Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3122
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel rito del lavoro, il principio secondo cui, in caso di morte della parte successivamente al deposito della sentenza di primo grado, l'atto di impugnazione deve essere diretto e notificato nei confronti dei soggetti che siano reali parti del rapporto, attualmente interessate alla controversia, va integrato con il principio secondo cui, in detto rito, l'atto di appello si realizza, quale "editio actionis", con il tempestivo deposito del relativo ricorso introduttivo, che impedisce il verificarsi di ogni decadenza dell'impugnazione stessa; ne consegue che, se il decesso si sia verificato dopo il deposito del ricorso e prima della sua notificazione (caso in cui non è configurabile l'ipotesi interruttiva disciplinata dall'art. 328 cod. proc. civ.), e tuttavia la notificazione sia avvenuta presso il procuratore domiciliatario del soggetto deceduto, invece che alle attuali parti del processo, il relativo vizio deve essere segnalato all'appellante affinché possa procedere ad una corretta notificazione nel termine perentorio a tale scopo assegnatogli.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3122
    Data del deposito : 3 marzo 2001

    Testo completo