Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 12943
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Sentenza 28 ottobre 1998

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Il reato di cui all'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 si configura in tutti quei casi in cui l'impresa appaltatrice esaurisce la propria prestazione nella messa a disposizione di manodopera alle sue dipendenze, ponendo in essere un appalto di mere prestazione di lavoro, che è vietato, anche se si tratti di società cooperative, la cui caratteristica essenziale è l'assunzione diretta della funzione imprenditoriale da parte dei lavoratori. Nè la legge 1369 è stata abrogata da quella del 24 giugno 1997 n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, la quale, nell'introdurre il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nei casi espressamente previsti, ne ha richiamato, all'art. 10, le norme sanzionatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 12943
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12943
    Data del deposito : 28 ottobre 1998

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