Sentenza 28 ottobre 1998
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 si configura in tutti quei casi in cui l'impresa appaltatrice esaurisce la propria prestazione nella messa a disposizione di manodopera alle sue dipendenze, ponendo in essere un appalto di mere prestazione di lavoro, che è vietato, anche se si tratti di società cooperative, la cui caratteristica essenziale è l'assunzione diretta della funzione imprenditoriale da parte dei lavoratori. Nè la legge 1369 è stata abrogata da quella del 24 giugno 1997 n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, la quale, nell'introdurre il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nei casi espressamente previsti, ne ha richiamato, all'art. 10, le norme sanzionatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 12943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12943 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Savignano Presidente del 28.10.1998
1. Dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. N.3258
3. Dott. Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo Grillo Consigliere N.19575/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulle impugnazioni proposte da NE ID, nato a [...] il [...], NI IO, nato a [...] il [...], GE AN, nato a [...] il [...], TI LD, nato a [...] l'[...], NI IE, nato a [...] il [...] e da AC DI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Pretore di Trieste in data 2.06.1997 con cui sono stati condannati alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli art. 1 e 2 legge n. 1369/1960;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi e la nota difensiva del NI;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Mano Fraticelli, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
osserva
Con sentenza del 2.06.1997 il Pretore di Trieste condannava NI IO, GE AN, TI LD, NI IE e AC DI alla pena dell'ammenda per avere affidato in appalto alla Cooperativa I. T. C. gestita da NE ID, anch'egli condannato, l'esecuzione delle mere prestazioni di lavoro di numerosi operai.
Riteneva in fatto, alla stregua dei libri paga e matricola delle fatture rilasciate, delle dichiarazioni dell'ispettore del lavoro e dei singoli soci, che la Cooperativa, gestita dall'NE, avesse fornito manodopera alle ditte NI, GE, TI, NI e AC e che i soci avessero lavorato sotto la direzione dei titolari delle suddette ditte e con mezzi da questi forniti svolgendo attività rientranti in quella propria dell'impresa avente ad oggetto il commercio di prodotti ortofrutticoli e di fiori recisi. Puntualizzava che, attese le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, i predetti dovevano essere considerati lavoratori dipendenti e, quindi, retribuiti dagli effettivi datori di lavoro, sicché l'intermediazione era finalizzata all'elusione dei minimi salariali e degli oneri previdenziali ed assicurativi. Proponevano appelli, nonché ricorsi per Cassazione gli imputati deducendo:
NI, NI, GE, TI, AC
che i lavoratori, retribuiti con regolare fattura dalla ITC, non erano alle dipendenze dei singoli datori di lavoro appaltanti poiché prestavano la propria attività in capo alla stessa cooperativa che organizzata autonomamente il lavoro dei soci assumendo il rischio d'impresa.
Il pretore aveva omesso di verificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, sicché, difettando i titolari delle ditte di potere direttivo, disciplinare ed organizzativo sul soci lavoratori, non era ravvisabile il reato contestato. Mancava l'elemento psicologico del reato per l'insussistenza della volontà di eludere norme imperative poste a tutela della prestazione di lavoro, risultando che i soci venivano retribuiti dalla Cooperativa e che erano stati regolarmente pagati i contributi previdenziali d assistenziali.
Lamentavano, inoltre, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.
NE
che egli era soltanto il legale rappresentante della Cooperativa, mentre l'organizzazione dei mezzi necessari, il relativo rischio d'impresa e le direttive facevano capo ai singoli soci, sicché doveva escludersi che egli li avesse avviati al lavoro. Mancava l'elemento psicologico del reato per l'insussistenza della volontà di eludere norme imperative poste a tutela della prestazione di lavoro, risultando che i soci venivano retribuiti dalla Cooperativa e che erano stati regolarmente pagati i contributi previdenziali ed assistenziali.
Lamentava, inoltre, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.
Chiedevano l'accoglimento delle impugnazioni.
Va, anzitutto, rilevato che i proposti appelli sono ammissibili ai sensi dell'art. 568 n. 5 c.p.p. e che i reati ascritti agli imputati NI e NI, accertati, rispettivamente, il 31.05.1995 ed il 28.02.1995, sono estinti per prescrizione perché è decorso il termine massimo triennale.
Per tali imputati la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
I ricorsi proposti dagli altri imputati sono infondati perché censurano in fatto e con apodittici rilievi la decisione impugnata che ha congruamente valutato le acquisizioni processuali. Il reato di cui all'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 si configura in tutti quei casi in cui l'impresa appaltatrice esaurisce la propria prestazione nella messa a disposizione di manodopera alle sue dipendenze, ponendo in essere un appalto di mere prestazioni di lavoro che è vietato, anche se si tratti di società cooperative la cui caratteristica essenziale è l'assunzione diretta della funzione imprenditoriale da parte dei lavoratori.
Pertanto, non colgono nel segno le enunciazioni in fatto delle difese, del tutto avulse dal dati processuali menzionatì in sentenza, che ha accertato che le suddette ditte, aventi ad oggetto il commercio di prodotti ortofrutticoli, si sono avvalse delle mere prestazioni di lavoro di numerosi lavoratori e cioè dei soci della Cooperativa I.T.C. dalla quale venivano retribuiti. Costoro, secondo la corretta motivazione del pretore che sfugge alle generiche doglianze difensive, hanno lavorato sotto la direzione degli imputati GE, TI e AC con mezzi da costoro forniti svolgendo attività rientranti in quella propria delle imprese e sono stati stabilmente impiegati nella normale attività delle ditte, sicché, per le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essi hanno operato come lavoratori dipendenti. Non sussiste quindi il dedotto vizio di violazione di legge, essendo la sentenza, sul punto, congruamente motivata ed esente da vizi logico-giuridici anche in ordine all'ulteriore doglianza dell'NE per essere stato erroneamente qualificato gestore della Cooperativa, poiché è stato accertato, alla stregua della visura camerale e delle dichiarazioni dei soci, che egli era legale rappresentante della Cooperati a ed avviava i soci al lavoro esercitando i poteri di gestione propri del Consiglio di amministrazione.
La legge n. 1369 non è stata abrogata da quella n. 196 del 24 giugno 1997, in materia di promozione dell'occupazione, la quale, nell'introdurre il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nel casi espressamente previsti, ne ha espressamente richiamato, all'art. 10, le norme sanzionatorie per l'inosservanza, riscontrabile nel caso in esame, dei requisiti soggettivi dei fornitori delle prestazioni di lavoro e delle disposizioni intese ad allineare lo schema del nuovo contratto alle garanzie previste mi favore dei lavoratori in tema di rapporto di lavoro dipendente. In materia contravvenzionale non può essere invocata la buona fede quando l'errore non incide sul fatto, ma derivi da ignoranza o erronea interpretazione della legge penale.
Nella specie, non è ravvisabile ignoranza inevitabile perché gli imputati, se diligenti, sarebbero stati in condizione di conoscere la normativa inerente l'attività imprenditoriale intrapresa.
La motivazione è congrua sia in riferimento alla determinazione della pena pecuniaria, stabilita in base all'entità delle violazioni commesse da ciascun imputato, desumibile dal verbali di accertamento in atti, e tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sia in riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena all'NE, per gli ostativi precedenti penale, ed agli altri imputati, in considerazione della "natura pecuniaria della pena inflitta".
Il rigetto del ricorso comporta condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reati ascritti agli imputati NI e NI perché estinti per prescrizione.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti NE, GE, TI e AC in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 28 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998