Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2001, n. 7773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7773 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COTE 777 3 01 Oggetto (RESPONSABILITA * SE ONE PRIMA CIVILE DELL'APPALTO TORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1980/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 14878 Rep. 2856 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 31/01/2001ADAMO Rel. ConsigliereDott. Mario ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TEN ZA UP CIO COPE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritli L. 6000 S.A.D. Snc, in persona del legale rappresentante pro # 8 GIU, 2001 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCRINO IL CANCELLIERE 5, presso l'avvocato EFRATI C., rappresentata e difesa E VARIE DCV dagli avvocati TUCCI GIUSEPPE e LO VECCHIO MUSTI ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente DF455447
contro
COMUNE DI MOTTOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORSIERI 3, presso l'avvocato CORAPI G., rappresentato e difeso dall'avvocato DEL VECCHIO GIOVANNI, giusta procura a.2001 276 margine del controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 15/98 della Corte d'Appello di depositata il LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, 07/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
uditi ilper ricorrente, gli Avvocati Tucci e Lo delVecchio Musti, che hanno chiesto l'accoglimento ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 18.1.1990 la s.n.c. S.A. D. esponeva di avere stipulato con il Co- mune di Mottola un contratto di appalto avente ad ogge- to lavori di restauro conservativo e consolidamento di un edificio di antica costruzione, adibito a scuola elementare. Precisava la società attrice che durante l'esecu- zione dei lavori, eseguiti in attuazione del progetto redatto dagli Ing. Tiepoli e Campanella, una muratura centrale manifestava segni di cedimento, tempestivamen- te evidenziati al D.L. 2 A seguito della denunzia degli indicati inconve- nienti il Comune di Mottola dava incarico all'ing. De Tommasi di effettuare accertamenti in ordine alla sta- bilità dell'edificio e questi, in esecuzione dell'inca- rico ricevuto invitava la s.n.c. S.A.D. ad eseguire de- terminati interventi, prontamente realizzati. Ciononostante l'edificio crollava ed il Comune di Mottola si rifiutava di pagare quanto dovuto a titolo di terzo S.A.L.. Costituitosi in giudizio il Comune convenuto chie- deva la reiezione della domanda attrice ed in via ri- convenzionale la risoluzione del contratto, per inadem- pimento della società S.A.D. oltre al risarcimento dei , danni da liquidarsi in separata sede. Con sentenza in data 23.1.1996 il Tribunale di Ta- ranto rigettava la domanda attrice ed in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava risolto il contratto di appalto e condannava la ditta appaltatrice al risarcimento dei danni prodotti. Avverso tale sentenza proponeva appello la s.n.c. S.A.D. assumendo che: a) non aveva mai avuto autonomia gestionale nel- l'esecuzione delle opere di cui al contratto;
b) non sono state accertate le cause che hanno de- terminato il crollo dell'edificio; 3 c) le cause ipotizzate come determinanti il crollo, quali il carotaggio, effettuato senza preventivo pun- tellamento delle strutture, non erano addebitabili alla S.A.D. ma al prof. De Tommasi ed alla s.r.l. GEO da questi incaricata di eseguire il carotaggio. Costituitosi anche in appello il Comune di Mottola resisteva al gravame. Con sentenza in data 7.2.1998 la Corte di appello respingeva di Lecce, sezione distaccata di Taranto l'appello. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso fondato su tre motivi, illustrati con memoria, la s.n.c. S.A.D. Resiste con controricorso il Comune di Mottola. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la s.n.c. S.A.D. la- menta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1669 e 2697 c.C., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Rileva la società ricorrente che la Corte territo- riale sia nel dispositivo che nella parte motiva del- l'impugnata sentenza non richiama alcuna specifica nor- ma di legge, ma si limita ad effettuare riferimenti a principi presuntivi, non applicabili nel caso in esame. 