Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2001, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
00 7 10 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE WWIMATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRELIMINARE - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G. N. 16713/98 Cron.1357 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 226Consigliere Dott. Rosario DE JULIO -Consigliere Ud. 29/09/00 - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Consigliere- Richiesta coma Studio per diritti$SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. 3000 SENTENZA 1.8 GEN 2001.... IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AT RE, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI Richiesta copie studio CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ZAMBET AUGUSTO, dal Sig. per difti 3000 giusta delega in atti;
11/8 GEN 2001ERE - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORIE
contro
Richiesta copia studio COMMERCIALE ITALIANA Spa, in persona dei legali CA dal Sig. per diritti 3000 rappresentanti Umberto VISTOSI e Roberto BECCIO, 1) 18 GEN. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHINOTTO 1, SC.C h IL CANCELLIERE 2000 * 1543 presso lo studio dell'avvocato PRASTARO ERMANNO, che -1- lo difende unitamente all'avvocato RAMANZINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente - Richiesta copia esecutiva dal Sig. PRASTARO nonchè contro per diritti € 7.23 +7.23 POPOLARE NE SCARL già CA CA AN 16-3-04 POPOLARE NE, in persona del Presidente IL CANCELLIERE Dino MARCHIORELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO, che lo difende unitamente agli avvocati GRELLI UGO, GRELLI ENZO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
CA DI NA ORA CA DI ES, AS DO, AT PA;
- intimati avverso la sentenza n. 195/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato VOLTAGGIO Antonio per delega dell'Avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI F. depositato in udienza, difensore del resistente CA AN NE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
-2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 13 maggio 1995 RD SA conveniva RE e AO BA davanti al Tribunale di Treviso, chiedendo la esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., del contratto preliminare in data 14 ottobre 1988, con il quale i convenuti gli avevano promesso in vendita un immobile in Preganziol. I convenuti inizialmente rimanevano contumaci;
successivamente si costituivano e dichiaravano di avere provveduto alla stipulazione dell'atto definitivo di vendita in data 24 maggio 1995, per cui chiedevano il rigetto della domanda. Nel giudizio intervenivano la CA RE ET, la CA OM LI e il Banco di Napoli, che, successivamente alla trascrizione della domanda, ma anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo, avevano iscritto ipoteca giudiziale in danno di RE e AO BA, chiedendo il rigetto della domanda, con conseguente cancellazione della trascrizione. Con sentenza in data 6 agosto 1996 il Tribunale di Treviso dichiarava inammissibile, per intervenuta cessazione della materia del contendere, la domanda e ordinava la cancellazione della trascrizione. 3 . RD SA proponeva appello principale, al quale aderivano, con appello incidentale, RE e AO BA. Con sentenza in data 10 febbraio 1998 la Corte di appello di Venezia confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre opera, ai sensi dell'art. 2652 n. 2 cod. civ., l'effetto della opponibilità della sentenza che definisce il giudizio soltanto se tale sentenza abbia il contenuto indicato dalla norma in questione, se sia cioè una sentenza di accoglimento della domanda;
se, invece, tale sentenza non può contenere tale pronuncia, in quanto alla data in cui viene emessa. il contratto trascrizione definitivo risulta già stipulato, la della domanda è improduttiva di effetti. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RE BA, con un unico motivo. Resistono con separati controricorsi la CA AntonianaOM LI s.p.a. e la CA RE ET. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente sostanzialmente ribadisce la tesi secondo la quale erroneamente 4 nella specie è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere (con conseguente inefficacia trascrizione della domanda), in quantodella sussisteva un evidente interesse dell'attore (ed anche dei convenuti) ad ottenere la sentenza ex art. 2932 cod. civ. al fine di potersi giovare degli effetti della trascrizione della domanda, trascrizione del contratto anteriore alla definitivo stipulato in corso di causa. Il motivo, a prescindere dalla sua evidente infondatezza (in quanto non è concepibile una che produca gli sentenza ex art. 2932 cod. civ. effetti di un contratto definitivo già concluso in pendenza del giudizio), è inammissibile, in quanto l'interesse ad ottenere una sentenza ex art. 2932 cod. civ. (per godere degli effetti della trascrizione della domanda ex art. 2652 n. 2 cod. civ.), pur essendo stato stipulato in corso di causa il contratto definitivo, è, in teoria, configurabile con riferimento all'attore, mentre nella specie il ricorso è stato proposto da uno dei convenuti. I l ricorso va pertanto, rigettato, con condanna del ricorretne al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti della CA 5 OM LI e della CA Antoniana RE ET, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delel spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della CA OM LI nella complessiva somma di lire 3.168.000 di cui lire 3.000.000 per onorari e in favore della CA Antoniana RE ET 4.173.000 di nella complessiva somma di lire cui lire 4.000.000 per onorari. Roma, 29 settembre 2000 Plant Jah V 40000 1 290000 Маешь вреложи الگ انار AS 129,11 4567 20,55 IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri 164,TL 18 GEN. 2001 T CELLEN CORTE SUPREMA CASSAZIONE Sa presso l'Agenzia 3.3.2011dell Furar m w ate € 149.77 seri 4 12278 a autentica appasid pake (art. 278 TU 11 de 30/5/2002) 6