CASS
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 7567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7567 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NZ EL nato a [...] il [...] DI OR MI nato a [...] il [...] IL NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG GIOVANNI B. BERTOLINI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, adita, ai sensi dell'art. 48, comma 7-ter d.lgs. n. 159 del 2011, dall’ Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.), ha disposto l'acquisizione a titolo gratuito in favore dello Stato delle rimanenti quote di cespiti immobiliari - di pertinenza delle comproprietarie AF LA, RA Di Penale Sent. Sez. 1 Num. 7567 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 27/01/2026 2 RT e NA IR -non oggetto della confisca disposta ex art. 240 bis cod. pen. dal Gip del Tribunale di Napoli, con sentenza irrevocabile, emessa in data 6 luglio 2015, nei confronti dei comproprietari condannati. A ragione della decisione osserva preliminarmente che la competenza a decidere l’istanza appartiene al giudice penale. In forza della previsione dall'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. ai casi di confisca prevista dall'articolo 240-bis cod. proc. pen. si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 “in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro”. Tra di esse rientra l’art. 48 cit., come si evince dalla sua rubrica. Ne segue che anche la procedura promossa per ottenere la divisione dei beni confiscati pro quota a danno di alcuni soggetti deve essere decisa dal giudice della prevenzione con le forme dell’incidente di esecuzione di cui agli artt. 666 e seg. cod. proc. pen. Nel merito, evidenzia che la divisione non può avere luogo in quanto i partecipanti alla comunione, diversi da quelli che hanno subito la confisca, non hanno dimostrato, come previsto dall'ultimo periodo del comma 7-ter dell'art. 48 “buona fede”; va, pertanto, disposta anche nei loro confronti l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dello Stato delle rispettive quote. 2. AF LA, RA Di RT e NA IR ricorrono, per mezzo del comune difensore di fiducia, avv. PP Stellato, articolando due motivi sintetizzabili come segue ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 48, comma 7-ter e 45, comma 1. d.lgs. n. 159 del 2011 nonché in relazione all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato è nullo perché pronunciato dalla Corte di appello penale priva del potere di decisione. Come si evince dal tenore lessicale dell’art. 45, le disposizioni del capo 3, titolo III, d.lgs. n. 159 del 2011 tra cui l’art. 48, sono applicabili esclusivamente ai beni confiscati nei procedimenti di prevenzione e non a quelli confiscati in sede di cognizione. Né in senso contrario può valorizzarsi l’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen Tale disposizione, nell’estendere ai beni confiscati anche ai sensi dell’art. 240- bis cod. pen., la disciplina dettata per l'amministrazione e destinazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, non contiene specifici riferimenti alla disciplina derogatoria di cui all'art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 che introduce all'interno del sistema un meccanismo di estensione della confisca 3 nel caso in cui abbia oggetto beni in titolarità pro quota, destinato in via esclusiva ad operare per le misure di prevenzione patrimoniali. Solo la ratio che presiede a tale ultimo sistema spiega la previsione dell'estensione della confisca alla quota del terzo che non dimostri la “buona fede”. La procedura di divisione, pertanto, poteva essere attivata attraverso la citazione davanti al giudice civile al fine di addivenire allo scioglimento della comunione. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., oltre che alle disposizioni che disciplinano il procedimento camerale e la necessaria presentazione di domanda cautelare per addivenire al sequestro e alla confisca dei beni. 2.2.1. Il ricorrente lamenta, sul piano procedimentale, che la Corte distrettuale è pervenuta all'estensione della confisca alle quote dei beni in comunione intestate a soggetti diversi dai condannati, di ufficio, senza previo contraddittorio ed in assenza di richiesta. E’, infatti, pacifico che il procedimento è stato promosso dall’ A.N.B.S.C. solo ai fini dello scioglimento della comunione e che, conseguentemente, i terzi interessati non potevano dedurre alcunché su un tema, quello della “buona fede”, del tutto estraneo alle ragioni della loro convocazione al giudizio descritto nel decreto di fissazione dell'udienza camerale. Per di più, il decreto di fissazione dell’udienza dell’incidente di esecuzione non conteneva alcun riferimento all'attivazione di un procedimento di eventuale confisca dei beni, qualora non fosse stata dimostrata la loro buona fede. 2.2.2. Sotto il profilo della violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., evidenzia che la Corte di appello non ha alcun modo valutato gli esiti del processo di merito non tenendo conto degli accertamenti che, a seguito della formazione del giudicato e della conseguente preclusione, non erano suscettibili di diversa valutazione. Sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dai consulenti, il giudice della cognizione aveva assoggettato a confisca solo alcuni beni, restituendo gli altri, di pertinenza degli odierni ricorrenti, sul presupposto positivamente accertato che non erano sottoponibili neanche a confisca allargata. 