4 Nella specie la Corte di appello non ha spiegato perchè abbia applicato i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, salvo poi far ricorso alla specifica disciplina di cui al- l'art. 1669 C.C. richiamandosi confusamente, per rela- tionem, alla motivazione della sentenza del Tribunale ed applicando la c.d. presunzione di colpa che grave- rebbe sull'appaltatore. Qualora la Corte territoriale avesse fatto corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1218 c.c. in tema di appalto, avrebbe dovuto considerare che uno dei pre- supposti necessari è fondato sulla condizione che il contratto preveda un solo appaltatore e che questi sia l'unico responsabile del cantiere e dei lavori, posto che solo in tal caso l'inadempimento può essere addebi- tato all'appaltatore medesimo. Nel caso di specie la s.n.c. S.A.D. aveva fatto presente nel giudizio di merito che i lavori erano sta- ti sospesi e che essa società aveva interrotto la pro- pria presenza nel cantiere, in ottemperanza all'ordine di sospensione del D.L. talchè da quel momento in poi si era disinteressata legittimamente del cantiere e dei lavori di accertamento della stabilità dell'edificio, di competenza dell'ing. De Tommasi e della ditta GEO. Da tali circostanze consegue che era onere del Co- 5 SO-mune fornire la prova dell'inadempimento, e di essa cietà ricorrente di fornire la prova di essere immune da colpa. Nessuna prova del preteso inadempimento è stata fornita dall'Amministrazione comunale non essendo a tal fine sufficiente la semplicistica considerazione che essendo la società appaltatrice tenuta contrattualmente al consolidamento ed al restauro conservativo dell'im- mobile, ed essendo l'edificio crollato, la prova del- l'inadempimento era in re ipsa. La prova avrebbe dovuto tendere a dimostrare che il crollo si era verificato mentre l'appaltatore con orga- nizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ex art. 1655 C.C. stava ponendo in essere la sua prestazione. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero va precisato in linea generale che le norme in tema di inadempimento trovano applicazione anche in relazione ai contratti di appalto, ogni qual volta la singola fattispecie non sia specificamente regolata dalle norme previste in materia di appalto, talchè tali ultime norme integrano ma non escludono l'applicabilità delle norme generali in materia di inadempimento. (Cass. civ. sez. II, 9.8.1996 n 7364; Cas. civ. sez. II, 16.10.1995 n 10772 ) 6 Ciò premesso si Osserva che la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei principi generali desumibili dagli artt. 1218 1453 e 1455 c.c. precisando che è one- re del creditore fornire la prova dell'inadempimento ed è onere del debitore dimostrare di essere immune da colpa. Sulla base di tale esatto principio di diritto, con valutazione discrezionale e di merito la Corte di ap- pello ha ritenuto che l'inadempimento fosse provato dal crollo dell' edificio, crollo che in base al contratto di appalto la società ricorrente avrebbe dovuto evitare, e per converso che la s.n.c. S.A.D. non avesse fornito la prova di essere immune da colpe nella determinazione dell'indicato inadempimento, desumendo tale ultima cir- costanza proprio dalle affermazione dell'attuale ricor- rente secondo le quali le cause del crollo non sarebbe- ro mai state nè accertate nè chiarite. Pertanto rettamente è stata pronunziata la risolu- zione del contratto non essendo stata superata da parte del debitore inadempiente, per non avere evitato il la presunzione di reponsabilitàcrollo dell'edificio, mediante la prova di elementi e circostanze idonei ad escludere la sua colpa. ( Cass. civ. sez.II, 4.9.1974 n 2413 ) Va in particolare rilevato che con il ricorso in 7 esame la società ricorrente mentre apparentemente cen- sura l'iter logico argomentativo posto dalla Corte ter- ritoriale a fondamento della sua decisione, in sostanza tende a proporre argomentazioni di merito, a suo dire non valutate dalla Corte territoriale, non proponibili nel giudizio di legittimità. Il primo motivo va pertanto respinto. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 , 2051 e 2696 C.C. nonchè omessa insufficiente e ciontraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controver- sia in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Assume che nella specie non poteva trovare applica- zione l'art. 1669 C.C., come ritenuto dal giudice di merito, posto che la presunzione di responsabilità pre- vista da tale norma scatta solo se il committente abbia provato il nesso di causalità fra l'evento dannoso e il vizio del suolo e il difetto di costruzione, prova non fornita nella specie. Nè può trovare applicazione il principio che in ca- di presunzione di colpa la causa ignota resti a ca- SO rico del debitore, considerato che tale principio è ap- plicabile solo se il debitore ha la fisica disponibili- tà del bene, ipotesi non ricorrente nella specie, posto che i lavori erano stati sospesi tre