Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
In materia di scarichi produttivi non è depenalizzato quello effettuato in fognatura, poiché la legge 172 del 1995 non ha apportato sostanziali modifiche alla legge 319 del 1976, che continua ad applicarsi a tutti gli scarichi, ossia agli scarichi di qualsiasi tipo di cui all'art. 1 legge citata, compresi quelli pubblici e relativi alle pubbliche fognature. Permane, quindi, il principio del controllo preventivo per tutti gli scarichi ai sensi dell' art. 9, ultimo comma, essendo irrilevante che tra i corpi recettori non sia indicata espressamente la fognatura, poiché la norma richiama le acque menzionate dall'art. 1 della legge stessa, quindi, anche i corpi recettori intermedi, tra i quali rientra la fognatura; sicché l'obbligo di autorizzazione per tutti gli scarichi da insediamento produttivo comprende anche quelli effettuati in tale sito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1998, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 27.11.1998
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 3657
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere N. 19369/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA SC, nato in [...] il [...] e da OL RC, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 10.03.1998 con cui è stata ridotta la pena loro inflitta dal Pretore di Verbania per il reato di cui all'art. 21 legge n. 319/1976;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 10.03.1998 la Corte di Appello di Torino riduceva la pena inflitta nel giudizio di primo grado a TA SC e OL RC per avere aperto un nuovo scarico in fognatura da insediamento produttivo senza avere richiesto la prescritta autorizzazione.
Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati denunciando:
- violazione ed erronea applicazione degli art. 42 e 47 cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
- violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
Il ricorso non è puntuale poiché la doglianza relativa all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato è destituita di fondamento, avendo i giudici di merito accertato, con congrua motivazione, che gli imputati, contitolari di un insediamento produttivo, non erano in possesso di autorizzazione, neppure richiesta, allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal loro impianto e che gli stessi sicuramente non versavano in una situazione di ignoranza scusabile della legge penale. Non legittimava, infatti, la dedotta buona fede, l'eseguito sopralluogo della USL a fini sanitari in data 11.01.1985, ne' il possesso della certificazione USL in data 6.02.1985, riguardante la precedente gestione dell'impianto, avendo i ricorrenti violato, quanto meno per negligenza, l'obbligo, gravante sii chi esercita professionalmente un'attività produttiva che necessita di autorizzazioni amministrative, di informazione e di osservanza di tutte le norme che regolano lo svolgimento dell'attività intrapresa. Nella specie, l'inescusabilità dell'errore conseguiva dalla incongruenza della prodotta documentazione, chiaramente inidonea a costituire la prescritta autorizzazione per lo scarico dei reflui sia perché rilasciata al precedenti gestori dell'impianto sia perché riguardante solo l'idoneità di locali sotto il profilo igienico sanitario, competendo ad altri organi la verifica della compatibilità degli scarichi ed il rilascio dell'autorizzazione. Circa la configurabilità del reato, va puntualizzato che, in materia di scarichi produttivi, non è depenalizzato quello effettuato in fognatura poiché la legge n. 172/1995 non ha apportato sostanziali modifiche alla legge Merli, che continua ad applicarsi "a tutti gli scarichi", ossia agli scarichi di qualsiasi tipo di cui all'art. 1 della legge citata, compresi quelli pubblici e relativi alle pubbliche fognature, come ritenuto dal prevalente indirizzo di questa Corte (per ultimo, Sez. 111 n. 2697, 30.10.1997, Campanelli;
n.3462, 17.12.1997, Biondi).
Permane, quindi, il principio del controllo preventivo per tutti gli scarichi ai sensi dell'art. 9, ultimo comma ("tutti gli scarichi debbono essere autorizzati"), temperato dall'intervenuta depenalizzazione delle ipotesi di scarico senza autorizzazione da insediamento civile, essendo irrilevante che tra i corpi ricettori menzionati non sia indicata espressamente la fognatura poiché la norma richiama le acque menzionate dall'art. 1 della legge stessa e, quindi, anche i corpi ricettori intermedi, tra i quali rientra la fognatura, sicché l'obbligo di autorizzazione per tutti gli scarichi da insediamento produttivo comprende anche quelli effettuati in tale sito.
La natura permanente del reato de quo è collegata alla persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risulti provato il rilascio del titolo abilitativo da parte della competente P.A.
Non è, quindi, intervenuta prescrizione, non risultando che, dopo l'accertamento della violazione, l'impianto produttivo non abbia più funzionato o che sia intervenuta l'autorizzazione, sicché deve ritenersi, anche alla luce dell'asserita liceità della condotta in forza della prodotta certificazione USL, che la condotta omissiva la ulteriormente protratta e che la permanenza sia cessata alla data della sentenza di condanna di primo grado.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999