2.3. La difesa dei ricorrenti ha tempestivamente depositato memoria difensiva in cui ha ribadito le ragioni di fondatezza dell’impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 4 1. Il primo motivo, relativo alla nullità del provvedimento pronunciato dalla Corte di appello penale in materia - quella della divisione dei beni in comunione - attribuita alla cognizione el giudice civile, è privo di pregio. Il provvedimento impugnato è stato emesso dall’autorità giudiziaria deputata dal combinato disposto degli artt. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen e 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 alla destinazione dei beni immobili confiscati indivisi. L'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. estende al sequestro e alla confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. (o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano), nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. testualmente le sole disposizioni in materia di “amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati” nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste sempre dal codice antimafia (cfr. Sez. 3, n. 30422 del 30/05/2019, Samarati, Rv. 276789 – 01; Sez. 3, n. 40394 del 04/06/2019, Rv. 277160 - 01). Tra le disposizioni che attengono alla materia della “destinazione” dei beni confiscati rientra l’art. 48 d.lgs. n. 159 del 2011 la cui rubrica recita “Destinazione dei beni e delle somme” e che disciplina la destinazione dei beni e delle somme definitivamente confiscati e, dunque, acquisiti al patrimonio dello Stato, liberi da oneri e pesi, secondo quanto previsto dall'art. 45 dello stesso decreto legislativo. Il comma 7-ter dell’art. 48 cit., introdotto dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, si occupa della destinazione dei beni immobili acquisiti “pro quota indivisa” al patrimonio dello Stato perché oggetto di provvedimento di confisca irrevocabile, prevedendo, in luogo dell’azione civile, che l’A.N.B.S.C. o il partecipante alla comunione possa promuovere uno strumento processuale, assimilabile a quello riservato ai creditori in buona fede, ovvero l’incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale innanzi al giudice che ha disposto la confisca (c.d. divisione in sede esecutiva). Sono quattro i possibili epiloghi della procedura: a) la divisione del bene confiscato;
b) l'assegnazione, su istanza di uno o più partecipanti in buona fede alla comunione, del bene immobile indivisibile con versamento dei conguagli;
c) se non è chiesta l'assegnazione, la vendita o, in alternativa, l'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato con versamento agli altri partecipanti alla comunione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale;
5 d) l'acquisizione del bene a titolo gratuito al patrimonio dello Stato nel caso in cui il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede al momento in cui è sorta la comunione del bene. La buona fede può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata l’estraneità a qualsiasi collusione o a qualunque compartecipazione all’attività criminosa, ovvero l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal proposto, oppure, la prova di un errore scusabile sulla situazione apparente creata dello stesso. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Il procedimento ai sensi del comma 7-ter dell’art. 48 d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce, per quanto sin qui precisato, un mezzo per dare esecuzione alla decisione definitiva di confisca adottata in sede di cognizione;
non può, pertanto, in sede di cognizione sostituirsi a questa, per giungere a statuizioni ablative ivi proposte, esaminate e però escluse, con la conseguente revoca del sequestro che costituisce essa stessa una statuizione da eseguire (nello stesso senso Sez. 1., n. 3421 del 2025, ud.
3.12.2024 non massimata). La soluzione decisoria adottata dal provvedimento impugnato si pone in netto contrasto con la disciplina positiva e con la ratio dello strumento processuale in esame. Nel disporre l’estensione della confisca alle quote dei beni immobili di proprietà delle ricorrenti, la Corte distrettuale si è limitata ad osservare che nella fase di cognizione era stata disposta, con sentenza irrevocabile, la confisca delle quote appartenute ai comproprietari condannati, mentre nulla ha rilevato in ordine alla restituzione delle quote in favore delle odierne ricorrenti. Stante l’ineludibile necessità di uniformarsi alle statuizioni di cognizione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto confrontarsi con le ragioni che avevano giustificato l'esito decisionale relativo alle quote non confiscate. Ciò perché se, come rappresentato nel ricorso, per tali quote era stata esclusa la confisca, con la conseguente revoca del sequestro, non ci si poteva esimere dall'osservare la relativa decisione e, dunque, dal darvi esecuzione, seppure secondo modalità comportanti, necessariamente, la risoluzione delle questioni concernenti la comunione e l'accertamento dell'indivisibilità dei beni immobili nei termini chiariti nel precedente paragrafo. Invece, il giudice dell'esecuzione, senza alcuna appropriata spiegazione, ha disposto ex officio l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dello Stato delle quote di cui trattasi a titolo gratuito al patrimonio dello Stato, acquisizione che costituisce proprio l'effetto della statuizione di confisca non adottata in sede cognitiva. 6 3. Per le considerazioni che precedono, l'iter dell'istaurazione del procedimento e il suo esito decisionale non si sottraggono ai rilievi mossi dal ricorrente nel secondo motivo del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, in Roma 27 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SC LI PP IA
