Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 1
In tema di diffamazione addebitata a soggetto investito di mandato parlamentare, deve escludersi che le prerogative connesse a tale mandato, con particolare riguardo a quella dell'insindacabilità delle opinioni stabilita dall'art. 68 Cost., possano estendersi fino a coprire le affermazioni rese nel corso di interviste giornalistiche, atteso che, anche a voler ritenere l'esercizio del mandato parlamentare non circoscritto al solo ambito materiale istituzionalmente preposto allo svolgimento delle relative funzioni, la sfera delle guarentigie non può comunque riguardare l'attribuzione di fatti particolari, lesivi dell'onorabilità di terzi, al di fuori di qualsivoglia nesso pertinenziale con l'esercizio delle ordinarie attribuzioni ordinamentali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'affermazione contenuta in un'intervista resa da un parlamentare ad un organo di stampa, secondo cui un altro parlamentare sarebbe stato uso andare in giro armato nei locali della Camera di appartenenza, è astrattamente idonea a rendere configurabile il reato di diffamazione, se pur, nella specie, era giustificata dalla legittima finalità di meglio accreditare la riconosciuta esistenza di comportamenti minacciosi effettivamente subiti dall'intervistato, per ragioni politiche, ad opera del collega a cui egli si riferiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2002, n. 29880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29880 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORGIO LATTANZI - Presidente - del 17/06/2002
Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 785
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 9101/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 22.2.2002 dall'avv. Stefano Guadalupi, difensore di LI LL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 9 gennaio 2002 della Corte di Appello di Milano, confermativa della sentenza del 2 ottobre 1997, con la quale il Tribunale di Monza aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di AZ MO, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Lorenzo D'Ambrosio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di un'intervista raccolta dal cronista Federico IA e pubblicata su Il Giornale del 31.12.1994, con il titolo C'è un leghista che gira armato a ZO AD, EN LL, parlamentare della Lega Nord, rendeva dichiarazioni relative alle polemiche divampate in seno a quel partito a seguito della clamorosa decisione di abbandonare la maggioranza che sosteneva il Governo dell'epoca, determinandone così la caduta (c.d. ribaltone). Lo EN, che aveva espresso il proprio dissenso rispetto a tale linea decisionale, riferiva di gravi minacce ricevute da parte di colleghi di partito sia in ambito parlamentare che presso la propria abitazione. Nel fare riferimento, tra gli altri, al senatore AZ LL, ne riportava le seguenti espressioni:
Farò di te una polpetta di sangue. Dovrai pur tornare a Milano, faccia di m... e soggiungeva: AZ gira armato dentro ZO AD. Sono pronto a testimoniarlo davanti a qualunque tribunale della Repubblica. L'articolista riferiva, inoltre, che, nel rendere tali dichiarazioni, il parlamentare apriva la giacca e faceva il gesto come per indicare il posto, sulla sinistra, in cui il senatore AZ era solito tenere l'arma; e ne riportava, ancora, l'ulteriore commento: Ma non in faccia aggiungere altro. Io gli ero amico e lo avevo caldamente sconsigliato dal girare in quel modo per il Senato. Poi non capisco: possibile che non ci siano rilevatori di oggetti metallici, all'ingresso, in grado di "percepire" queste cose? Ne devo parlare con SC.
A seguito di querela presentata dal AZ, EN LL era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Monza, del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in concorso con il giornalista IA Federico, mentre il direttore del quotidiano, Vittorio Feltri, era imputato a sua volta di omesso controllo sul contenuto dell'articolo in questione.
Con sentenza del 2 ottobre 1997, il Tribunale di Monza riteneva che, alla luce delle acquisite risultanze di causa (la circostanza che lo stesso giorno dell'intervista lo EN avesse presentato denuncia-querela per i fatti riferiti;
le dichiarazioni della stessa parte civile AZ MO che aveva riferito di gravi apprezzamenti di cui lo EN era stato fatto segno da parte di altri leghisti, per il dissenso espresso in merito alle decisioni del partito;
le dichiarazioni di un cronista parlamentare, Ettore La Serra, riguardo a precise minacce che proprio il AZ aveva rivolto allo EN nei giorni immediatamente precedenti l'intervista), fosse da ritenere raggiunta la prova della verità del racconto dell'imputato riguardo alle minacce profferite dalla parte civile. Rimaneva, invece, sfornita di prova la specifica circostanza relativa all'abitudine del AZ di girare armato all'interno di ZO AD, che costituiva condotta illecita ulteriore rispetto alle minacce, in quanto vietata da precise disposizioni del regolamento interno del Senato.
