CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 12766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12766 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1.UR LU, nato a [...], il [...] 2.UR MA, nata a [...] il [...] 3.IN TE, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 11/11/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luca Sciaretta, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto dell’11 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto emesso il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Napoli, con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di beni immobili intestati a LU UR, MA UR e TE IN, quali terzi intestatari, in quanto ritenuti nella disponibilità di MO UR, già sottoposto nel 2020 alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni, in forza dei suoi rapporti consolidati con il clan camorristico “Moccia”, in relazione ai quali egli è stato condannato per il delitto di illecita concorrenza aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 (ora 416-bis1 cod. pen.) Penale Sent. Sez. 2 Num. 12766 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 17/03/2026 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli interessati, deducendo violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello ha fondato il provvedimento impugnato su una motivazione apparente in relazione alla mancanza della titolarità dei beni in capo ai terzi intestatari. Si deduce che la pericolosità sociale di MO UR si sarebbe manifestata a partire dall'anno 2004, mentre la Corte di appello avrebbe omesso di considerare adeguatamente il periodo precedente, compreso tra il 1994 e il 2004, nel corso del quale sarebbero state conseguite rilevanti entrate economiche;
tali introiti, risulterebbero, secondo la prospettazione difensiva, dalla documentazione prodotta, segnatamente dalla certificazione rilasciata dal Comune di Arzano, relativa al numero dei decessi per i quali l’impresa funebre del nucleo familiare UR avrebbe prestato i propri servizi. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le allegazioni difensive relative all'azienda “Primaria impresa funebre RO UR s.a.s. di UR MO” che, dal 2000 al 2016, si era occupata della maggioranza dei funerali relativi ai decessi verificatisi nel Comune di Arzano e che, dunque, pur non risultando dichiarazioni di redditi e un fatturato compatibile rispetto agli incarichi ricevuti, era evidente che tali aziende avevano avuto guadagni rilevanti. Il vizio di motivazione investirebbe anche l'analisi delle dichiarazioni rese in udienza dai soggetti ascoltati, essendo non credibile il racconto del De IC, che aveva riferito che il cugino ER SU TO era stato costretto con la forza a stipulare la vendita degli immobili;
parimenti non credibile era il racconto dello stesso SU, il quale aveva dichiarato di essere stato costretto a recarsi dal notaio e che, per ripianare un debito derivante dal funerale di cui aveva beneficiato il padre, era stata concordata la vendita degli immobili, che era stata peraltro già delineata mediante un accordo tra TO UR (padre Di MO morto nel 2004) ed il padre di ER SU TO, anche mediante versamento parziale del prezzo concordato, e che proprio per questa ragione sarebbe stata sottoscritta la procura a favore di MO UR, giacché il vero acquirente dell'intera palazzina sarebbe stato il padre di quest'ultimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi qui illustrati. 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dall’art. 27, comma 2, d.lgs. cit.; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello 2 dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01).
2.1. Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 – 01) o quando sussista un travisamento che abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).
2.2. Fatte tali premesse va ricordato che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Ranieri, Rv. 284387-01; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Mortellaro, Rv. 258140-01; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi, Rv. 248845-01).
2.3. Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità, già sopra richiamata, ha riconosciuto che l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non possa essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del soggetto (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 - 01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Catalano, Rv. 264461 - 01; Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260402 - 01).
2.4. Infine, è stato chiarito che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441 – 01).
2.5. Nel caso in esame, evidenzia il Collegio come i ricorsi solo formalmente denuncino l'apparenza della motivazione o l'omessa considerazione delle deduzioni 3 difensive;
in realtà, gli stessi deducono vizi di motivazione, in quanto prevalentemente contestano le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha respinto le censure difensive in tema di fittizia intestazione dei beni ai componenti del nucleo familiare di MO UR, ovvero alla madre TE IN e ai germani, MA UR e LU UR. Le deduzioni difensive sui redditi dei terzi interessati, con le quali si vuole contestare la natura fittizia delle intestazioni dei beni, sono generiche in quanto essenzialmente finalizzate a riproporre le medesime argomentazioni già confutate dalla Corte di appello con una motivazione del tutto logica e coerente con le risultanze e processuali, senza che alcuno dei ricorrenti abbia fornito elementi idonei a rivendicare l'effettiva titolarità dei beni confiscati, sia per quanto attiene alla capacità reddituale, sia per quanto riguarda il flusso finanziario impiegato per l'acquisto dei beni. Anche le altre censure riproducono pedissequamente i motivi di appello (quanto alla non attendibilità delle dichiarazioni di RM De IC e di ER SU TO sulle circostanze nelle quali avvenne la compravendita degli immobili, e quanto alla portata dimostrativa della documentazione prodotta dalla difesa, volta a dimostrare il volume di affari dell’impresa di famiglia in base al numero dei funerali celebrati nel Comune di Arzano), sui quali la Corte di appello si è pronunciata rendendo, su ciascuna delle doglianze, una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, con la quale i ricorrenti non si confrontano (pag. 10 e 11 del decreto impugnato). 3. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
