Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
ITALIA042 66 01 REPUBBLICA ITALIA LA C REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE іжен о боль Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio IANNOTTA R.G.N. 16310/98 Rel. Consigliere Cron. 3/06 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 1471 Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZ A sul ricorso proposto da: RA UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ACIO COPIE BALDO DEGLI UBALDI 272, presso lo studio dell'avvocato Rich opia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE FERDINANDO, che lo difende, giusta delega in RA 3000 per diritti L 27/3/01 atti;
IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro $13000 CANCELLERIA | TI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso lo studio dell'avvocato TIRONE MASSIMO, che la difende, giusta delega in atti;
0055411 controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 496/98 della Corte d'Appello di 1977 ROMA, depositata il 25/02/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio Richiesta copiaRichiesta copia esecutiva dal Sig. TIRONE VELLA;
per diritti L. 2000+ DI RA, difensore del udito l'Avvocato 12 GIU. 2001 IL CANCELLIERE ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Massimo TIRONE, difensore della resistente che ha chiesto l'inammissibilità O il LIRE 1500 rigetto del ricorso;
CANCELLE udito il P.M. in persona del Sostituto Procurat orei Generale Dott. Dario CAFIERO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 0407861 0407862 0407836 0407837 0407811 0407812 LIRE 1500 السند CANCELLERI 0407758 0407759 0407841 0407766 0407842 LIRE 1500 }{ 0407816 0407817 المستحق 0407767 0407791 -2- 0407792 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avvocato Bruno AF,con atto notificato il 18 gennaio 1991,citò, davanti al Tribunale di Roma, NI TI chiedendone la condan' na al risarcimento del danno che costui gli avrebbe causato screditan' do la propria opera di amministratore del condominio dell'edificio sito in via della Camilluccia n. 35. E,a sostegno della domanda,affermò che: a)-aveva subito il furto,denunziato ai carabinieri, del registro dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea condominiale,tra i quali vi как era quello della delibera del 28 novembre 1990,di approvazione del piano di ripartizione delle spese;
b)-il convenuto, pur essendo venuto a conoscenza della presentazione della denunzia,ne aveva preteso con in sistenza e anche con lettera, inviata per conoscenza agli altri condomi= ni, una copia,mettendo in dubbio la consumazione del reato. Il TI, costituitosi in giudizio, contestò il fondamento della doman- da asserendo di avere chiesto la copia della denunzia in quanto,come condomino, aveva il diritto di ottenerla e l'amministratore era obbliga= to a rilasciargliela,quale depositario del registro nel quale era contenu- to il verbale della deliberazione. Il Tribunale rigettò la domanda con sentenza del 23 giugno 1995,che, su impugnazione del soccombente, è stata confermata dalla Corte d'ap- pello di Roma,con pronuncia del 25 febbraio 1998, emessa nei confron ti di GH TI,erede del convenuto nel frattempo deceduto. Il AF ricorre per cassazione con quattro motivi illustrati con una memoria. La TI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DCECISIONE Con i quattro motivi del ricorso, tutti connessi,si denunzia il vizio di omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza im= pugnata,adducendosi che la Corte d'appello è incorsa nei seguenti er= rori: A.-ha escluso che, nell'incontro avvenuto tra il AF e il TI il primo avesse mostrato all'altro la copia della denunzia del furto,per= chè non ha applicato il criterio della verosimiglianza in base al quale avrebbe dovuto ritenere, invece,che,essendo stato tale incontro fissato proprio per discutere del furto, "l'amministratore, il quale aveva dichia- rato di avere fatto leggere la copia della denunzia al condomino,era più credibile di quest'ultimo che tale circostanza aveva negato”; B.-non ha considerato che il TI, chiedendo copia del verbale del' l'assemblea condominiale, aveva compiuto un atto emulativo, giacchè sapeva che l'amministratore non avrebbe potuto rilasciargliela,essen' do stato oggetto di furto il registro che la conteneva;
