Sentenza 12 maggio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 (che prevede il diritto allo sgravio contributivo nella misura del dieci per cento delle retribuzioni, al netto di compensi per il lavoro "considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge"), la definizione del lavoro straordinario - nel caso in cui la contrattazione collettiva fissi per la giornata e la settimana lavorativa dei limiti più favorevoli di quelli di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali - va effettuata sulla base dell'interpretazione delle disposizioni collettive, avendo la nozione legale una funzione meramente sussidiaria (nella specie, la S.C. ha confermato al decisione di merito secondo cui dalle norme dei C.C.N.L. emergeva che le parti avevano qualificato come "straordinario" il lavoro tra le 40 e le 48 ore settimanali al solo scopo di attribuire ai lavoratori una maggiorazione salariale, facendo salva per tutti i diversi fini, compresa l'applicazione degli sgravi contributivi, la determinazione legale dei limiti di lavoro ordinario e la definizione legale del lavoro straordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6628 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato BERTINELLI TERZI MARCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1024/98 del Tribunale di ANCONA, depositata il 22/09/98 R.G.N. 1302/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato BERTINELLI TERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con verbale di accertamento in data 28.2.90 gli ispettori della sede INPS di Ancona ritenevano che la ditta ON OD s.p.a. avesse diritto agli sgravi contributivi, di cui all'art. 18 della legge n. 1089/68, relativamente alle retribuzioni corrisposte per lavoro straordinario dalla 41 a alla 48a ora, solo dal periodo di paga in corso al 26.4.1984, ma non per il periodo precedente;
reputavano pertanto inaccoglibile la richiesta della società di restituzione dei contributi versati, a tale titolo, nel periodo giugno 1978-marzo 1984.
Con lo stesso verbale veniva inoltre accertato un indebito sgravio per lire 4.724.730 per il periodo maggio-settembre 1989 e, ritenuta la impossibilità di compensazione con il credito vantato dalla ditta per un periodo precedente, veniva applicata la sanzione di lire 23.623.650.
Con ricorsi depositati il 25.11.1991 la ON OD contestava la posizione assunta dall'INPS e chiedeva al OR di Ancona la condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione di quanto pagato per la mancata applicazione degli sgravi dal giugno 1978 al marzo 1984, nonché la compensazione dello sgravio indebitamente effettuato nel periodo maggio-settembre 1989 con il maggior credito per il periodo precedente.
Espletata consulenza tecnica, con sentenza del 20 gennaio 1995 il OR accoglieva le domande e condannava l'INPS a restituire contributi per lire 546.664.000, oltre interessi dalla domanda di rimborso e rivalutazione monetaria fino al 15.12.90; dichiarava compensato il debito contributivo di lire 4.724.730, relativo al periodo maggio settembre 1989, con il maggior credito relativo al periodo aprile 84-aprile 89.
L'appello dell'INPS, cui resisteva la ON OD, veniva rigettato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 12 giugno/22 settembre 1998. I giudici di secondo grado, rilevato che l'art. 18 della legge n. 1089/68 dispone che lo sgravio contributivo, nella misura del dieci per cento, compete sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori occupati nei territori del Mezzogiorno "al nello dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contralti collettivi o in mancanza dalla legge", esaminavano le clausole dei contratti collettivi succedutisi dal 1976 al 1984 e ritenevano che le stesse avessero fatta salva la nozione legale di straordinario, limitandosi a regolamentare l'attività svolta oltre la quarantesima ora e a compensarla con una maggiorazione;
osservavano che il lavoro eccedente il ridotto orario settimanale (rispetto alla normale durata legale), ma comunque entro i limiti legali, pur compensato con una maggiorazione, era obbligatorio e non facoltativo, il che contrasta con la natura dello straordinario.
Traevano conferma di tale interpretazione dalla dichiarazione congiunta del 26.4.1984, sulla scorta della quale l'INPS aveva concesso gli sgravi sul lavoro c.d. supplementare a partire dall'aprile 1984.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, 13Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
La s.p.a. ON OD resiste con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione degli artt. 2108, 1362 e segg. c.c., e 18 della legge n. 1089 del 1968, nonché vizio di motivazione (ari. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Assume che l'art. 8, parte prima, e l'art. 7, parte terza, della disciplina speciale dispongono:
"È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione dell'art. 5 della disciplina generale, sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge. Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissalo un limite massimo complessivo di 150 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino ci 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 210 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle Rappresentanze sindacali aziendali. Rileva che l'art. 5 richiamato fissa la durata massima del lavoro settimanale in 40 ore.
Sulla base delle disposizioni così riportate deduce che il Tribunale ha violato il criterio fondamentale della interpretazione letterale, in quanto le espressioni sopra riportate sarebbero inequivoche nel definire come straordinario le prestazioni lavorative in esse previste, compensandole con una maggiorazione dal 25 al 30%, assoggettandole a limiti e procedure estranee alla normale obbligatorietà del lavoro ordinario, escludendole dal calcolo delle spettanze per ferie e gratifica natalizia (arti. 14 e 15, parte prima, e 12 e 13, parte terza, disciplina speciale).
