Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
Nel rito del lavoro, il principio secondo cui, in caso di morte della parte successivamente al deposito della sentenza di primo grado, l'atto di impugnazione deve essere diretto e notificato nei confronti dei soggetti che siano reali parti del rapporto, attualmente interessate alla controversia, va integrato con il principio secondo cui, in detto rito, l'atto di appello si realizza, quale "editio actionis", con il tempestivo deposito del relativo ricorso introduttivo, che impedisce il verificarsi di ogni decadenza dell'impugnazione stessa; ne consegue che, se il decesso si sia verificato dopo il deposito del ricorso e prima della sua notificazione (caso in cui non è configurabile l'ipotesi interruttiva disciplinata dall'art. 328 cod. proc. civ.), e tuttavia la notificazione sia avvenuta presso il procuratore domiciliatario del soggetto deceduto, invece che alle attuali parti del processo, il relativo vizio deve essere segnalato all'appellante affinché possa procedere ad una corretta notificazione nel termine perentorio a tale scopo assegnatogli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula "B" M REPUBBLICA ITALIANA 03122 /0 1 gen. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 15. 1. 2001 CRON .6514 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: interruzione del processo SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Giuseppe Ianniruberto Presidente 1. Dottor Rel. Consigliere 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Ettore Mercurio Consigliere Giovanni Mazzarella 4. Dottor Consigliere Guido Vidiri 5. Dottor ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di AL ET e Di AL NG, elettivamente domiciliat in Roma in via Valadier 53 presso R.Q con l'aurito lo studio dell'avvocato Bruno Semeraro, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
contro il Ministero dell'interno; 129 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce del 18 dicembre 1997, depositata il 27 gennaio 1998, numero 237, r.g. 760/94; Udita la relazione svolta nell'udienza del 15 gennaio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 10 settembre 1992, TI OR conven- ne in giudizio, avanti il pretore di Taranto, il Ministero dell'interno del quale chiese la condanna a corrispondergli le provvidenze per i ciechi civili o, in subordine, l'inden- nità di accompagnamento. Il pretore, con pronuncia resa il 29 marzo 1994, accolse la domanda subordinata, che il tribu- nale ha invece rigettato all'esito del giudizio di appello, negativamente valutando il comportamento processuale della parte che non si era presentata per essere sottoposta agli esami medici fissati a seguito della consulenza tecnica di- sposta nel secondo grado. Di AL ET e Di AL NG, nella loro qualità di eredi del TI, chiedono la cassazione della decisione con un motivo di ricorso. Il Ministero non si è costituito. Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura, i ricorrenti, dopo avere premesso in fatto che il loro dante causa, TI O- ro, era deceduto in data 25 gennaio 1995, successivamente al deposito dell'atto di appello ma antecedentemente alla noti- 2 fica dello stesso, e che il suo procuratore, munito di man- dato conferitogli per il primo grado del giudizio ma valido anche per quelli successivi, si era costituito non essendo a conoscenza della morte del suo assistito, che era nota inve- ce al Ministero appellante, tanto che lo stesso aveva dispo- sto, in data precedente alla notificazione della impugnazio- ne, il pagamento, in favore degli eredi, dei ratei della in- dennità maturati e non riscossi sostengono che la decisio- - ne è viziata per violazione e falsa applicazione degli arti- coli 299, 325, 327, 328 e 359 del codice di procedura civi- le, e ciò in quanto, essendo intervenuta nella specie la morte dell'appellato prima della costituzione nel giudizio di secondo grado, si era automaticamente prodotta l'interru- zione del processo ai sensi del disposto dell'articolo 299 del codice di rito, applicabile nel giudizio conseguente all'impugnazione in forza del rinvio operato dall'articolo 359. A sostegno di tale deduzione vengono richiamati i prin- cipi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 11394 del 19 dicembre 1996. La censura è fondata anche se per ragioni parzialmente