Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 7567
CASS
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Competenza del giudice penale

    La Corte di appello ha ritenuto che la competenza a decidere l'istanza appartenga al giudice penale, in forza dell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. che estende ai casi di confisca ex art. 240-bis cod. pen. le disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Pertanto, anche la procedura promossa per ottenere la divisione dei beni confiscati pro quota a danno di alcuni soggetti deve essere decisa dal giudice della prevenzione con le forme dell’incidente di esecuzione.

  • Accolto
    Mancanza di buona fede dei terzi comproprietari

    La Corte di appello ha ritenuto che la divisione non può avere luogo in quanto i partecipanti alla comunione, diversi da quelli che hanno subito la confisca, non hanno dimostrato la loro buona fede, come previsto dall'ultimo periodo del comma 7-ter dell'art. 48. Pertanto, va disposta anche nei loro confronti l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dello Stato delle rispettive quote.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per difetto di potere decisionale della Corte di appello penale

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità del provvedimento pronunciato dalla Corte di appello penale in materia di divisione dei beni in comunione, attribuita alla cognizione del giudice civile, è privo di pregio. Il provvedimento impugnato è stato emesso dall’autorità giudiziaria deputata dal combinato disposto degli artt. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen e 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 alla destinazione dei beni immobili confiscati indivisi.

  • Accolto
    Estensione della confisca disposta d'ufficio senza contraddittorio e senza richiesta

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo di ricorso fondato. Il procedimento ai sensi del comma 7-ter dell’art. 48 d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce un mezzo per dare esecuzione alla decisione definitiva di confisca adottata in sede di cognizione; non può, pertanto, in sede di cognizione sostituirsi a questa, per giungere a statuizioni ablative ivi proposte, esaminate e però escluse, con la conseguente revoca del sequestro che costituisce essa stessa una statuizione da eseguire. La Corte distrettuale, disponendo l’estensione della confisca alle quote dei beni immobili di proprietà delle ricorrenti, si è limitata ad osservare che nella fase di cognizione era stata disposta la confisca delle quote appartenute ai comproprietari condannati, mentre nulla ha rilevato in ordine alla restituzione delle quote in favore delle odierne ricorrenti. Stante l’ineludibile necessità di uniformarsi alle statuizioni di cognizione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto confrontarsi con le ragioni che avevano giustificato l'esito decisionale relativo alle quote non confiscate. Invece, il giudice dell'esecuzione, senza alcuna appropriata spiegazione, ha disposto ex officio l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dello Stato delle quote di cui trattasi a titolo gratuito al patrimonio dello Stato, acquisizione che costituisce proprio l'effetto della statuizione di confisca non adottata in sede cognitiva.

  • Accolto
    Mancata valutazione degli esiti del processo di merito

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo di ricorso fondato. Il procedimento ai sensi del comma 7-ter dell’art. 48 d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce un mezzo per dare esecuzione alla decisione definitiva di confisca adottata in sede di cognizione; non può, pertanto, in sede di cognizione sostituirsi a questa, per giungere a statuizioni ablative ivi proposte, esaminate e però escluse, con la conseguente revoca del sequestro che costituisce essa stessa una statuizione da eseguire. La Corte distrettuale, disponendo l’estensione della confisca alle quote dei beni immobili di proprietà delle ricorrenti, si è limitata ad osservare che nella fase di cognizione era stata disposta la confisca delle quote appartenute ai comproprietari condannati, mentre nulla ha rilevato in ordine alla restituzione delle quote in favore delle odierne ricorrenti. Stante l’ineludibile necessità di uniformarsi alle statuizioni di cognizione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto confrontarsi con le ragioni che avevano giustificato l'esito decisionale relativo alle quote non confiscate. Invece, il giudice dell'esecuzione, senza alcuna appropriata spiegazione, ha disposto ex officio l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dello Stato delle quote di cui trattasi a titolo gratuito al patrimonio dello Stato, acquisizione che costituisce proprio l'effetto della statuizione di confisca non adottata in sede cognitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 7567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7567
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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