complessivo pari ad euro 307.139,54, nell'arco temporale dal 11 novembre 2011 al 28 giugno 2012, in prossimità del fallimento e allorquando la società versava in stato di conclamato dissesto;
c) ulteriori operazioni dolose cagionanti il fallimento, consistenti nella sistematica omissione di versamenti fiscali e contributivi, sottraendosi sin dall'inizio dell'attività sociale al pagamento delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto per complessivi euro 496.711,71 e procurandosi così di fatto un'artificiosa competitività di mercato;
d) bancarotta fraudolenta documentale, per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, quali il libro soci, libro inventari, bilanci per gli anni 2011, 2012, 2013, nonché conti mastro e schede contabili per il periodo 2012-2013, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, rendendo così impossibile la ricostruzione del patrimonio. 2 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di BE TI consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 121, 438, 442 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla mancata acquisizione di una memoria difensiva. La Corte di appello avrebbe errato, sia nel non censurare la mancata acquisizione della consulenza di parte, oggetto della richiesta di rito abbreviato condizionato rigettata dal Gup, suscettibile di acquisizione anche nella fase precedente l'ammissione del rito speciale;
sia anche per non aver acquisito l'elaborato nel corso del giudizio di appello. Per altro, avendo la Corte di appello disatteso la doglianza con una motivazione contraddittoria, affermando astrattamente la possibilità di acquisire la memoria 'se contenente argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali presenti in atti', non provvedendovi poi, pur risultando la stessa rispondente a tali caratteristiche. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. 216, comma, 223, commi 1 e 2, n. 2, 217 legge fall., nonché vizio di motivazione, in ordine alla omessa riqualificazione delle condotte in bancarotta semplice. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia dato conto della prova del dolo, offrendo una motivazione che configura al più la colpa cosciente, dalla quale deriverebbe la richiesta riqualificazione. Quanto alle due operazioni di acquisizione cagionanti il fallimento, la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine al dolo eventuale, in ossequio ai criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, nonché in ordine al palese rischio di revoca delle predette operazioni, a seguito del fallimento della cedente PL, non prevedibile ex ante, non valutando altresì l'assenza di esperienza imprenditoriale dell'imputato, la durata limitata della attività quale amministratore, l'assenza di altri operazioni rischiose, il fine di incremento dei ricavi con l'impianto fotovoltaico, il danno procurato allo stesso imputato. Quanto alle condotte di presunti prelievi ingiustificati e all'omissione dei versamenti fiscali, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in conto, in violazione di legge, che l'omesso versamento non aveva determinato il depauperamento, in quanto forma di finanziamento dell'attività sociale, qualora non si fosse verificata l'imprevedibile difficoltà conseguente al sequestro dell'autorità giudiziaria vicentina, avendo TI per altro restituito circa 80nnila euro a fronte di prelievi per 43mila euro, rinunciando al compenso a lui spettante, quale amministratore, di circa 50mila euro per l'attività svolta da gennaio a giugno del 2012. 3 Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte non avrebbe valutato come non siano imputabili al ricorrente le condotte successive alla dismissione della carica di amministratore, né avrebbe dato conto del dolo specifico e generico richiesto per le due condotte di bancarotta documentale contestate, dal che avrebbe dovuto conseguire la riqualificazione in bancarotta documentale semplice. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato il primo motivo e versato in fatto il secondo. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRIT1-0 1. Il ricorso è parzialmente fondato, in relazione alle condotte contestate ai capi a) e d), infondato nel resto. 2. Quanto al primo motivo, corretta è la valutazione della Corte di appello in relazione alla doglianza relativa all'omessa acquisizione da parte del Gup, in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, della memoria contenente la stima delle emergenze contabili tratte dalle risultanze probatorie. L'imputato, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, accedeva al rito "puro". E bene, pacifico è il principio per cui è preclusa all'imputato — che dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato abbia optato per il rito abbreviato "secco" - la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, 4 dep. 2014, Altamura, Rv. 260532 - 01; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477 - 01). Pertanto in fondato è il primo profilo di doglianza. Quanto al secondo profilo, la censura riguarda l'omessa acquisizione della consulenza di parte quale memoria: la Corte di appello per un verso evidenzia che non era stata avanzata richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. con l'atto di appello, che censurava solo la decisione del Gup di rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato. Premesso