di- verse da quelle esposte con il ricorso. A questo proposto deve infatti osservarsi che non sembra che possa farsi applicazione nella specie dei principi affermati con la pronuncia invocata dagli impugnanti, avendo gli stes- si riferimento alla ipotesi in cui la morte della parte con- tro la quale l'impugnazione sia diretta intervenga successi- vamente alla notificazione della stessa e nel corso del pe- 3 f: di impugnazione deve essere diretto e notificato nei con- fronti dei soggetti che siano reali parti del rapporto, at- tualmente interessate alla controversia, va integrata con l'altra secondo cui, in questo specifico rito, l'atto di appello si realizza, quale editio actionis, con il tempe- stivo deposito del relativo ricorso introduttivo, che im- pedisce il verificarsi di ogni decadenza dell'impugnazione stessa, derivandone che, se il decesso si sia verificato do- po il deposito del ricorso e prima della sua notificazione (caso in cui non è configurabile l'ipotesi interruttiva di- sciplinata dall'articolo 328 del codice di rito), e tutta- via la notificazione sia avvenuta presso il procuratore do- miciliatario del soggetto deceduto, invece che alle attuali parti del processo, il relativo vizio deve essere segnalato all'appellante affinchè possa procedere a una corretta noti- ficazione nel termine perentorio che a tale scopo gli venga assegnato (Cass., 29 dicembre 1999, n. 14678). Orbene, è proprio questa l'ipotesi che nella specie si rea- lizzò, con l'ulteriore aggiunta che nessun bisogno di comu- nicazione dell'evento si doveva avvertire, tenuto conto che, certamente prima della data del 5 ottobre 1995 in cui l'atto di impugnazione fu notificato al TI presso il procu- ratore domiciliatario, il Ministero appellante aveva ricevu- to conoscenza dell'evento, tanto che, come risulta dal docu- mento allegato al ricorso per cassazione, il 15 novembre 1995 la prefettura di Taranto emise in favore degli eredi, all'esito evidentemente del necessario iter burocratico, av- 50 riodo in cui sia ancora pendente il termine per la proposi- zione del gravame, il che non è nel caso in esame in cui il decesso del TI si era verificato prima della notifi- cazione allo stesso dell'appello ma successivamente al depo- sito (tempestivamente effettuato) del relativo atto nella Cancelleria del tribunale, e cioè in un momento successivo a quello in cui l'impugnazione si era definitivamente perfe- zionata secondo quanto disposto, per il rito del lavoro, dall'articolo 435 del codice di procedura civile, conseguen- done che eventuali vizi o addirittura inesistenze - giuridi- che o di fatto della notificazione del ricorso e del de- - creto di fissazione dell'udienza di discussione non potevano avere l'effetto di comunicarsi all'impugnazione, imponendosi invece al giudice che li rilevi di indicarli all'appellante ai sensi dell'articolo 421 e di assegnare allo stesso, pre- via fissazione di un'altra udienza di discussione, un ter- mine necessariamente perentorio per provvedere a notifi- - - care il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fis- sazione della nuova udienza (per tutte, Sez. un., 25 ottobre 1996, n. 9331). Ma, pur tanto premesso, deve ribadirsi il principio, pure esso già affermato da questa Corte e che è condiviso dal Collegio, a termini del quale, attesa la particolare disci- plina riservata all'appello nel rito del lavoro rispetto a quella valida in linea generale per ogni altra controversia, la regola secondo cui, in caso di morte della parte succes- l'atto sivamente al deposito della sentenza di primo grado, viso di pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal de- ceduto. In accoglimento del ricorso, si impone pertanto la cassazio- ne della sentenza impugnata, per nullità della stessa e dell'intero giudizio di secondo grado, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce alla quale si demanda di provvedere anche sulle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2001. Il 什 Il consigliere estensore Pulimi nina mom. Sell IL BOLLABORATORE DI CANCELLI Depositata in Cancelleria oggi, -3 MAR. 2001 I A IL COLLABORATÓ S D S , A Dда 3 O 0 T 3 L 1 , L 5 . A O T S . B E R I N P A ' S D L I 3 L A N 7 - E T G S 8 D - O O I 1 P S A 1 N D M I E E E S , A G I O D G R A E E T S O T L I T N G T E A I E S L R R E I L D E D O 1 0