Sentenza 25 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11536 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI* 15 36 / 0 3 Oggetto SEZI NE L VOI Lavoro ...... Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 6715/01 Consigliere Cron. 25441 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere Ud. 07/02/03 Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AN UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GIGANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MESSINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato | in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio ..... --- dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e 2003 difende, giusta delega in atti;
815 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 245/00 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 08/03/00 R.G. N. 570/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 6715/2001 r.g.n. ud. 7 febbraio 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 5/6/96 IL Bruno, premesso che era stato collocato in pensione quale dipendente delle Ferrovie dello Stato in data 31/5/95 e che in sede di liquidazione della buonuscita non erano state computate alcune indennità che concorrevano a formare in modo fisso e continuativo la sua normale retribuzione, chiedeva che la Società datrice di lavoro fosse condannata al pagamento della somma complessiva di L. 59.953.537 oltre rivalutazione ed interessi. Ritualmente costituitasi la S.p.A. Ferrovie dello Stato, svolgeva alcune eccezioni di carattere preliminare e/o pregiudiziale e, nel merito, contrastava la domanda, deducendo che la materia de qua doveva essere regolata unicamente sulla base delle disposizioni del C.C.N.L. dei ferrovieri 1990/1992, siccome fatte salve in virtù della disposizione di cui all'art. 2120, secondo comma, c.c. ed in base alle quali si doveva escludere la possibilità della inclusione delle voci retributive di cui al ricorso in quanto non ricomprese nella "retribuzione normale" prevista dall'art. 35 del suddetto contratto. La difesa della società deduceva inoltre la non stabilità, continuità ed obbligatorietà delle prestazioni corrispondenti agli elementi contributivi esposti nei conteggi allegati al ricorso;
contestava infine il quantum della avversa pretesa perchè non provata. All'udienza del 23/07/1998 la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza depositata in data 27/7/98 la domanda dell'attore veniva rigettata con la compensazione delle spese di causa. Con atto di appello del 18/5/99, il ricorrente ha proposto gravame avverso la suddetta sentenza, riproponendo sostanzialmente le difese svolte in primo grado ed in particolare lamentando la mancata applicazione della disciplina di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. e la 6715/2001 r.g.n. 3 ud. 7 febbraio 2003 mancata assunzione delle prove dedotte dal ricorrente al fine di dimostrare la natura delle prestazioni lavorative cui si riferiscono le indennità delle quali si chiede il calcolo ai fini della liquidazione della buonuscita, essendo stato messo in dubbio dal Giudice di primo grado che dette prestazioni abbiano il carattere della continuità, fissità e non occasionalità; e ciò pure affermando il convincimento della applicabilità degli artt. 2120 e 2121 c.c., tranne nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, non vi sia una espressa volontà contrattuale contraria. Si costituiva la società FF.SS. S.p.a. la quale ribadiva da parte sua tutte le eccezioni svolte nell'ambito del giudizio di primo grado, concludendo per il rigetto del ricorso in appello. L'adito tribunale di Civitavecchia con sentenza in data 8/1/2000 rigettava l'appello proposto dal dipendente, compensando integralmente le spese del grado. Ricorre per cassazione il dipendente con tre motivi di impugnazione. La società intimata si è costituita resistendo con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2120, 2121 c.c. e del principio dell'onnicomprensitià della retribuzione. Erroneamente il Tribunale di Civitavecchia ha ritenuto di applicare al caso di specie il principio della c.d. riserva di legge per affermare la impossibilità della applicazione della disciplina prevista dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. al rapporto di lavoro e quindi al trattamento relativo all'indennità di buonuscita;