Sostiene che su tale interpretazione non può incidere, con valore retroattivo, la dichiarazione delle parti manifestata in epoca successiva (26.4.1984).
Assume che il vero significato di tale dichiarazione è quello di consentire ai dipendenti di usufruire della maggiorazione della retribuzione per le prestazioni effettuate oltre le 40 ore senza esporre l'azienda al pagamento dei contributi nella misura prevista per il lavoro straordinario.
Il ricorso non è fondato.
Come i giudici di appello hanno rilevato, e non è contestato tra le parti, lo sgravio contributivo di cui all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968, n. 18, come sostituto dalla legge di conversione 25 ottobre
1968, n. 1089, compete, nella misura del 10 per cento, sulle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, corrisposte ai dipendenti che lavorino nei territori protetti, "al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge".
È quindi alla contrattazione collettiva che occorre innanzitutto guardare per la qualificazione del lavoro straordinario al fini che qui interessano.
Il Tribunale ha quindi correttamente esaminato le norme dei contratti collettivi del settore succedutisi dal 1976 al 1984, ed ha ritenuto che dalle stesse emergesse che le parti avevano voluto fare espressamente salva, per tutti i fini diversi (tra i quali ha collocato la applicazione degli sgravi contributivi) da quelli espressamente regolati dal contratto stesso, la determinazione legale dei limiti del lavoro ordinario e la definizione legale del lavoro straordinario;
che, in altre parole, le parti avevano voluto mantenere, per i fini legali suddetti, il limite legale di 48 ore settimanali come limite massimo dell'orario di lavoro ordinario e considerare come straordinario (sempre ai suddetti diversi fini) quello dalla legge individuato come tale, e cioè quello eccedente le 48 ore settimanali.
Le parti, secondo il Tribunale, hanno qualificato come "straordinario" il lavoro fra le 40 e le 48 ore settimanali al solo scopo di attribuire ai lavoratori una maggiorazione salariale e di regolamentare, limitandola, l'attività lavorativa oltre le 40 ore. A tale interpretazione i giudici di appello sono pervenuti sulla scorta delle espressioni rinvenute nell'art. 5 ("La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge"), nell'art. 8, disciplina speciale, parte prima ("La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge"; "Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario ..."), nell'art. 7, disciplina speciale, parte terza ("La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge").
Conferma di tale interpretazione hanno rinvenuto nella dichiarazione congiunta del 26.4.1984, sulla base della quale l'INPS ha ammesso agli sgravi contributivi la retribuzione per il lavoro c.d. supplementare a partire dall'aprile 1984.
Hanno ritenuto comprensibile che, attesa la tendenza della contrattazione collettiva a ridurre progressi vani ente l'orario lavorativo normale settimanale rispetto a quello massimo previsto dalla legge, le parti avessero raggiunto un compromesso tale da prevedere una forma intermedia di lavoro, il c.d. lavoro supplementare, particolare rispetto a quello ordinario, perché retribuito con una maggiorazione e comunque limitato quantitativamente, ma non valutabile sotto tutti gli aspetti come lavoro straordinario, tanto da essere, ad esempio, obbligatorio e non facoltativo.
Osserva la Corte che la interpretazione delle norme contrattuali praticata dal Tribunale appare fondata su argomentazioni complete, rispettose delle espressioni adoperate dalle parti, priva di contraddizioni logiche;
non sussiste violazione delle norme di ermeneutica contrattuale ne' sussiste, di conseguenza, violazione dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 o dell'art. 2108 c.c. Sul punto la sentenza impugnata si è conformata al l'orientamento, espresso da questa Corte in più decisioni, secondo il quale "ai fini dell'applicazione delle norme che prevedono la concessione di sgravi contributivi sulle retribuzioni dei lavoratori al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla legge, l'individuazione del lavoro straordinario - nel caso in cui la contrattazione collettiva fissi per la giornata e la settimana lavorativa dei limiti più favorevoli di quelli di olio ore giornaliere e quarantotto ore settimanali (r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 - va effettuata alla stregua della interpretazione delle disposizioni collettive in tema di definizione del lavoro straordinario, atteso che alla nozione legale di tale lavoro delle norme attribuiscono una funzione meramente sussidiaria. In tale indagine interpretativa, mentre deve prescindersi dall'accertamento del carattere usurante o meno della prestazione lavorativa svolta al di sotto dei limiti legali suindicati, va considerato che l'attribuzione ai lavoratori di un maggior compenso per le ore lavorate eccedenti una determinata misura (ma sempre al di sotto del limite legale) non è sufficiente per conferire a tale lavoro (cosiddetto supplementare) carattere straordinario, specialmente se detta prestazione lavorativa sia obbligatoria invece che facoltativa" (Cass., 14 ottobre 1983 n. 6022; 3 dicembre 1984 n. 6322: 21 giugno 1985 n. 3746; 18 novembre 1986 n. 6795). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e l'Istituto ricorrente va condannato al rimborso, in favore della società resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al rimborso, in favore della società resistente. delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 32.000, oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2001