Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 23211
CASS
Sentenza 10 febbraio 2004

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Massime1

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro equitativo per la liquidazione dell'indennizzo - valutato sulla base delle conseguenze personali e familiari subite - è funzionale alla modulazione concreta dello stesso all'interno del rapporto tra i parametri aritmetici previsti, ma non consente al giudice di superare il tetto massimo della liquidazione, scaturente dai parametri aritmetici; nell'ambito di tali parametri, la durata massima della custodia cautelare è stata richiamata in riferimento al termine massimo previsto in astratto (termine che ai sensi dell'art. 303, comma quarto, cod.proc.pen. è di sei anni) e non a quello previsto per il reato per il quale il soggetto avente diritto all'indennizzo sia stato ingiustamente detenuto.

Commentario1

  • 1Ingiusta detenzione estradizionale, quale colpa? (Cass. 2678/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 23211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23211
Data del deposito : 10 febbraio 2004

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