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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17543 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE ND OV nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 26/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC AM , che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17543 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto la domanda di liberazione condizionale avanzata da IO De DI, detenuto presso la Casa circondariale di Cosenza in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per omicidio ed estorsione. 1.1. Il Tribunale ha osservato che il richiedente aveva scontato ventisei anni di reclusione e che egli aveva dedotto che gli eredi della vittima non erano interessati ad avere alcun contatto e che, di conseguenza, non intendevano ottenere alcun ristoro del danno;
inoltre, dall'anno 2012 egli era stato ammesso al regime della semilibertà svolgendo attività lavorativa presso la cooperativa sociale LUMA operante in Cosenza ed aveva fruito di parecchi permessi premio. 1.2. Quanto al requisito del sicuro ravvedimento esso, però, è stato escluso in considerazione della denuncia alla A.G. elevata a suo carico (unitamente ad un altro soggetto) da parte di personale della Questura di Cosenza per il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell'art.339, primo comma, cod. pen., commesso in data 18 febbraio 2020 in Cosenza in danno di TE AC, il quale aveva riconosciuto personalmente il De DI negli uffici della Questura dove si era recato per sporgere denuncia-querela lo stesso giorno dei fatti. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, con il patrocinio dell'avv. ME ER, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione avendo fondato il negativo giudizio rispetto al sicuro ravvedimento unicamente sulla querela proposta dal AC e senza che sia intervenuta una sentenza di condanna sul punto. 2.3. In data 5 febbraio 2023 il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento della impugnazione ed allegando la sentenza del Giudice di pace di Cosenza in data 21 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del De DI e dell'altro imputato rispetto ai fatti del 18 febbraio 2020 perché i reati sono estinti per intervenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa, accettata dagli imputati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, l'ordinanza impugnata ha fondato la decisione sul rilievo dell'assenza dell'elemento del sicuro ravvedimento. 2.1. Come è noto, l'istituto della liberazione condizionale, introdotto nell'originaria formulazione del codice penale, è centrale nella valutazione della costituzionalità dell'ergastolo, essendo stato sottolineato che "l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 c.p. - nel testo modificato dall'art.2 della legge 25 novembre 1962, n.1634 - consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile" (Corte costituzionale n. 264/1974), ed è oggetto di una posizione soggettiva qualificabile come diritto, come tale azionabile con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale. In particolare, la Corte costituzionale, con la pronuncia che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che attribuiva al potere esecutivo, invece che a quello giudiziario, la competenza a provvedere sulla richiesta di ammissione alla liberazione condizionale (sentenza n. 204/1974) ha affermato che " Con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'istituto ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine;
rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle. Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo;
tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale". Ed è esplicita l'affermazione secondo la quale proprio l'istituto della liberazione condizionale, in uno con gli altri istituti premiali previsti dall'ordinamento penitenziario, va considerato come direttamente collegato alla pena dell'ergastolo e decisivo nel rendere la pena perpetua conforme a Costituzione:" Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla natura stessa della pena dell'ergastolo, che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930. La previsione astratta dell'ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità 3 che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava" (Corte costituzionale sentenza n. 168/1994). 2.2. Il fondamentale requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale è costituito dal "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena, secondo la dizione della norma di cui all'art. 176 cod. pen. La giurisprudenza ha precisato che la valutazione va compiuta, non sugli aspetti psicologici o etici della personalità, bensì in relazione agli "atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo di esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione - in termini di certezza, ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale" (Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365; Sez.1, n.196/2005 del 10.12.2004, Micaletto). In particolare, il legislatore pone la liberazione condizionale come istituto funzionale al riconoscimento dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo rieducativo ("sicuro ravvedimento"), e ciò giustifica la rinuncia dello Stato a proseguire l'esercizio della potestà punitiva, che, da una parte, grazie alla previsione dei limiti minimi di pena espiata, ha già svolto la funzione retributiva e di prevenzione generale e, dall'altra, ha conseguito l'obiettivo della risocializzazione. L'istituto in parola, che condivide la funzione propria delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, se ne differenzia per lo specifico oggetto del giudizio che ne è il presupposto: non tanto l'idoneità della misura a favorire il conseguimento della rieducazione, bensì il riconoscimento che l'obiettivo della rieducazione è stato già raggiunto e quindi la certezza che in futuro il soggetto terrà una condotta aderente alle regole sociali di convivenza civile. 