C.-non ha precisato se l'amministratore era stato inadempiente perché non aveva rilasciato copia del verbale della deliberazione assemblea= 2. re oppure quella della denunzia del furto;
D.-ha affermato che la prova dell'impossibilità del proprio adempi= mento incombeva all'amministratore,pur avendo ritenuto che per il ri- spetto dal medesimo dovuto alla propria consorte, che aveva de= nunziato il furto dell' automobile in cui era stato lasciato il regi= " stro delle deliberazioni assembleari,potevano coprirsi con un omissis le parti della denuncia riferite a cose personali della donna"; E.-non ha tenuto presente che copia della denunzia del furto poteva essere rilasciata solo a richiesta del denunciante (nella specie la mo= glie dell'amministratore, che aveva denunziato il furto dell'autovettura e delle cose in essa contenute); F.-non ha ravvisato l'intento denigratorio del TI, in base a sem= plici congetture (l'avere ritenuto che gli altri condomini si erano asso= ciati alla sua condotta, chiedendo anche loro copia della denunzia del furto all'amministratore; "l'essere comune l'interesse dei condomini di valutare il comportamento dell' amministratore anche ai fini di una eventuale revoca del mandato"); G.-ha respinto immotivatamente il motivo di gravame con cui si era criticata la decisione di primo grado per essersi con essa ordinata la cancellazione di alcune espressioni contenute nella citazione introdut' tiva del giudizio ("L' insolenza aggressiva e saccente dello stesso,e "squallidi tentativi di coercizione psichica del deducente").
3. M U P A R E N O I Z A Il ricorso è infondato. L La Corte d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado di ri getto della domanda risarcitoria proposta dal AF, avendo escluso che la richiesta del TI di una copia della denunzia del furto del registro contenente il verbale della deliberazione assembleare costi= tuisse un atto denigratorio della sua persona. E ha giustificato questo suo convincimento osservando che:a)-il TI,quale condomino as- sente in assemblea, aveva il diritto a una copia della deliberazio= ne e, quindi, in sua mancanza,a una copia della denunzia del furto del registro in cui era contenuto il verbale di essa;
b)-il AF,essendo per la sua qualità di amministratore il depositario degli atti del Condo= minio, era obbligato a consegnare al richiedente TI,la copia della denunzia del furto, non potendo limitarsi a dichiarare di non essere in grado di rilasciargli copia del verbale dell'assemblea perché rubato;
c)-lo stesso AF non aveva dato la prova,su di lui incombente, di avere fatto almeno visionare la denunzia di furto al TI, il quale della consumazione del reato poteva lecitamente dubitare;
d)-la comunicazione agli altri condomini della lettera di richiesta all'ammi= nistratore della copia della denunzia del furto non era espressione di intento denigratorio, avendo tutti costoro "il comune interesse alla va= lutazione del comportamento del AF anche ai fini di un'eventua- le revoca del mandato";d)-il rispetto del AF per la sfera persona- 4. UPA le della propria consorte, che aveva presentato la denunzia di furto del' l'automobile, nella quale si trovava il registro del verbale dell'assem= blea,poteva essere garantito "coprendo con un omissis le parti della denunzia riferite a cose personali della donna”. Ora questo giudizio, di cui con tutte le censure esposte si sollecita il riesame,si risolve in un apprezzamento dei fatti della causa,istituzional mente riservato ai giudici del merito, ed è incensurabile in sede di le= gittimità,perché risulta sorretto da una motivazione esauriente,logica e пи : immune da errori di diritto. Pertanto deve rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente a rimbor= sare le spese del giudizio di cassazione alla controparte. 40000 P. T. M. 290000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. Liquida dette spese in lire.
4.676.600 di cui quattro-milioni-cinquecento - mila di onorari d'avvocato. Roma I° dicembre 2000. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott A.Iannotta) (dott.A. Vella) JaneJamis y цитата IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania ACANCELLERIA 2/3 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Serie 46 MAG 200MA 2 UFFICIO DELLE ENTRATE Registrato in data 23124 versate S. 290.000 al n. NT (lire p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI Il Responsabile Servizio Alli diskari (Dr. M. RACCICHINI)