quanto in precedenza evidenziato sugli effetti dell'accesso al rito non condizionato, non è censurabile la mancata acquisizione da parte della Corte di appello anche perché in sintonia con il principio per il quale nel giudizio di appello, avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270474 - 01; conf. N. 49324 del 2016 Rv. 268363 - 01). Quanto alla richiesta di acquisizione dell'elaborato tecnico, richiesto solo in sede di conclusioni, la Corte con motivazione corretta e logica rigetta l'istanza: infatti, nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018, dep. 13/03/2019, Picchiottino, Rv. 275769 - 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione dei giudici di merito di non prendere in considerazione il contributo del consulente di parte, contenuto in una "memoria tecnica" allegata all'atto di appello, in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria). Né la motivazione è illogica, come invece deduce il motivo, in quanto il riferimento alla «esposizione di argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti» non può intendersi come relativo a una consulenza tecnica, come esplicitamente invece qualifica la memoria la Corte territoriale, dato il carattere tecnico valutativo, aggiuntivo e non riepilogativo di elementi probatori, come emerge dallo stesso ricorso, in quanto 'stima' delle risultanze. Infine, non è stata dedotta dal ricorrente la decisività della memoria. Per la denuncia dell'omessa valutazione di memorie difensive, pena la genericità del motivo di impugnazione, va dedotta la decisività del contenuto della memoria per la ricostruzione del fatto (fra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Arnneli, Rv. 276511, in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione). 5 Il motivo è pertanto manifestamente infondato e per altro generico. 3. Quanto al secondo motivo, concentrato sul dolo delle condotte contestate, va osservato quanto segue. 3.1 In premessa va ricordato quanto alle operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. Quanto all'elemento psicologico: «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione", a cui segue il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 26220701; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 21261301). Inoltre si è affermato che in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01). 3.2 Tanto premesso, rileva questa Corte come la sentenza impugnata renda conto in modo corretto e non manifestamente illogico delle ragioni per le quali fosse prevedibile per TI che dalle operazioni sub capo c), di omesso versamento di quanto dovuto in sede fiscale e previdenziale, potesse conseguisse il rischio del dissesto, non altrettanto deve rilevarsi in ordine alla congruità della motivazione del dolo per la condotta contestata al capo a). 3.3 Quanto alle condotte di evasione fiscale e previdenziale sub capo c), che si ebbero fin dall'inizio della amministrazione di TI, l'operazione dolosa ben può avere carattere omissivo e consistere nell'omesso versamento delle imposte dovute dalla società. L'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. configura una ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria che prevede il fallimento come danno di evento del reato 6 nel quale, a differenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, devono quindi sussistere il nesso eziologico fra la condotta dolosa e il fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247314 - 01). Quanto alla condotta si tratta di reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, fra i quali l'amministratore: la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). In sostanza, l'amministratore ha un obbligo di fedeltà nei confronti della società, cosicchè ogni violazione di questo obbligo integra, sussistendone le altre condizioni, un'operazione dolosa ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. che può, pertanto, consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. La circostanza che la condotta si sostanzi in operazioni dolose evidenzia, come anticipato, come roperazione' sia termine semanticamente più ampio della 'azione', intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 - 01). A fronte di tale situazione la Corte territoriale in modo corretto rileva, in sintonia con l'orientamento consolidato di questa Corte, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 - 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.). 7 Pertanto, quanto al profilo oggettivo del delitto sub capo c), l'omesso adempimento dei debiti tributari e previdenziali per quasi 500mila euro, avendo la Corte di merito evidenziato (sentenza, par. 4 pag. 7) come tali inadempienze abbiano contribuito, aggravandola, alla situazione di dissesto. 3.4 In ordine al profilo soggettivo, va previamente evidenziata la distinzione fra le 'operazioni dolose' cagionanti il fallimento e l'aver cagionato 'con dolo' il fallimento della società. È proprio l'elemento soggettivo che distingue le due condotte nel senso che la locuzione 'con dolo' implica che ai sensi dell'art. 43 cod. pen. il fallimento deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Si deve trattare di dolo diretto (Sez. 5, 14/01/1985, Geni;
Sez. 1 25/04/1990, De Sena Plunkett;