Interrogato sul punto, nel corso dell'esame dibattimentale, il AZ aveva riferito di essere titolare di regolare porto d'armi e di portare con sè l'arma ogni qual volta si recava a Roma per le sedute parlamentari, soggiungendo, però, che era solito lasciare la pistola all'interno del proprio ufficio sito nel ZO dei Beni Spagnoli.
Nondimeno, ad avviso del giudice di prime cure, il fatto specifico riferito (e cioè che il AZ girasse armato all'interno di ZO AD, che è luogo fisicamente individuato e separato dai locali ove era situato l'ufficio del senatore AZ) avrebbe dovuto essere dimostrato specificamente. Di talché, indubbio il tenore gravemente diffamatorio dell'affermazione, era consequenziale condannare lo EN per il reato ascrittogli, con la pena ritenuta di giustizia. Quanto agli altri imputati, l'articolista doveva essere mandato assolto per avere esercitato il diritto di cronaca, avendo riportato fedelmente il contenuto dell'intervista, e da tale assoluzione derivava poi quella del direttore del quotidiano, in ordine all'imputazione a lui specificamente ascritta. Pronunciando sul gravame interposto nell'interesse dello EN, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado, opinando, in ordine allo specifico punto in questione, che le parole dello EN non potevano essere state equivocate dall'intervistatore, avendo egli fatto specifico riferimento ai locali del Senato nei quali il AZ era solito portare l'arma, tanto da esprimere meraviglia per il fatto che il sistema rilevatore di metalli sito all'ingresso di quei locali non ne rilevasse la presenza.
Avverso tale sentenza, il difensore dello EN propone ora ricorso per cassazione che affida ai motivi indicati in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art.606, comma primo, lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della sentenza, nella parte in cui ha immotivatamente ed ingiustificatamente attribuito valenza diffamatoria alle affermazioni di EN LL.
Assume, in proposito, il ricorrente che la portata complessiva delle dichiarazioni, mai smentite, dello stesso EN fosse stata sostanzialmente travisata dai giudici di merito, che avevano conferito un senso inappropriato a quelle affermazioni, come se volte a presentare il AZ in veste di senatore pistolero che, nell'aula parlamentare, fosse solito intimorire gli avversari politici ricorrendo ad una vera e propria arma, anziché alla sola consentitagli, e cioè a quella della ragione. In realtà, l'intervistato aveva inteso solo riferire di un'abitudine assai discutibile del collega senatore, e cioè quella di portare un'arma non già nell'aula senatoriale, ma genericamente nei locali del Senato, a parte il fatto, riferito dallo stesso EN nel corso dell'esame dibattimentale, che un tempo l'ufficio del AZ era allocato proprio a ZO AD e, solo in seguito, era stato trasferito a ZO dei Beni Spagnoli.
- Il secondo motivo riguarda la violazione dello stesso art. 606, comma primo, lett. b), con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 68 Cost. ed al conseguente errore di diritto in ordine alla mancata applicazione della scriminante prevista dalla norma costituzionale. Censura, in buona sostanza, l'affermazione dei giudici di merito che avevano escluso che le prerogative costituzionali, spettanti ai parlamentari, potessero estendersi anche al contenuto delle interviste giornalistiche da loro rilasciate. - Il terzo motivo attiene alla violazione del menzionato art. 606, comma primo, lett. b), con specifico riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 599 comma, secondo, c.p. La doglianza riguarda, più esattamente, il mancato riconoscimento che le affermazioni dello EN potessero risultare in qualche modo scriminate perché profferite nello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui, rappresentato, in tutta evidenza, dalle gravi minacce che il AZ aveva, poco tempo prima, rivolto allo stesso imputato e la cui esistenza era stata ammessa dagli stessi giudici di merito.
2. - Nella griglia di prospettazione delle ragioni di censura non v'è dubbio che la seconda assuma rilievo pregiudiziale - al punto da imporne il preliminare esame - in quanto potenzialmente capace, ove accolta, di spiegare efficacia decisiva per l'esito dell'impugnativa.
La doglianza è però manifestamente infondata e va, dunque, disattesa.
