Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro equitativo per la liquidazione dell'indennizzo - valutato sulla base delle conseguenze personali e familiari subite - è funzionale alla modulazione concreta dello stesso all'interno del rapporto tra i parametri aritmetici previsti, ma non consente al giudice di superare il tetto massimo della liquidazione, scaturente dai parametri aritmetici; nell'ambito di tali parametri, la durata massima della custodia cautelare è stata richiamata in riferimento al termine massimo previsto in astratto (termine che ai sensi dell'art. 303, comma quarto, cod.proc.pen. è di sei anni) e non a quello previsto per il reato per il quale il soggetto avente diritto all'indennizzo sia stato ingiustamente detenuto.
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione estradizionale, quale colpa? (Cass. 2678/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 23211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23211 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 10/02/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 174
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 31356/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DE, n. a Reggio Calabria il 24.2.1972;
avverso l'ordinanza 3.12.2002 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
IN DE fu arrestato il 19.7.1995, in quanto imputato dei delitti di omicidio e associamone mafiosa, e scarcerato l'1.6.1998, poiché assolto dalla Corte di Assise di Reggio Calabria con sentenza in pari data (divenuta irrevocabile il 27.1.2000).
Lo stesso IN propose istanza di riparazione per ingiusta detenzione, con riferimento ai 1017 giorni trascorsi in carcere e - avendo chiesto anche l'Avvocatura dello Stato che ne venisse affermato il diritto - la Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 26.10.2000, liquidò in suo favore la somma di lire 130 milioni.
Sul ricorso proposto dal difensore del IN, la 4^ Sezione di questa Corte Suprema, con sentenza del 17.10.2002 (ex. 7.5.2002) annullò con rinvio l'ordinanza medesima, rilevando che:
a) le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover disancorare la liquidazione dell'indennizzo spettante per ingiusta detenzione da criteri e/o parametri rigidi ed aritmetici, dovendo la stessa essere affidata a criteri equitativi che tengano conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche (e non in via marginale) delle "conseguenze personali e familiari" scaturite dalla privazione della libertà di cui parla l'art. 643, 1^ comma, c.p.p. in tema di riparazione dell'errore giudiziario;
b) allorquando la somma assegnata a titolo di riparazione si discosta in misura assai rilevante da quella che si può ottenere in base al parametro rappresentato dal collegamento tra somma massima posta a disposizione dal legislatore, durata massima, in astratto possibile, della custodia cautelare e durata dell'ingiusta detenzione patita, giudici devono spiegare adeguatamente le ragioni in base a cui hanno deciso di liquidare in quella misura l'indennizzo dovuto;
c) trattandosi di un provvedimento equitativo, non si esige la precisa specificazione di ogni voce di danno, ne' del quantum attribuito al ricorrente per ogni tipo di pregiudizio;
occorre, tuttavia che la motivazione non si risolva in enunciazioni apodittiche o sostanzialmente generiche;
d) in base alla decisione delle Sezioni Unite n. 14 del 9.5.2001, va tenuto conto, nel calcolo, del periodo massimo di custodia cautelare previsto dall'art. 303, 4^ comma - lett. c), c.p.p.. In sede di rinvio la Corte di Appello di Reggio Calabria - con ordinanza del 13.12.2002 - ha proceduto a nuova e diversa liquidazione ed ha fissato "forfetariamente ed equitativamente" l'importo complessivamente dovuto per equa riparazione nella somma complessiva di 100.000,00 euro, affermando che:
- non poteva condividersi la pretesa del richiedente di computare una prima voce di indennizzo secondo parametri matematici, in ragione di euro 235,82 per ogni giorno di custodia (importo unitario calcolato dividendo il tetto massimo di euro 516.457,00 per 2.190 giorni, ovvero 6 anni, di durata massima della custodia) sia perché la liquidazione non può effettuarsi secondo parametri matematici, sia perché "la durata massima della custodia cautelare non è di 6 anni bensì di nove anni, per il combinato disposto degli arti 303, comma 4 e 304, comma 6, c.p.p.";
- non poteva quantificarsi m oltre 77.000,00 euro la somma rapportata alle voci di danno diverse dall'importo delle retribuzioni non percepite.
