Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 1
Non versa in situazione di incompatibilità il giudice che, dopo l'apertura del dibattimento, dichiari con sentenza l'estinzione per prescrizione di alcuni reati per cui procede, disponendo contestualmente il prosieguo del dibattimento in relazione agli altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2012, n. 34517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34517 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
345 17 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente NICOLA MILODott. - N.1178 - Rel. Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. IG LANZA N. 11690/2012 Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - Dott. PIERIG DI STEFANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) TI AN N. IL 25/01/1943 2) LI IO N. IL 04/01/1965 3) LI IE N. IL 28/10/1966 4) NI AO N. IL 21/07/1963 5) SOC. COOP. LA FIORITA S.R.L. 6) SOC. DUEMILA S.P.A. UNIPERSONALE 7) TO RA N. IL 28/08/1969 1) OR IG 2) GO AR RITA 3) LE MARCO avverso l'ordinanza n. 8/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 02/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
letter sentite le conclusioni del PG Dott. Riells, che ha chiesto l'u llamento dell' or insugreativ FATTO € I ricorrenti di cui in epigrafe, sottoposti a procedimento penale n. 618/10 RG.Trib. innanzi al Tribunale di Bari per il delitto ex art. 416 cp. e una serie di reati fine, impugnano per cassazione l'ordinanza del 02.02.2011 con cui la Corte d'appello di Bari, deliberando a seguito di annullamento senza rinvio per motivi formali di precedente provvedimento, ha respinto le istanze di ricusazione da loro presentate nei confronti dei dottori LU RL, RA TA GO e AR SI, rispettivamente presidente e componenti del Collegio del Tribunale di Bari nel procedimento predetto. Deducono che erroneamente la Corte palermitana ha escluso che il Tribunale, emettendo nel procedimento predetto sentenza in data 14.02.2011 con cui dichiarava estinti per prescrizione una serie di singoli reati, ascritti a vari imputati, tra cui anche alcuni dei ricorrenti, si sia in sostanza espresso indirettamente, attraverso l'esclusione dei presupposti per un proscioglimento pieno ex art. 129 cpp., nel merito di tali reati, con quanto di conseguenza per le coimputazioni e la responsabilità degli enti, nonché per le residue diverse, ma connesse, imputazioni. DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. Al di là, invero, del controverso discorso circa la sussistenza, l'entità e gli esterni riflessi della valutazione che il giudice compie nel momento in cui, come nella specie, rilevi all'inizio del dibattimento i presupposti per la declaratoria di estinzione di taluni reati e si risolva a dichiararla, così escludendo la possibilità di emettere un'immediata più favorevole formula di proscioglimento, c'è da osservare che tutta la giurisprudenza, anche costituzionale, che ha via via allargato il raggio d'azione dell'incompatibilità per pregressa valutazione sul merito dello stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, si è sempre riferita a situazioni relative a procedimenti, gradi, fasi o materiale cognitivo diversi rispetto al procedimento avente specificamente ad oggetto quel fatto a carico del medesimo soggetto. La stessa Corte ha invece sempre escluso che situazioni d'incompatibilità potessero verificarsi in conseguenza di valutazioni operate dal giudice già legittimamente investito, nella sede propria, del merito, sulla base degli stessi elementi destinati a essere posti a base della decisione finale (Corte cost., n. 448 del 1995; n. 177 del 1996): e ciò perché in questi casi la valutazione non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa. Il caso di specie, nel quale il Tribunale investito della cognizione di merito dell'intero procedimento, ha rilevato, dopo l'apertura del dibattimento, la sussistenza dei presupposti per l'immediata declaratoria di estinzione di alcuni reati per prescrizione, pronunciandola con sentenza e disponendo contestualmente per il prosieguo del dibattimento, rientra perfettamente in queste situazioni di competenza naturale interna al procedimento, che non possono per definizione generare incompatibilità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno a quello di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2012 Il Consigliere estensore Presidente A. Confes N. Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 SET 2012 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Plera Esposito