lette le conclusioni del PG GIOVANNI B. BERTOLINI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, adita, ai sensi dell'art. 48, comma 7-ter d.lgs. n. 159 del 2011, dall’ Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.), ha disposto l'acquisizione a titolo gratuito in favore dello Stato delle rimanenti quote di cespiti immobiliari - di pertinenza delle comproprietarie AF LA, RA Di Penale Sent. Sez. 1 Num. 7567 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 27/01/2026 2 RT e NA IR -non oggetto della confisca disposta ex art. 240 bis cod. pen. dal Gip del Tribunale di Napoli, con sentenza irrevocabile, emessa in data 6 luglio 2015, nei confronti dei comproprietari condannati. A ragione della decisione osserva preliminarmente che la competenza a decidere l’istanza appartiene al giudice penale. In forza della previsione dall'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. ai casi di confisca prevista dall'articolo 240-bis cod. proc. pen. si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 “in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro”. Tra di esse rientra l’art. 48 cit., come si evince dalla sua rubrica. Ne segue che anche la procedura promossa per ottenere la divisione dei beni confiscati pro quota a danno di alcuni soggetti deve essere decisa dal giudice della prevenzione con le forme dell’incidente di esecuzione di cui agli artt. 666 e seg. cod. proc. pen. Nel merito, evidenzia che la divisione non può avere luogo in quanto i partecipanti alla comunione, diversi da quelli che hanno subito la confisca, non hanno dimostrato, come previsto dall'ultimo periodo del comma 7-ter dell'art. 48 “buona fede”; va, pertanto, disposta anche nei loro confronti l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dello Stato delle rispettive quote. 2. AF LA, RA Di RT e NA IR ricorrono, per mezzo del comune difensore di fiducia, avv. PP Stellato, articolando due motivi sintetizzabili come segue ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 48, comma 7-ter e 45, comma 1. d.lgs. n. 159 del 2011 nonché in relazione all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato è nullo perché pronunciato dalla Corte di appello penale priva del potere di decisione. Come si evince dal tenore lessicale dell’art. 45, le disposizioni del capo 3, titolo III, d.lgs. n. 159 del 2011 tra cui l’art. 48, sono applicabili esclusivamente ai beni confiscati nei procedimenti di prevenzione e non a quelli confiscati in sede di cognizione. Né in senso contrario può valorizzarsi l’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen Tale disposizione, nell’estendere ai beni confiscati anche ai sensi dell’art. 240- bis cod. pen., la disciplina dettata per l'amministrazione e destinazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, non contiene specifici riferimenti alla disciplina derogatoria di cui all'art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 che introduce all'interno del sistema un meccanismo di estensione della confisca 3 nel caso in cui abbia oggetto beni in titolarità pro quota, destinato in via esclusiva ad operare per le misure di prevenzione patrimoniali. Solo la ratio che presiede a tale ultimo sistema spiega la previsione dell'estensione della confisca alla quota del terzo che non dimostri la “buona fede”. La procedura di divisione, pertanto, poteva essere attivata attraverso la citazione davanti al giudice civile al fine di addivenire allo scioglimento della comunione. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., oltre che alle disposizioni che disciplinano il procedimento camerale e la necessaria presentazione di domanda cautelare per addivenire al sequestro e alla confisca dei beni. 2.2.1. Il ricorrente lamenta, sul piano procedimentale, che la Corte distrettuale è pervenuta all'estensione della confisca alle quote dei beni in comunione intestate a soggetti diversi dai condannati, di ufficio, senza previo contraddittorio ed in assenza di richiesta. E’, infatti, pacifico che il procedimento è stato promosso dall’ A.N.B.S.C. solo ai fini dello scioglimento della comunione e che, conseguentemente, i terzi interessati non potevano dedurre alcunché su un tema, quello della “buona fede”, del tutto estraneo alle ragioni della loro convocazione al giudizio descritto nel decreto di fissazione dell'udienza camerale. Per di più, il decreto di fissazione dell’udienza dell’incidente di esecuzione non conteneva alcun riferimento all'attivazione di un procedimento di eventuale confisca dei beni, qualora non fosse stata dimostrata la loro buona fede. 2.2.2. Sotto il profilo della violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., evidenzia che la Corte di appello non ha alcun modo valutato gli esiti del processo di merito non tenendo conto degli accertamenti che, a seguito della formazione del giudicato e della conseguente preclusione, non erano suscettibili di diversa valutazione. Sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dai consulenti, il giudice della cognizione aveva assoggettato a confisca solo alcuni beni, restituendo gli altri, di pertinenza degli odierni ricorrenti, sul presupposto positivamente accertato che non erano sottoponibili neanche a confisca allargata. 