da ultimo Sez. 5., n. 22765, 18/02/2021, Rossin). Nel fallimento conseguente a operazioni dolose, invece, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. Sez. 5, Rossin, ha affermato in caso in tutto analogo a quello in esame, di condotte omissive tributarie, che «non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione». Si tratta, dunque, di una fattispecie a dolo generico. La Corte di merito anche correttamente valuta (fol. 7) non adeguata la giustificazione dell'imputato, relativamente alla finalità di impiegare quanto non versato all'erario per pagare fornitori e dipendenti, giustificazione valutata generica perché smentita dalle altre risultanze. In vero, le operazioni illecite, ad un primo impatto, paiono destinate non già a diminuire, bensì ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, ma il fallimento è riconducibile ad esse, sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione), poiché, una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'applicazione delle relative sanzioni. Deve ritenersi che correttamente in questo caso la Corte di merito abbia ritenuto sussistente il dolo delle condotte, quindi la volontà cosciente di evasione del fisco, e congruo il giudizio di prevedibilità dell'aggravamento della situazione debitoria (sempre fol. 7) in coerenza con il principio per cui «le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, r 8 quindi, nel dissesto della società» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, in motivazione). 3.5 Diversamente risulta non adeguata la motivazione in ordine al dolo della condotta contestata al capo a), alla luce dei principi indicati in premessa, risultando fondato il motivo di censura. La Corte di appello evidenzia (fol. 5) come TI fosse alla prima esperienza imprenditoriale, avesse acquisito una società di diritto estero modesta, trasformandola da società a responsabilità limitata in società per azioni, con un notevole aumento di capitale, essenzialmente per compiere le due operazioni contestate al capo a): quella di affitto del ramo di azienda della PL già in liquidazione, che sarebbe stata dichiarata fallita appena quattro mesi dopo la stipula del contratto da parte di TI, che era stata preceduta dalla modifica il mese precedente dell'oggetto sociale della Plast Ecology, esteso alle attività nel settore delle materie plastiche, ambito proprio del ramo di azienda acquisito;
nonché, la seconda operazione, avvenuta il 16 novembre 2011, dopo che il 17 ottobre 2011 era stato dichiarato il fallimento della PL, consistente nella acquisizione dell'impianto fotovoltaico istallato sul capannone della PL, oggetto di distrazione da parte della stessa alla Palazzetto Spa e poi alla Esperia Spa, cessioni tutte del 2011, fino all'acquisto da parte di Plast Ecology del 16 novembre 2011. La Corte di appello ha richiamato la circostanza che le operazioni effettuate da TI sarebbero inserite nel programma distrattivo della Termoplast, cosicchè le acquisizioni da parte della Plast Ecology furono eseguite con notevoli oneri e con il rischio palese di revoca e di provvedimenti giudiziari a tutela delle ragioni del fallimento PL, già in stato di decozione all'atto della prima operazione e già fallita al momento della seconda, dopo i passaggi distrattivi alle società intermedie. A fronte di ciò, però, la Corte di appello chiarisce anche che pur se TI non era stato coinvolto come concorrente esterno nella bancarotta per distrazione del fallimento Thernnoplast, le condotte poste in essere dall'attuale ricorrente siano connotate da fraudolenza, e da carenza di interesse della società amministrata dallo stesso, potendo dalle stesse solo trarsi aggravamenti della esposizione debitoria. La Corte territoriale rileva anche come l'affare non avesse le caratteristiche di convenienza se non apparente, in quanto PL aveva ceduto alla banca tutti i crediti ottenuti con la produzione di energia elettrica, relativi agli incentivi per la produzione dell'impianto fotovoltaico (fol. 7): tale affermazione emergeva dalla dichiarazione dell'amministratore giudiziario Quadrini. 9 A ben vedere, proprio alla luce dei principi evidenziati in precedenza, relativamente al dolo che deve sostenere le operazioni dolose cagionanti il fallimento, la motivazione della Corte di appello risulta contraddittoria e incompleta. Se per un verso non vi sono elementi per ritenere che TI abbia concorso nella distrazione dei beni in danno del ceto creditorio di PL, non si può trarre la prova del dolo e della prevedibilità del fallimento dalla sola circostanza che PL sarebbe fallita dopo quattro mesi, senza avere prova che TI ne avesse consapevolezza, come anche avesse contezza che della cessione dei crediti da energia elettrica prodotta in favore dell'istituto di credito. In sostanza, non è comprovato che, riguardo a tale condotta, TI abbia violato gli obblighi di fedeltà, non abbia effettivamente promosso le operazioni con autentica finalità di incremento dei ricavi della società grazie all'impianto fotovoltaico, né viene considerato il danno procurato allo stesso imputato, che evidentemente, escluso il concorso dell'extraneus nella condotta distrattiva di PL, e dunque la consapevolezza del pericolo di sequestro e revoca dei beni acquisiti, dimostrerebbe esclusivamente una condotta negligente e imprudente, come evidenzia il ricorrente. In sostanza manca una valutazione ex ante, ponendosi nella posizione di TI, della anti doverosità della condotta posta in essere e della prevedibilità del dissesto come conseguenza delle due operazioni acquisitive contestate. Pertanto, quanto al dolo del capo a) la sentenza va annullata con rinvio. 