1.UR LU, nato a [...], il [...] 2.UR MA, nata a [...] il [...] 3.IN TE, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 11/11/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luca Sciaretta, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto dell’11 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto emesso il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Napoli, con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di beni immobili intestati a LU UR, MA UR e TE IN, quali terzi intestatari, in quanto ritenuti nella disponibilità di MO UR, già sottoposto nel 2020 alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni, in forza dei suoi rapporti consolidati con il clan camorristico “Moccia”, in relazione ai quali egli è stato condannato per il delitto di illecita concorrenza aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 (ora 416-bis1 cod. pen.) Penale Sent. Sez. 2 Num. 12766 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 17/03/2026 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli interessati, deducendo violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello ha fondato il provvedimento impugnato su una motivazione apparente in relazione alla mancanza della titolarità dei beni in capo ai terzi intestatari. Si deduce che la pericolosità sociale di MO UR si sarebbe manifestata a partire dall'anno 2004, mentre la Corte di appello avrebbe omesso di considerare adeguatamente il periodo precedente, compreso tra il 1994 e il 2004, nel corso del quale sarebbero state conseguite rilevanti entrate economiche;
tali introiti, risulterebbero, secondo la prospettazione difensiva, dalla documentazione prodotta, segnatamente dalla certificazione rilasciata dal Comune di Arzano, relativa al numero dei decessi per i quali l’impresa funebre del nucleo familiare UR avrebbe prestato i propri servizi. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le allegazioni difensive relative all'azienda “Primaria impresa funebre RO UR s.a.s. di UR MO” che, dal 2000 al 2016, si era occupata della maggioranza dei funerali relativi ai decessi verificatisi nel Comune di Arzano e che, dunque, pur non risultando dichiarazioni di redditi e un fatturato compatibile rispetto agli incarichi ricevuti, era evidente che tali aziende avevano avuto guadagni rilevanti. Il vizio di motivazione investirebbe anche l'analisi delle dichiarazioni rese in udienza dai soggetti ascoltati, essendo non credibile il racconto del De IC, che aveva riferito che il cugino ER SU TO era stato costretto con la forza a stipulare la vendita degli immobili;
parimenti non credibile era il racconto dello stesso SU, il quale aveva dichiarato di essere stato costretto a recarsi dal notaio e che, per ripianare un debito derivante dal funerale di cui aveva beneficiato il padre, era stata concordata la vendita degli immobili, che era stata peraltro già delineata mediante un accordo tra TO UR (padre Di MO morto nel 2004) ed il padre di ER SU TO, anche mediante versamento parziale del prezzo concordato, e che proprio per questa ragione sarebbe stata sottoscritta la procura a favore di MO UR, giacché il vero acquirente dell'intera palazzina sarebbe stato il padre di quest'ultimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi qui illustrati. 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dall’art. 27, comma 2, d.lgs. cit.; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello 2 dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01).
2.1. Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 – 01) o quando sussista un travisamento che abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).
2.2. Fatte tali premesse va ricordato che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Ranieri, Rv. 284387-01; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Mortellaro, Rv. 258140-01; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi, Rv. 248845-01).
2.3. Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità, già sopra richiamata, ha riconosciuto che l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non possa essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del soggetto (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 - 01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Catalano, Rv. 264461 - 01; Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260402 - 01).
2.4. Infine, è stato chiarito che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441 – 01).
2.5. Nel caso in esame, evidenzia il Collegio come i ricorsi solo formalmente denuncino l'apparenza della motivazione o l'omessa considerazione delle deduzioni 3 difensive;
in realtà, gli stessi deducono vizi di motivazione, in quanto prevalentemente contestano le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha respinto le censure difensive in tema di fittizia intestazione dei beni ai componenti del nucleo familiare di MO UR, ovvero alla madre TE IN e ai germani, MA UR e LU UR. Le deduzioni difensive sui redditi dei terzi interessati, con le quali si vuole contestare la natura fittizia delle intestazioni dei beni, sono generiche in quanto essenzialmente finalizzate a riproporre le medesime argomentazioni già confutate dalla Corte di appello con una motivazione del tutto logica e coerente con le risultanze e processuali, senza che alcuno dei ricorrenti abbia fornito elementi idonei a rivendicare l'effettiva titolarità dei beni confiscati, sia per quanto attiene alla capacità reddituale, sia per quanto riguarda il flusso finanziario impiegato per l'acquisto dei beni. Anche le altre censure riproducono pedissequamente i motivi di appello (quanto alla non attendibilità delle dichiarazioni di RM De IC e di ER SU TO sulle circostanze nelle quali avvenne la compravendita degli immobili, e quanto alla portata dimostrativa della documentazione prodotta dalla difesa, volta a dimostrare il volume di affari dell’impresa di famiglia in base al numero dei funerali celebrati nel Comune di Arzano), sui quali la Corte di appello si è pronunciata rendendo, su ciascuna delle doglianze, una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, con la quale i ricorrenti non si confrontano (pag. 10 e 11 del decreto impugnato). 3. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4