2.3. La difesa dei ricorrenti ha tempestivamente depositato memoria difensiva in cui ha ribadito le ragioni di fondatezza dell’impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 4 1. Il primo motivo, relativo alla nullità del provvedimento pronunciato dalla Corte di appello penale in materia - quella della divisione dei beni in comunione - attribuita alla cognizione el giudice civile, è privo di pregio. Il provvedimento impugnato è stato emesso dall’autorità giudiziaria deputata dal combinato disposto degli artt. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen e 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 alla destinazione dei beni immobili confiscati indivisi. L'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. estende al sequestro e alla confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. (o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano), nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. testualmente le sole disposizioni in materia di “amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati” nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste sempre dal codice antimafia (cfr. Sez. 3, n. 30422 del 30/05/2019, Samarati, Rv. 276789 – 01; Sez. 3, n. 40394 del 04/06/2019, Rv. 277160 - 01). Tra le disposizioni che attengono alla materia della “destinazione” dei beni confiscati rientra l’art. 48 d.lgs. n. 159 del 2011 la cui rubrica recita “Destinazione dei beni e delle somme” e che disciplina la destinazione dei beni e delle somme definitivamente confiscati e, dunque, acquisiti al patrimonio dello Stato, liberi da oneri e pesi, secondo quanto previsto dall'art. 45 dello stesso decreto legislativo. Il comma 7-ter dell’art. 48 cit., introdotto dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, si occupa della destinazione dei beni immobili acquisiti “pro quota indivisa” al patrimonio dello Stato perché oggetto di provvedimento di confisca irrevocabile, prevedendo, in luogo dell’azione civile, che l’A.N.B.S.C. o il partecipante alla comunione possa promuovere uno strumento processuale, assimilabile a quello riservato ai creditori in buona fede, ovvero l’incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale innanzi al giudice che ha disposto la confisca (c.d. divisione in sede esecutiva). Sono quattro i possibili epiloghi della procedura: a) la divisione del bene confiscato;
b) l'assegnazione, su istanza di uno o più partecipanti in buona fede alla comunione, del bene immobile indivisibile con versamento dei conguagli;
c) se non è chiesta l'assegnazione, la vendita o, in alternativa, l'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato con versamento agli altri partecipanti alla comunione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale;
5 d) l'acquisizione del bene a titolo gratuito al patrimonio dello Stato nel caso in cui il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede al momento in cui è sorta la comunione del bene. La buona fede può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata l’estraneità a qualsiasi collusione o a qualunque compartecipazione all’attività criminosa, ovvero l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal proposto, oppure, la prova di un errore scusabile sulla situazione apparente creata dello stesso. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Il procedimento ai sensi del comma 7-ter dell’art. 48 d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce, per quanto sin qui precisato, un mezzo per dare esecuzione alla decisione definitiva di confisca adottata in sede di cognizione;
non può, pertanto, in sede di cognizione sostituirsi a questa, per giungere a statuizioni ablative ivi proposte, esaminate e però escluse, con la conseguente revoca del sequestro che costituisce essa stessa una statuizione da eseguire (nello stesso senso Sez. 1., n. 3421 del 2025, ud.
3.12.2024 non massimata). La soluzione decisoria adottata dal provvedimento impugnato si pone in netto contrasto con la disciplina positiva e con la ratio dello strumento processuale in esame. Nel disporre l’estensione della confisca alle quote dei beni immobili di proprietà delle ricorrenti, la Corte distrettuale si è limitata ad osservare che nella fase di cognizione era stata disposta, con sentenza irrevocabile, la confisca delle quote appartenute ai comproprietari condannati, mentre nulla ha rilevato in ordine alla restituzione delle quote in favore delle odierne ricorrenti. Stante l’ineludibile necessità di uniformarsi alle statuizioni di cognizione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto confrontarsi con le ragioni che avevano giustificato l'esito decisionale relativo alle quote non confiscate. Ciò perché se, come rappresentato nel ricorso, per tali quote era stata esclusa la confisca, con la conseguente revoca del sequestro, non ci si poteva esimere dall'osservare la relativa decisione e, dunque, dal darvi esecuzione, seppure secondo modalità comportanti, necessariamente, la risoluzione delle questioni concernenti la comunione e l'accertamento dell'indivisibilità dei beni immobili nei termini chiariti nel precedente paragrafo. Invece, il giudice dell'esecuzione, senza alcuna appropriata spiegazione, ha disposto ex officio l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dello Stato delle quote di cui trattasi a titolo gratuito al patrimonio dello Stato, acquisizione che costituisce proprio l'effetto della statuizione di confisca non adottata in sede cognitiva. 6 3. Per le considerazioni che precedono, l'iter dell'istaurazione del procedimento e il suo esito decisionale non si sottraggono ai rilievi mossi dal ricorrente nel secondo motivo del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, in Roma 27 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SC LI PP IA