3.6 Anche per il dolo richiesto per la bancarotta documentale contestata al capo d) la motivazione della Corte di appello è estremamente generica. Il Gup aveva ritenuto sussistente il dolo generico, evidentemente riferendosi alla bancarotta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte. Invece la Corte di appello, a fronte del motivo specifico al fol. 15 dell'atto di appello, che censura il dolo generico, vira verso il dolo specifico previsto dalla bancarotta documentale fraudolenta, fattispecie prevista questa dalla prima parte della norma citata. Premesso che è ben possibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01), nel caso di specie viene contestata l'omessa tenuta dei libri contabili. 10 Tale condotta, come noto, deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità della bancarotta documentale 'specifica' atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è peraltro costantemente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella di irregolare tenuta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). 3.7 Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è dunque, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per omessa istituzione delle scritture descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto. E però la motivazione impugnata, riguardo al punto di censura specifico, risulta sostanzialmente apparente e assertiva, come rileva il ricorrente, in quanto, non basta richiamare la connessione con le altre condotte di bancarotta, rinvio per altro depotenziato alla luce di quanto osservato in ordine al capo a), in quanto data la peculiarità della vicenda vanno esplicitate le ragioni per le quali l'omessa istituzione di quelle specifiche scritture, indicate nella contestazione, fosse finalizzata — logicamente e anche cronologicamente, tenuto conto dell'evolversi delle vicende societarie e del momento in cui si rende consistente l'esposizione debitoria e si concretizza la crisi — a pregiudicare il ceto creditorio o ad avvantaggiare ingiustamente se stesso o altri (Sez. 5, n. 4134 del 22/09/2016, dep. 2017, Perego, Rv. 269475 - 01). Pertanto anche in ordine al capo d), per carenza di motivazione, la sentenza va annullata con rinvio. 3.8 Invece il motivo va ritenuto inammissibile quanto al capo c), relativo alla distrazione, quanto al profilo oggettivo, genericamente censurato, in quanto la motivazione resa dalla Corte di merito (fol. 8) rende conto, con corretto riferimento ai principi giurisprudenziali consolidati, come le condotte contestate fossero di 11 natura distrattiva, in relazione alle 'restituzioni finanziamento socio' e ai prelievi per spese personali. Per altro, in ordine alla censura sul profilo soggettivo, la Corte di merito applica correttamente il principio per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionannento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale per distrazione è quello generico — il che nel caso in esame lo distingue dal dolo richiesto per la bancarotta documentale specifica e dal dolo richiesto per le operazioni dolose, dove la prevedibilità ha ad oggetto il fallimento — e integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232). Pertanto il motivo è manifestamente infondato sul punto. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma in ordine ai capi a) e d), nei termini indicati, per nuovo giudizio, che provvederà all'applicazione dei richiamati principi di diritto e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio se del caso. Nel resto i motivi sono complessivamente infondati e vanno quindi rigettati. 12
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta sub a) e a quella sub d) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso Così deciso in Roma, 18/01/2023 Il Con-igliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato FRANCESCO SCACCHI, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 21 gennaio 2022, riformava, solo quanto alla riduzione delle pene accessorie fallimentari, la decisione del G.u.p. del Tribunale capitolino che in sede di giudizio abbreviato aveva accertato la responsabilità penale di BE TI e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del danno di particolare gravità e della pluralità di fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17807 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 18/01/2023 TI, amministratore unico dal 16.7.2009 al 2.6.2012 della società Plast Ecology S.p.A. dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 21 novembre 2013, è stato ritenuto responsabile in ordine ai seguenti capi di imputazione: a) bancarotta fraudolenta impropria per aver cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, attraverso due operazioni, avvenute la prima in data 6 luglio 2011, con la stipula di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il quale si obbligava a corrispondere a titolo di canone annuale la somma di euro 180.000,00 oltre IVA a PL S.p.a., società in liquidazione e che versava all'epoca in conclamato stato di decozione tanto che veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza il successivo 