Ed invero, nessuna norma dell'ordinamento giuridico, ne' tanto meno l'art. 68 Cost. nella nuova formulazione, consente di dilatare l'ambito delle rerogative del parlamentare sino a ricomprendere le interviste giornalistiche da lui rilasciate, quale che ne sia il contenuto. Ed infatti, anche a ritenere che l'esercizio del mandato parlamentare non debba intendersi circoscritto al solo ambito materiale istituzionalmente preposto allo svolgimento delle relative funzioni, la sfera delle guarentigie non può riguardare l'attribuzione di fatti particolari, lesivi dell'onorabilità di terzi, al di fuori di qualsivoglia nesso pertinenziale con l'esercizio delle ordinarie attribuzioni ordinamentali. Nel caso di specie, pur nel contesto di una vicenda squisitamente politica, riguardante però le vicende interne di un determinato partito, ai margini di una clamorosa decisione che aveva portato all'abbandono della compagine governativa, con riflessi decisivi sull'assetto della maggioranza e sulle sorti dello stesso governo, l'intervistato ha riferito di specifici fatti integranti ipotesi di reato a carico di altro parlamentare, nonché di altre condotte che, quantunque prive di rilevanza penale, erano nondimeno assai discutibili sul piano comportamentale, oltreché lesive di precise disposizioni regolamentari. Si era, dunque, obiettivamente al di fuori dall'area dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni. 3. - Appare viceversa fondata la prima ragione di censura, riguardante l'articolazione motivazionale dedotta a fondamento dell'impugnata pronuncia.
È, infatti, condivisibile la censura che imputa a siffatto contesto vizi logici di manifesta evidenza, tali da inficiare l'intero percorso argomentativo attraverso il quale i giudici di merito, con conforme statuizione, hanno ritenuto la responsabilità dello EN in ordine al reato di diffamazione a lui ascritto. In particolare, risulta decisamente illogica - e, ancor prima, arbitraria - l'esclusione del contenuto di verità in ordine alla riferita abitudine comportamentale del AZ di portare l'arma in ambito senatoriale. L'arbitrarietà attiene al denunciato travisamento dello spirito dell'intervista, che non era quello sostanzialmente inteso dai giudici di merito, e cioè l'intendimento di tratteggiare un'immagine fortemente negativa del parlamentare, nell'atto dell'esercizio, in contesto istituzionale, delle sue funzioni, quanto piuttosto il riferimento all'abitudine dello stesso di girare armato dentro ZO AD (secondo la stessa titolazione dell'articolo). Peraltro, nel complessivo tenore dell'intervista, il riferimento a siffatta condotta non aveva carattere di estemporaneità, del tutto avulso ed autonomo rispetto alla parte restante delle dichiarazioni (relative alle gravi intimidazioni e minacce che il AZ aveva usato nei confronti dell'intervistatore e per le quali i giudici di merito hanno concordemente escluso la punibilità dello EN in ragione della verità degli addebiti) - come sarebbe stato un qualunque gratuito riferimento ad una diversa ipotesi di illecito (quale, ad esempio, un abuso edilizio od una violazione del codice della strada) - ma aveva una sicura attinenza con i fatti denunciati. Ed infatti, il cenno all'abitudine comportamentale del AZ voleva essere, in tutta evidenza, una sottolineatura dei tratti caratteriali del parlamentare, di un suo modo di essere tendenzialmente incline alla violenza, espressa di fatto non solo nelle gravi intemperanze verbali, ma anche in una sistematica condotta di inutile ostentazione, del tutto inadeguata alla dignità dell'altissimo contesto istituzionale di cui faceva parte. Questo, e non altro, era lo spirito dell'intervista che i giudici di merito avrebbero dovuto cogliere, al di là della cavillosa puntualizzazione che non era stata offerta la prova specifica che il AZ portasse l'arma proprio all'interno di ZO AD, come se l'ufficio senatoriale - fosse esso allocato, o meno, entro quella struttura logistica - non fosse ambito pertinenziale deputato anch'esso allo svolgimento di attività strettamente connesse all'esercizio del mandato parlamentare. E che il senatore portasse la pistola, quanto meno in tali locali, costituiva fatto pacifico e conclamato, in quanto riconosciuto dalla stessa parte civile in sede di esame dibattimentale. 4. - La manifesta illogicità della motivazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato, si riverbera sull'intera struttura motivazionale, inficiandone la portata complessiva e determinando, pertanto, l'effetto annullatorio.
La ragione dichiarativa di siffatto giudizio conclusivo non può che essere quella del mancato rilievo della speciale esimente, perché il fatto - astrattamente riconducibile al paradigma della diffamazione - era in realtà giustificato dalla verità dell'addebito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2002