Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6628
CASS
Sentenza 12 maggio 2001

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Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 (che prevede il diritto allo sgravio contributivo nella misura del dieci per cento delle retribuzioni, al netto di compensi per il lavoro "considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge"), la definizione del lavoro straordinario - nel caso in cui la contrattazione collettiva fissi per la giornata e la settimana lavorativa dei limiti più favorevoli di quelli di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali - va effettuata sulla base dell'interpretazione delle disposizioni collettive, avendo la nozione legale una funzione meramente sussidiaria (nella specie, la S.C. ha confermato al decisione di merito secondo cui dalle norme dei C.C.N.L. emergeva che le parti avevano qualificato come "straordinario" il lavoro tra le 40 e le 48 ore settimanali al solo scopo di attribuire ai lavoratori una maggiorazione salariale, facendo salva per tutti i diversi fini, compresa l'applicazione degli sgravi contributivi, la determinazione legale dei limiti di lavoro ordinario e la definizione legale del lavoro straordinario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6628
    Data del deposito : 12 maggio 2001

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