17 ottobre 2011; la seconda operazione interveniva quattro mesi dopo, il 16 novembre 2011, e consisteva nell'acquisto dell'impianto fotovoltaico installato sul suddetto sito produttivo da parte della Esperian S.r.l., società comunque riconducibile alla proprietà della PL in liquidazione, al prezzo di euro 2.615.627,69 oltre IVA, che veniva corrisposto mediante l'accollo del mutuo chirografario dell'importo originario di euro 3.477.360,00 concesso dalla la Banca Popolare di Vicenza, da rimborsare entro il 31.12.2022 attraverso n.153 rate mensili, di importo variabile tra gli euro 25.500,00 ed euro 27.000,00, i cui ricavi (crediti da energia elettrica) però venivano ceduti dalla THERMOPLAST S.p.A. in liquidazione all'ente bancario. Tali operazioni venivano valutate gravemente antieconomiche e determinanti il dissesto della società, in quanto la Plast Ecology subiva poi il sequestro dell'impianto fotovoltaico da parte dell'autorità giudiziaria di Vicenza, nonché un'azione revocatoria da parte della curatela della medesima PL;
b) bancarotta fraudolenta per distrazione consistente in prelievi ingiustificati dalle casse sociali quali "restituzioni finanziamento socio", prelievi bancari allo sportello, oltre che attraverso l'utilizzo di carta di credito per spese personali, per un importo complessivo pari ad euro 307.139,54, nell'arco temporale dal 11 novembre 2011 al 28 giugno 2012, in prossimità del fallimento e allorquando la società versava in stato di conclamato dissesto;
c) ulteriori operazioni dolose cagionanti il fallimento, consistenti nella sistematica omissione di versamenti fiscali e contributivi, sottraendosi sin dall'inizio dell'attività sociale al pagamento delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto per complessivi euro 496.711,71 e procurandosi così di fatto un'artificiosa competitività di mercato;
d) bancarotta fraudolenta documentale, per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, quali il libro soci, libro inventari, bilanci per gli anni 2011, 2012, 2013, nonché conti mastro e schede contabili per il periodo 2012-2013, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, rendendo così impossibile la ricostruzione del patrimonio. 2 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di BE TI consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 121, 438, 442 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla mancata acquisizione di una memoria difensiva. La Corte di appello avrebbe errato, sia nel non censurare la mancata acquisizione della consulenza di parte, oggetto della richiesta di rito abbreviato condizionato rigettata dal Gup, suscettibile di acquisizione anche nella fase precedente l'ammissione del rito speciale;
sia anche per non aver acquisito l'elaborato nel corso del giudizio di appello. Per altro, avendo la Corte di appello disatteso la doglianza con una motivazione contraddittoria, affermando astrattamente la possibilità di acquisire la memoria 'se contenente argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali presenti in atti', non provvedendovi poi, pur risultando la stessa rispondente a tali caratteristiche. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. 216, comma, 223, commi 1 e 2, n. 2, 217 legge fall., nonché vizio di motivazione, in ordine alla omessa riqualificazione delle condotte in bancarotta semplice. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia dato conto della prova del dolo, offrendo una motivazione che configura al più la colpa cosciente, dalla quale deriverebbe la richiesta riqualificazione. Quanto alle due operazioni di acquisizione cagionanti il fallimento, la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine al dolo eventuale, in ossequio ai criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, nonché in ordine al palese rischio di revoca delle predette operazioni, a seguito del fallimento della cedente PL, non prevedibile ex ante, non valutando altresì l'assenza di esperienza imprenditoriale dell'imputato, la durata limitata della attività quale amministratore, l'assenza di altri operazioni rischiose, il fine di incremento dei ricavi con l'impianto fotovoltaico, il danno procurato allo stesso imputato. Quanto alle condotte di presunti prelievi ingiustificati e all'omissione dei versamenti fiscali, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in conto, in violazione di legge, che l'omesso versamento non aveva determinato il depauperamento, in quanto forma di finanziamento dell'attività sociale, qualora non si fosse verificata l'imprevedibile difficoltà conseguente al sequestro dell'autorità giudiziaria vicentina, avendo TI per altro restituito circa 80nnila euro a fronte di prelievi per 43mila euro, rinunciando al compenso a lui spettante, quale amministratore, di circa 50mila euro per l'attività svolta da gennaio a giugno del 2012. 3 Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte non avrebbe valutato come non siano imputabili al ricorrente le condotte successive alla dismissione della carica di amministratore, né avrebbe dato conto del dolo specifico e generico richiesto per le due condotte di bancarotta documentale contestate, dal che avrebbe dovuto conseguire la riqualificazione in bancarotta documentale semplice. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato il primo motivo e versato in fatto il secondo. