Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Il giudice di appello che, nel confermare la responsabilità dell'imputato, operi, ferma restando la identità del fatto, la derubricazione del reato ritenuto in primo grado, può procedere a nuovo giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze; non viene infatti violato il divieto della "reformatio in peius" nel caso in cui, pur in mancanza di impugnazione del PM, detto giudice riconosca valore equivalente a quella medesima circostanza attenuante, che, dal primo giudice, era stata dichiarata prevalente con riferimento alla più grave ipotesi criminosa ravvisata in primo grado. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che, derubricato in lesioni volontarie aggravate il delitto di tentato omicidio, giudicava equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già valutate prevalenti dal tribunale, rispetto alla più grave fattispecie criminosa di tentato omicidio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 23669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23669 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
2 36 69 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza pubblica 28.5.2008
Sentenza n. 670/08
Reg. gen. n. 7763/2008
composta dai signori dott. Giuliano Casucci Presidente
Consigliere dott. Franco Fiandanese
dott. Pietro Zappia Consigliere dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Giuseppe Meliadò Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PP AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione 4 penale, in data
20.11.2007.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere
Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Santi Consolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Mauro Dezio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
osserva:
Con sentenza del 22.3.2007, il G.U.P. del Tribunale di Nola dichiarò
PP AR responsabile dei reati di tentata rapina impropria aggravata, resistenza aggravata e tentato omicidio aggravato, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, con la diminuente per il rito - lo condannò alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 20.11.2007, in parziale riforma della decisione di primo grado, riqualificato il delitto di tentato omicidio in quello di lesioni, rideterminò la pena in anni 5 mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta quasi nel massimo stabilito dalla legge;
2. violazione di legge in quanto la Corte d'appello non avrebbe apportato alla pena la diminuzione prevista per le attenuanti generiche già concesse in primo grado, così violando il divieto di reformatio in pejus.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato la determinazione della pena alla luce della gravità dei fatti (prima rassegnati in sentenza), dei gravi precedenti penali dell'imputato e delle modalità della condotta.
In ogni caso si deve ricordare che «in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto» (Cass. Sez. 4^, sent. n. 56 del 16 novembre 1988, dep.
5.1.1989 rv 180075).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le attenuanti generiche sono state giudicate equivalenti alle aggravanti dalla Corte territoriale, sicché nessuna diminuzione doveva essere operata in relazione alle stesse.
2 In tale diverso giudizio di comparazione non vi è alcuna violazione di legge in quanto il giudice di appello che, nel confermare la responsabilità dell'imputato, operi, ferma restando la identità del fatto, derubricazione del reato ritenuto in primo grado, può procedere a nuovo giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze;
non viene infatti violato il divieto della
"reformatio in peius" nel caso in cui, pur in mancanza di impugnazione del
PM, detto giudice riconosca valore equivalente a quella medesima circostanza attenuante, che, dal primo giudice, era stata dichiarata prevalente con riferimento alla più grave ipotesi criminosa ravvisata in primo grado. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 10069 del 22.5.1998 dep. 11.8.1999 rv
213974. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che, derubricato in lesioni volontarie aggravate il delitto di tentato omicidio, ha ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già giudicate prevalenti dal tribunale, con riferimento alla più grave fattispecie criminosa di tentato omicidio).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
-
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 28.5.2008.
DEPORTATION CANCELLER Il Consigliere estensore Presidente
11 GIU 2008
Plen 3