Avverso questo secondo provvedimento ha proposto nuovamente ricorso il IN, il quale ha eccepito l'illegittimità della liquidazione dell'indennizzo per il mancato rispetto dei principi di diritto fissati da questa Corte Suprema nella sentenza di annullamento del 7.5.2002.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 9.5.2001, n. 14, Caridi - hanno affermato il principio di diritto secondo cui "in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 4 - lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di vantazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito".
2. La 4^ Sezione di questa Corte - con la sentenza di rinvio del 7.5.2002 - ha affermato che:
- le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover disancorare la liquidazione dell'indennizzo spettante per ingiusta detenzione da criteri e/o parametri rigidi ed aritmetici, dovendo la stessa essere affidata a criteri equitativi che tengano conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche (e non in via marginale) delle "conseguenze personali e familiari" scaturite dalla privazione della libertà, di cui parla l'art 643, 1^ comma, c.p.p in tema di riparazione dell'errore giudiziario;
- va tenuto conto, nel calcolo, del periodo massimo di custodia cautelare previsto dall'art. 303, 4^ comma - lett. c), c.p.p.. 2.1 La prima affermazione - secondo le argomentazioni svolte dalla decisione delle Sezioni Unite alla quale si è conformata detta sentenza di rinvio - significa che (entro il tetto dell'entità massima detta liquidazione, normativamente fissato):
- il legislatore non ha prescritto al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, "lasciandogli al contrario - s'intende entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto";
- "nulla vieta, però, al giudice, nell'esplicazione del suo potere discrezionale, di gestire lo spazio riconosciutogli dalla legge come ritiene più consono alle particolari caratteristiche della vicenda, procedendo, ove gli sembri che ciò possa produrre un effetto più favorevole e remunerativo, specie sul piano morale, per il richiedente, alla ideale divisione del fondo disponibile in più parti, in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse voci di danno elaborate dall'art. 643 c.p.p.". Il riferimento all'equità si traduce, in detta prospettiva, nell'attribuzione al giudice di un più vasto potere di apprezzamento per la soluzione del caso concreto, ma non in funzione additiva rispetto al parametro aritmetico, e la massima indennità giornaliera va tenuta presente dal giudice di merito come parametro per modulare concretamente l'indennizzo in relazione alle specifiche conseguenze personali e familiari patite dall'istante per effetto dell'ingiusta detenzione.
Su tale base obiettiva di partenza il giudice può apportare equitative variazioni, purché enunci nella motivazione le specifiche circostanze che, in relazione al caso concreto, possono avere rilevanza a tal fine.
L'art. 314 c.p.p., infatti, deve essere letto in maniera che il dato aritmetico non pregiudichi una valutazione equitativa globale che tenga conto anche, e non marginalmente, delle conseguenze sociali, personali e familiari derivate dalla privazione della libertà.
2.2 La seconda affermazione significa che il criterio che regola la proporzionalità "tempo di detenzione - indennizzo" deve fare riferimento alla durata massima della custodia cautelare prevista in astratto dalla legge (che, ai sensi dell'art. 303, 4^ comma, c.p.p., è di sei anni) e non già a quella prevista per a reato per cui il soggetto richiedente l'indennizzo sia stato accusato in concreto. Le Sezioni Unite hanno rilevato che tale principio è sonetto da due ragioni:
- anzitutto, il "riferimento al termine complessivo di custodia cautelare stabilito dalla legge per il reato in concreto addebitato all'imputato finirebbe per premiare chi sia stato ingiustamente recluso per un fatto meno grave e abbia, correlativamente, dovuto sopportare conseguenze di portata minore rispetto a quelle subite da una persona accusata di un'azione criminosa particolarmente riprovevole e infamante con rilevanti danni alla vita privata e di relazione";
- in secondo luogo, perché "un corretto rapporto può stabilirsi soltanto tra termini omogenei, sicché se uno di questi è costituito dal limite massimo stabilito, in via generale e astratta, dal legislatore per l'entità della liquidazione, l'altro non può che essere della stessa natura, svincolato anch'esso, quindi, dal caso concreto".
3. L'ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi anzidetto, stabiliti dalla 4^ Sezione con la sentenza del 7.5.2002. Essa deve essere quindi annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per una nuova delibazione che tenga conto dei formulati rilievi.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 314, 315, 346, 611 e 623 c.p.p.;
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004