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRIT1-0 1. Il ricorso è parzialmente fondato, in relazione alle condotte contestate ai capi a) e d), infondato nel resto. 2. Quanto al primo motivo, corretta è la valutazione della Corte di appello in relazione alla doglianza relativa all'omessa acquisizione da parte del Gup, in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, della memoria contenente la stima delle emergenze contabili tratte dalle risultanze probatorie. L'imputato, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, accedeva al rito "puro". E bene, pacifico è il principio per cui è preclusa all'imputato — che dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato abbia optato per il rito abbreviato "secco" - la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, 4 dep. 2014, Altamura, Rv. 260532 - 01; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477 - 01). Pertanto in fondato è il primo profilo di doglianza. Quanto al secondo profilo, la censura riguarda l'omessa acquisizione della consulenza di parte quale memoria: la Corte di appello per un verso evidenzia che non era stata avanzata richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. con l'atto di appello, che censurava solo la decisione del Gup di rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato. Premesso quanto in precedenza evidenziato sugli effetti dell'accesso al rito non condizionato, non è censurabile la mancata acquisizione da parte della Corte di appello anche perché in sintonia con il principio per il quale nel giudizio di appello, avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270474 - 01; conf. N. 49324 del 2016 Rv. 268363 - 01). Quanto alla richiesta di acquisizione dell'elaborato tecnico, richiesto solo in sede di conclusioni, la Corte con motivazione corretta e logica rigetta l'istanza: infatti, nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018, dep. 13/03/2019, Picchiottino, Rv. 275769 - 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione dei giudici di merito di non prendere in considerazione il contributo del consulente di parte, contenuto in una "memoria tecnica" allegata all'atto di appello, in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria). Né la motivazione è illogica, come invece deduce il motivo, in quanto il riferimento alla «esposizione di argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti» non può intendersi come relativo a una consulenza tecnica, come esplicitamente invece qualifica la memoria la Corte territoriale, dato il carattere tecnico valutativo, aggiuntivo e non riepilogativo di elementi probatori, come emerge dallo stesso ricorso, in quanto 'stima' delle risultanze. Infine, non è stata dedotta dal ricorrente la decisività della memoria. Per la denuncia dell'omessa valutazione di memorie difensive, pena la genericità del motivo di impugnazione, va dedotta la decisività del contenuto della memoria per la ricostruzione del fatto (fra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Arnneli, Rv. 276511, in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione). 5 Il motivo è pertanto manifestamente infondato e per altro generico. 3. Quanto al secondo motivo, concentrato sul dolo delle condotte contestate, va osservato quanto segue. 3.1 In premessa va ricordato quanto alle operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. Quanto all'elemento psicologico: «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione", a cui segue il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 26220701; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 21261301). Inoltre si è affermato che in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01). 3.2 Tanto premesso, rileva questa Corte come la sentenza impugnata renda conto in modo corretto e non manifestamente illogico delle ragioni per le quali fosse prevedibile per TI che dalle operazioni sub capo c), di omesso versamento di quanto dovuto in sede fiscale e previdenziale, potesse conseguisse il rischio del dissesto, non altrettanto deve rilevarsi in ordine alla congruità della motivazione del dolo per la condotta contestata al capo a). 3.3 Quanto alle condotte di evasione fiscale e previdenziale sub capo c), che si ebbero fin dall'inizio della amministrazione di TI, l'operazione dolosa ben può avere carattere omissivo e consistere nell'omesso versamento delle imposte dovute dalla società. L'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. configura una ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria che prevede il fallimento come danno di evento del reato 6 nel quale, a differenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, devono quindi sussistere il nesso eziologico fra la condotta dolosa e il fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247314 - 01). Quanto alla condotta si tratta di reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, fra i quali l'amministratore: la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). In sostanza, l'amministratore ha un obbligo di fedeltà nei confronti della società, cosicchè ogni violazione di questo obbligo integra, sussistendone le altre condizioni, un'operazione dolosa ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. che può, pertanto, consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. La circostanza che la condotta si sostanzi in operazioni dolose evidenzia, come anticipato, come roperazione' sia termine semanticamente più ampio della 'azione', intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 - 01). A fronte di tale situazione la Corte territoriale in modo corretto rileva, in sintonia con l'orientamento consolidato di questa Corte, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 - 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.). 