2.3.Congrua rispetto alla natura, comunque, probabilistica dei giudizi prognostici è la previsione dell'applicazione della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 230 cod. pen., e della revoca della liberazione condizionale in caso di violazione degli obblighi connessi alla libertà vigilata ovvero di ricaduta nel reato, ai sensi dell'art. 176 cod. pen. La norma di cui all'art. 176 cod. pen. richiede l'ulteriore requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato rispetto al quale, però, l'ordinanza impugnata non ha argomentato. 3. Orbene, riguardo alla sussistenza o meno dell'elemento costituito dal "sicuro ravvedimento", il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha compiuto una 4 complessiva valutazione della condotta più recente del condannato, ritenendo che la sua ammissione al regime della semilibertà e la positiva fruizione di vari permessi (recte licenze) premio fossero elementi positivi, ma da soli non sufficienti a provare l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo di una effettiva e completa revisione critica rispetto al grave delitto da lui commesso. In particolare, con motivazione che sfugge alle censure consentite nel giudizio di legittimità, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato - in modo adeguato e non manifestamente illogico - l'assenza del requisito della buona condotta in considerazione dell'episodio sopra riferito, dando coerente rilievo al fatto che la persona offesa aveva immediatamente riconosciuto, negli stessi uffici della Questura di Cosenza, IO De DI come uno degli autori delle minacce aggravate commesse ai suoi danni. Deve, poi aggiungersi che la sentenza del Giudice di pace prodotta dalla difesa non può assumere rilievo considerato che con essa non vi è stata una assoluzione nel merito del fatto, ma solo una pronuncia di carattere processuale che non può incidere sulla valutazione discrezionale operata dal Tribunale di sorveglianza. In conclusione deve, quindi, escludersi il lamentato vizio di motivazione della ordinanza impugnata. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC AM , che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17543 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto la domanda di liberazione condizionale avanzata da IO De DI, detenuto presso la Casa circondariale di Cosenza in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per omicidio ed estorsione. 1.1. Il Tribunale ha osservato che il richiedente aveva scontato ventisei anni di reclusione e che egli aveva dedotto che gli eredi della vittima non erano interessati ad avere alcun contatto e che, di conseguenza, non intendevano ottenere alcun ristoro del danno;
inoltre, dall'anno 2012 egli era stato ammesso al regime della semilibertà svolgendo attività lavorativa presso la cooperativa sociale LUMA operante in Cosenza ed aveva fruito di parecchi permessi premio. 1.2. Quanto al requisito del sicuro ravvedimento esso, però, è stato escluso in considerazione della denuncia alla A.G. elevata a suo carico (unitamente ad un altro soggetto) da parte di personale della Questura di Cosenza per il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell'art.339, primo comma, cod. pen., commesso in data 18 febbraio 2020 in Cosenza in danno di TE AC, il quale aveva riconosciuto personalmente il De DI negli uffici della Questura dove si era recato per sporgere denuncia-querela lo stesso giorno dei fatti. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, con il patrocinio dell'avv. ME ER, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione avendo fondato il negativo giudizio rispetto al sicuro ravvedimento unicamente sulla querela proposta dal AC e senza che sia intervenuta una sentenza di condanna sul punto. 2.3. In data 5 febbraio 2023 il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento della impugnazione ed allegando la sentenza del Giudice di pace di Cosenza in data 21 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del De DI e dell'altro imputato rispetto ai fatti del 18 febbraio 2020 perché i reati sono estinti per intervenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa, accettata dagli imputati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, l'ordinanza impugnata ha fondato la decisione sul rilievo dell'assenza dell'elemento del sicuro ravvedimento. 2.1. Come è noto, l'istituto della liberazione condizionale, introdotto nell'originaria formulazione del codice penale, è centrale nella valutazione della costituzionalità dell'ergastolo, essendo stato sottolineato che "l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 c.p. - nel testo modificato dall'art.2 della legge 25 novembre 1962, n.1634 - consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile" (Corte costituzionale n. 264/1974), ed è oggetto di una posizione soggettiva qualificabile come diritto, come tale azionabile con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale. In particolare, la Corte costituzionale, con la pronuncia che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che attribuiva al potere esecutivo, invece che a quello giudiziario, la competenza a provvedere sulla richiesta di ammissione alla liberazione condizionale (sentenza n. 204/1974) ha affermato che " Con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'istituto ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine;
rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle. Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo;
tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale". Ed è esplicita l'affermazione secondo la quale proprio l'istituto della liberazione condizionale, in uno con gli altri istituti premiali previsti dall'ordinamento penitenziario, va considerato come direttamente collegato alla pena dell'ergastolo e decisivo nel rendere la pena perpetua conforme a Costituzione:" Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla natura stessa della pena dell'ergastolo, che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930. La previsione astratta dell'ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità 3 che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava" (Corte costituzionale sentenza n. 168/1994). 2.2. Il fondamentale requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale è costituito dal "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena, secondo la dizione della norma di cui all'art. 176 cod. pen. La giurisprudenza ha precisato che la valutazione va compiuta, non sugli aspetti psicologici o etici della personalità, bensì in relazione agli "atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo di esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione - in termini di certezza, ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale" (Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365; Sez.1, n.196/2005 del 10.12.2004, Micaletto). In particolare, il legislatore pone la liberazione condizionale come istituto funzionale al riconoscimento dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo rieducativo ("sicuro ravvedimento"), e ciò giustifica la rinuncia dello Stato a proseguire l'esercizio della potestà punitiva, che, da una parte, grazie alla previsione dei limiti minimi di pena espiata, ha già svolto la funzione retributiva e di prevenzione generale e, dall'altra, ha conseguito l'obiettivo della risocializzazione. L'istituto in parola, che condivide la funzione propria delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, se ne differenzia per lo specifico oggetto del giudizio che ne è il presupposto: non tanto l'idoneità della misura a favorire il conseguimento della rieducazione, bensì il riconoscimento che l'obiettivo della rieducazione è stato già raggiunto e quindi la certezza che in futuro il soggetto terrà una condotta aderente alle regole sociali di convivenza civile. 2.3.Congrua rispetto alla natura, comunque, probabilistica dei giudizi prognostici è la previsione dell'applicazione della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 230 cod. pen., e della revoca della liberazione condizionale in caso di violazione degli obblighi connessi alla libertà vigilata ovvero di ricaduta nel reato, ai sensi dell'art. 176 cod. pen. La norma di cui all'art. 176 cod. pen. richiede l'ulteriore requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato rispetto al quale, però, l'ordinanza impugnata non ha argomentato. 3. Orbene, riguardo alla sussistenza o meno dell'elemento costituito dal "sicuro ravvedimento", il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha compiuto una 4 complessiva valutazione della condotta più recente del condannato, ritenendo che la sua ammissione al regime della semilibertà e la positiva fruizione di vari permessi (recte licenze) premio fossero elementi positivi, ma da soli non sufficienti a provare l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo di una effettiva e completa revisione critica rispetto al grave delitto da lui commesso. In particolare, con motivazione che sfugge alle censure consentite nel giudizio di legittimità, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato - in modo adeguato e non manifestamente illogico - l'assenza del requisito della buona condotta in considerazione dell'episodio sopra riferito, dando coerente rilievo al fatto che la persona offesa aveva immediatamente riconosciuto, negli stessi uffici della Questura di Cosenza, IO De DI come uno degli autori delle minacce aggravate commesse ai suoi danni. Deve, poi aggiungersi che la sentenza del Giudice di pace prodotta dalla difesa non può assumere rilievo considerato che con essa non vi è stata una assoluzione nel merito del fatto, ma solo una pronuncia di carattere processuale che non può incidere sulla valutazione discrezionale operata dal Tribunale di sorveglianza. In conclusione deve, quindi, escludersi il lamentato vizio di motivazione della ordinanza impugnata. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbraio 2023.