giorni prima del 8 crollo. Il motivo è infondato e va respinto. Invero va precisato che la Corte territoriale, nel ritenere esistente l'inadempimento della società ricor- rente, ha implicitamente fondato tale suo convincimento sul presupposto che essendosi verificato il crollo del- l'edificio, che la s.n.c. S.A.D. avrebbe dovuto per contratto consolidare, la causa del crollo andava indi- viduata nella mancata esecuzione del contratto a regola d'arte, aggiungendo solo ad abandantiam che comunque, nelle ipotesi di presunzione di colpa, la causa ignota resta a carico dell'inadempiente, come stabilito, pe- EXTRA CONTRATTUALE, raltro con riferimento a responsabiltà dalla costante giurisprudenza della Corte Suprema. Consegue che tenuto conto dell'iter logico seguito dalla Corte territoriale, come in precedenza sintetiz- zato irrilevante diviene ogni disquisizione in ordine all'avvenuta sospensione del lavori disposta dal D.L., con conseguente spossessamento del cantiere, tre giorni prima del crollo, considerato che l'inadempimento, nel- la logica della sentenza si era verificato in preceden- za, a seguito del mancato tempestivo consolidamente dell'edificio. Il secondo motivo va quindi disatteso. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce 9 violazione e falsa applicazione dell'art. 530 e 652 c.p.p.con riferimento agli artt. 2669, 1218, e 2051 C.C. Rileva che la Corte territoriale non ha tenuto con- to che allorchè il giudice penale, con efficacia di giudicato, abbia rilevato che non si sono accertate le cause del crollo dell'edificio, ha accertato che manca la prova del necessario nesso eziologico fra l'attività dell'imprenditore e l'evento dannoso. Consegue che mancando la prova dell'attribuibilità del fatto dannoso alla sfera d'azione dell'obbligato, non può operare alcuna presunzione di colpa, erronea- mente richiamata dalla Corte di appello di Lecce nella sua motivazione. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Al riguardo si osserva che in base al disposto del- l'art. 1218 c.c. il debitore insolvente si libera della sua obbligazione solo se fornisca la prova positiva che l'impossibilità della prestazione sia dipesa da causa a lui non imputabile. Presunzione che permane in sede civile anche se, con sentenza penale, sia stata pronunziata formula as- solutoria per non avere potuto il giudice accertare, ma neppure escludere con certezza, l'esistenza del nesso di causalità fra l'evento e la condotta dell'imputato, 10 posto che 1' accertamento dell'inadempimento postula solo l'accertamento della mancata escuzione della pre- stazione dovuta e quindi del mancato conseguimento del risultato pattuito, restando а carico del debitore l'onere di fornire la prova che la mancata escuzione mancato raggiungimento del ri- della prestazione e il riconducibile ad impossibilità, sultato pattuito sia attribuibile a causa a lui non imputabile. Pertanto rettamente la Corte territoriale ha rite- nuto che la sentenza penale che aveva mandato assolti i presunti responsabili del crollo, amministratore e re- зуву sponsabile tecnico della S.A.D., perchè non accertate le cause della rovina, non fosse sufficiente a giusti- ficare la reiezione della domanda di risoluzione del contratto, restando a carico del debitore inadempiente, la dimostrazione in positivo che l'inadempimento dipen- desse da impossibilità attribuibile a causa a lui non imputabile, dimostrazione che nel caso in esame si sa- rebbe potuta concretizzare nell' indicazione e dimo- strazione che la rovina dell'immobile era concretamente e positivamente attribuibile all'attività del terzo che aveva reso impossibile la prestazione. Prova che la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto non sia stata fornita, a nulla rilevando ex art. 1218 c.c. ogni indagine in ordine al nesso di cau- 11 salità fra il crollo e l'inadempimento del debitofre ( come già precisato da questa Corte Suprema,posto che tale tipo di indagine è necessaria solo nell'accerta- mento della responsabilità extracontrattuale. ( Cass. civ. sez. I 15.10.1999 n 11629 ) Il ricorso va quindi interamente respinto. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soc- e r i l ( combenza e si liquidano come da dispositivo. AUN 2
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna la società ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione di cui £ shoeep per esborsi e £ 5.000.000 per 60000 onorari. TOT. 310'000 WST Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 31. gennaio.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente do Ro Le Mario Adamo Marzio Jolamen A IL CA ALIERE Andres 285111 2001 ом 12