7 Pertanto, quanto al profilo oggettivo del delitto sub capo c), l'omesso adempimento dei debiti tributari e previdenziali per quasi 500mila euro, avendo la Corte di merito evidenziato (sentenza, par. 4 pag. 7) come tali inadempienze abbiano contribuito, aggravandola, alla situazione di dissesto. 3.4 In ordine al profilo soggettivo, va previamente evidenziata la distinzione fra le 'operazioni dolose' cagionanti il fallimento e l'aver cagionato 'con dolo' il fallimento della società. È proprio l'elemento soggettivo che distingue le due condotte nel senso che la locuzione 'con dolo' implica che ai sensi dell'art. 43 cod. pen. il fallimento deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Si deve trattare di dolo diretto (Sez. 5, 14/01/1985, Geni;
Sez. 1 25/04/1990, De Sena Plunkett;
da ultimo Sez. 5., n. 22765, 18/02/2021, Rossin). Nel fallimento conseguente a operazioni dolose, invece, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. Sez. 5, Rossin, ha affermato in caso in tutto analogo a quello in esame, di condotte omissive tributarie, che «non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione». Si tratta, dunque, di una fattispecie a dolo generico. La Corte di merito anche correttamente valuta (fol. 7) non adeguata la giustificazione dell'imputato, relativamente alla finalità di impiegare quanto non versato all'erario per pagare fornitori e dipendenti, giustificazione valutata generica perché smentita dalle altre risultanze. In vero, le operazioni illecite, ad un primo impatto, paiono destinate non già a diminuire, bensì ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, ma il fallimento è riconducibile ad esse, sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione), poiché, una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'applicazione delle relative sanzioni. Deve ritenersi che correttamente in questo caso la Corte di merito abbia ritenuto sussistente il dolo delle condotte, quindi la volontà cosciente di evasione del fisco, e congruo il giudizio di prevedibilità dell'aggravamento della situazione debitoria (sempre fol. 7) in coerenza con il principio per cui «le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, r 8 quindi, nel dissesto della società» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, in motivazione). 3.5 Diversamente risulta non adeguata la motivazione in ordine al dolo della condotta contestata al capo a), alla luce dei principi indicati in premessa, risultando fondato il motivo di censura. La Corte di appello evidenzia (fol. 5) come TI fosse alla prima esperienza imprenditoriale, avesse acquisito una società di diritto estero modesta, trasformandola da società a responsabilità limitata in società per azioni, con un notevole aumento di capitale, essenzialmente per compiere le due operazioni contestate al capo a): quella di affitto del ramo di azienda della PL già in liquidazione, che sarebbe stata dichiarata fallita appena quattro mesi dopo la stipula del contratto da parte di TI, che era stata preceduta dalla modifica il mese precedente dell'oggetto sociale della Plast Ecology, esteso alle attività nel settore delle materie plastiche, ambito proprio del ramo di azienda acquisito;
nonché, la seconda operazione, avvenuta il 16 novembre 2011, dopo che il 17 ottobre 2011 era stato dichiarato il fallimento della PL, consistente nella acquisizione dell'impianto fotovoltaico istallato sul capannone della PL, oggetto di distrazione da parte della stessa alla Palazzetto Spa e poi alla Esperia Spa, cessioni tutte del 2011, fino all'acquisto da parte di Plast Ecology del 16 novembre 2011. La Corte di appello ha richiamato la circostanza che le operazioni effettuate da TI sarebbero inserite nel programma distrattivo della Termoplast, cosicchè le acquisizioni da parte della Plast Ecology furono eseguite con notevoli oneri e con il rischio palese di revoca e di provvedimenti giudiziari a tutela delle ragioni del fallimento PL, già in stato di decozione all'atto della prima operazione e già fallita al momento della seconda, dopo i passaggi distrattivi alle società intermedie. A fronte di ciò, però, la Corte di appello chiarisce anche che pur se TI non era stato coinvolto come concorrente esterno nella bancarotta per distrazione del fallimento Thernnoplast, le condotte poste in essere dall'attuale ricorrente siano connotate da fraudolenza, e da carenza di interesse della società amministrata dallo stesso, potendo dalle stesse solo trarsi aggravamenti della esposizione debitoria. La Corte territoriale rileva anche come l'affare non avesse le caratteristiche di convenienza se non apparente, in quanto PL aveva ceduto alla banca tutti i crediti ottenuti con la produzione di energia elettrica, relativi agli incentivi per la produzione dell'impianto fotovoltaico (fol. 7): tale affermazione emergeva dalla dichiarazione dell'amministratore giudiziario Quadrini. 