ciò in contrasto con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in subiecta materia. In particolare il ricorrente deduce che il principio della omnicomprensività della base di calcolo delle indennità di fine rapporto è stato affermato da ripetute sentenze della Corte Costituzionale e che le leggi n. 75 del 1980 e n. 87 del 1984 che hanno allargato la base 6715/2001 r.g.n 4 ud. 7 febbraio 2003 di calcolo della indennità di buonuscita sono effetto della sollecitazione del giudice delle leggi ad uniformare nel senso della omnicomprensività la base di calcolo. Rileva poi che nella contrattazione collettiva dei ferrovieri non è dato rinvenire alcuna pattuizione in deroga al principio della omnicomprensività. Con il secondo motivo denunciando l'erronea interpretazione dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973 ed il vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) il ricorrente lamenta che, essendo al momento del collocamento a riposo un lavoratore privato, non siano stati applicati i principi di determinazione della base di calcolo previsti dalla normativa privatistica. Con il terzo motivo si prospetta l'illegittimità costituzionale degli artt. 14 1. n.829 del 1973, n.210 del 1985 e n.537 del 1973 che fanno si che nell'ambito della stessa azienda vi siano trattamenti altamente differenziati e percio' palesemente discriminatori a seconda del momento di collocamento a riposo in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità ed equità di cui agli artt.3, 36 e 38 Cost.. 2. Il ricorso -nei suoi tre motivi che possono essere trattati congiuntamente è infondato. La questione è già stata esaminata più volte da questa Corte (recentemente cfr. Cass. 11 febbraio 2002 n. 1936, Cass. 27 ottobre 2000 n. 14223) adita a seguito di impugnazione di altre sentenze del medesimo tribunale di Civitavecchia, ed è pervenuta ad affermare il seguente principio di diritto: Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo stipendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo dell'indennità risulti ampliata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa) e del 6715/2001 r.g.n. 5 ud. 7 febbraio 2003 susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994), posto che la necessità di un tale intervento (analogo a quello concernente l'inclusione della tredicesima) esclude la vigenza di un principio di onnicomprensività o l'introduzione di un analogo principio da parte della stessa Corte costituzionale;
nè, d'altra parte, una eventuale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data del 31 dicembre 1995 susciterebbe dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Costituzione, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto>>. In particolare questa Corte nelle citate pronunce ha rilevato che il legislatore è intervenuto con le leggi n. 75 del 1980 e n. 87 del 1994 per includere nel computo tredicesima ed indennità integrativa speciale e la necessità di questo intervento esclude la vigenza nella materia di un principio di omnicomprensività o che esso sia stato affermato dalla Corte costituzionale. Il giudice delle leggi, con la sentenza n. 243 del 1993 con la quale dichiarò la illegittimità delle norme che prevedevano la esclusione della indennità integrativa della buonuscita, ha premesso che la valutazione comparativa delle varie indennità di fine rapporto va fatta sul risultato complessivo dei vari meccanismi e non poteva limitarsi a singole disposizioni. Non ha pertanto emesso una sentenza additiva che ampliasse con l'inclusione delle indennità integrativa speciale nella base di calcolo, ma, con una pronuncia non autoapplicativa, ha preferito rimettere al legislatore l'adeguamento dell'indennità, sul rilievo che siffatta operazione avrebbe potuto introdurre disparità di segno opposto a quella denunciata. -Parimenti quanto ancora alla giurisprudenza di questa Corte - Cass. 18 aprile 2000 n. 5042 ha anche posto in evidenza come l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle ferrovie dello stato, che era prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'opera ex 1. n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie dello Stato, dev'essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 1. 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle ferrovie dello stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione. 6715/2001 r.g.n. 6 ud. 7 febbraio 2003 f εες Ν 1-8-11 35011 Μ α O N SNES IN OLLING O VSSV VS S INDO VO O Ia 'OTTO 10 VISOKI VO Per quanto poi riguarda l'eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrente, deve ritenersene la manifesta infondatezza ribadendo quanto già affermato da Cass. 27 ottobre 2000 n. 14223 cit., che, in riferimento alla medesima eccezione, ha rilevato (in sintonia peraltro con la giurisprudenza costituzionale) che, qualora, per effetto di modifiche normative o di una diversa organizzazione del lavoro, si succedano nel tempo, in relazione ad una stessa posizione lavorativa, trattamenti retributivi diversi non può dedursene l'illegittimità per violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., in quanto tale principio presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo e non può, pertanto, essere invocato quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate.
3. Non sussistendo ragioni - nè la difesa del ricorrente ne ha allegata alcuna - per discostarsi da tale orientamento, il ricorso deve essere respinto. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro27,00 (voutsette /00) oltre euro milletrecento (1.300) per onorari, nonché spese generali, IVA e CAP.. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore (Ettore Mercurib), (Giovanni Amoroso) Pakun.\ шокон би IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A oggi,.25 LUG. 2003 EM IL CANCELLIERE 6715/2001 r.g.n. 7 ud. 7 febbraio 2003