Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
L'omessa pronuncia, nella sentenza di condanna, in ordine alla sussistenza della continuazione, in assenza della relativa richiesta, non integra l'espressa esclusione del vincolo ostativa alla valutazione della medesima questione in sede esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2009, n. 43241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43241 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2830
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 8812/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME NA, N. IL 02/04/1967;
avverso l'ordinanza n. 297/2008 TRIBUNALE di PALERMO, del 30/04/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Ciampoli Luigi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 30 aprile 2009 e depositata il 5 maggio 2009, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta di LE NA pel riconoscimento della continuazione tra i delitti di spaccio di stupefacenti, per i quali aveva riportato condanna, motivando: osta alla applicazione della continuazione in executivis, a norma dell'art. 671 c.p.p., la esclusione del vincolo in sede di giudizio;
nella specie il giudice della cognizione non aveva ravvisato la continuazione, perché altrimenti "l'avrebbe dichiarata"; e tale (negativa) determinazione "ha una sua refluenza nell'odierno contesto decisorio"; l'accoglimento della richiesta del condannato comporterebbe "la totale rimeditazione dei giudizi" e il rifacimento dei processi;
ma tanto è "precluso al giudice dell'esecuzione".
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Sciarrota, mediante atto recante la data del 13 ottobre 2003, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 671 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, deducendo, con richiamo di pertinenti arresti di legittimità, che la applicazione della continuazione in executivis ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla fase del giudizio, salvo che il giudice della cognizione non l'abbia esclusa e che, peraltro, il ridetto giudice non necessariamente ha contezza di "tutti gli episodi delittuosi".
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 21 luglio 2009, deduce: il chiaro tenore dell'art. 671 c.p.p. che fa riferimento alla "espressa" esclusione della continuazione in sede di condanna, non consente "espansioni interpretative".
4. - Il ricorso è fondato.
Dalla assenza di statuizioni in punto di continuazione nella motivazione della (più recente) sentenza di condanna non può - per ciò solo - desumersi la ricorrenza della condizione ostativa della esclusione del vincolo nella fase del giudizio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esclusione della continuazione deve ritenersi "espressa" (non solo nel caso della esplicita negazione della ricorrenza del medesimo disegno criminoso, ma anche) nella ipotesi che il giudice, disattenda (o per la ritenuta "insussistenza dei presupposti processuali" o, addirittura immotivatamente) la formale richiesta dell'imputato di riconoscimento della continuazione (Cass., Sez. 3, 27 aprile 1994, n. 10478, Alessandrini, massima n. 200377, secondo la quale "la possibilità di applicare la continuazione in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p., è soltanto sussidiaria al potere di applicarla in sede di cognizione: come tale non può essere esercitata quando il giudice della cognizione .. non ha esaminato la richiesta esplicitamente avanzata al riguardo"; cui adde Sez. 3, 3 marzo 1992, n. 7565, Circello, massima n. 190920: "nell'ipotesi in cui l'imputato abbia avanzato espressa richiesta di applicazione della continuazione ed il giudice della cognizione abbia affermato la insussistenza dei presupposti processuali, pur senza esaminare il problema dell'unicità del disegno, la Corte di cassazione, investita della questione con specifico motivo, non può rimettere la soluzione al giudice dell'esecuzione, che i troverebbe nella impossibilità di provvedere per il divieto posto dall'art. 671 c.p.p."). Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, il quale accerterà preliminarmente se nel giudizio di cognizione NA abbia chiesto il riconoscimento della continuazione e, in caso negativo, verificherà - previa acquisizione delle pertinenti sentenze - se tutti o alcuni dei delitti commessi siano frutto della medesima ideazione e deliberazione, attuata in tempi successivi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009