9 A ben vedere, proprio alla luce dei principi evidenziati in precedenza, relativamente al dolo che deve sostenere le operazioni dolose cagionanti il fallimento, la motivazione della Corte di appello risulta contraddittoria e incompleta. Se per un verso non vi sono elementi per ritenere che TI abbia concorso nella distrazione dei beni in danno del ceto creditorio di PL, non si può trarre la prova del dolo e della prevedibilità del fallimento dalla sola circostanza che PL sarebbe fallita dopo quattro mesi, senza avere prova che TI ne avesse consapevolezza, come anche avesse contezza che della cessione dei crediti da energia elettrica prodotta in favore dell'istituto di credito. In sostanza, non è comprovato che, riguardo a tale condotta, TI abbia violato gli obblighi di fedeltà, non abbia effettivamente promosso le operazioni con autentica finalità di incremento dei ricavi della società grazie all'impianto fotovoltaico, né viene considerato il danno procurato allo stesso imputato, che evidentemente, escluso il concorso dell'extraneus nella condotta distrattiva di PL, e dunque la consapevolezza del pericolo di sequestro e revoca dei beni acquisiti, dimostrerebbe esclusivamente una condotta negligente e imprudente, come evidenzia il ricorrente. In sostanza manca una valutazione ex ante, ponendosi nella posizione di TI, della anti doverosità della condotta posta in essere e della prevedibilità del dissesto come conseguenza delle due operazioni acquisitive contestate. Pertanto, quanto al dolo del capo a) la sentenza va annullata con rinvio. 3.6 Anche per il dolo richiesto per la bancarotta documentale contestata al capo d) la motivazione della Corte di appello è estremamente generica. Il Gup aveva ritenuto sussistente il dolo generico, evidentemente riferendosi alla bancarotta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte. Invece la Corte di appello, a fronte del motivo specifico al fol. 15 dell'atto di appello, che censura il dolo generico, vira verso il dolo specifico previsto dalla bancarotta documentale fraudolenta, fattispecie prevista questa dalla prima parte della norma citata. Premesso che è ben possibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01), nel caso di specie viene contestata l'omessa tenuta dei libri contabili. 10 Tale condotta, come noto, deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità della bancarotta documentale 'specifica' atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è peraltro costantemente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella di irregolare tenuta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). 3.7 Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è dunque, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per omessa istituzione delle scritture descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto. E però la motivazione impugnata, riguardo al punto di censura specifico, risulta sostanzialmente apparente e assertiva, come rileva il ricorrente, in quanto, non basta richiamare la connessione con le altre condotte di bancarotta, rinvio per altro depotenziato alla luce di quanto osservato in ordine al capo a), in quanto data la peculiarità della vicenda vanno esplicitate le ragioni per le quali l'omessa istituzione di quelle specifiche scritture, indicate nella contestazione, fosse finalizzata — logicamente e anche cronologicamente, tenuto conto dell'evolversi delle vicende societarie e del momento in cui si rende consistente l'esposizione debitoria e si concretizza la crisi — a pregiudicare il ceto creditorio o ad avvantaggiare ingiustamente se stesso o altri (Sez. 5, n. 4134 del 22/09/2016, dep. 2017, Perego, Rv. 269475 - 01). Pertanto anche in ordine al capo d), per carenza di motivazione, la sentenza va annullata con rinvio. 3.8 Invece il motivo va ritenuto inammissibile quanto al capo c), relativo alla distrazione, quanto al profilo oggettivo, genericamente censurato, in quanto la motivazione resa dalla Corte di merito (fol. 8) rende conto, con corretto riferimento ai principi giurisprudenziali consolidati, come le condotte contestate fossero di 11 natura distrattiva, in relazione alle 'restituzioni finanziamento socio' e ai prelievi per spese personali. Per altro, in ordine alla censura sul profilo soggettivo, la Corte di merito applica correttamente il principio per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionannento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale per distrazione è quello generico — il che nel caso in esame lo distingue dal dolo richiesto per la bancarotta documentale specifica e dal dolo richiesto per le operazioni dolose, dove la prevedibilità ha ad oggetto il fallimento — e integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232). Pertanto il motivo è manifestamente infondato sul punto. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma in ordine ai capi a) e d), nei termini indicati, per nuovo giudizio, che provvederà all'applicazione dei richiamati principi di diritto e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio se del caso. Nel resto i motivi sono complessivamente infondati e vanno quindi rigettati. 12
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta sub a) e a quella sub d) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso Così deciso in Roma, 18/01/2023 Il Con-igliere estensore Il Presidente