CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22527 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROGETTO UDITO S.N.C. avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che tvercarrehascreTtecterde P.C. conclude chiedendo l'inammissibiltà del ricorso. udito il difensore L'avv. PREVITERA Fausto conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 22527 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16 luglio 2019 la Quinta sezione di questa Corte annullava la sentenza della Corte di appello di Messina in data 21 marzo 2018, con cui era affermata la responsabilità amministrativa della Progetto Udito s.n.c., derivante dai reati consumati nell'interesse ed a vantaggio della predetta società, limitatamente alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata in danno del suddetto ente, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della stessa Corte. La Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha, quindi, confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, come già riformata dalla sentenza parzialmente annullata, con applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della suddetta società pari a 300 quote del valore di euro 258 ciascuna. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Progetto Udito s.n.c. in persona della procuratrice speciale e legale rappresentante pro tempore BE AR, tramite il proprio difensore, deducendo violazione del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 nella parte in cui viene determinata la pena pecuniaria a carico della ricorrente e nella parte in cui vengono confermate le sanzioni pecuniarie applicate in primo e secondo grado, omettendo la valutazione delle condizioni economiche dell'ente. Rileva il difensore che l'art. 11 del suddetto decreto legislativo prevede che sia in relazione alla determinazione del numero di quote che alla quantificazione delle stesse si tenga conto della gravità del fatto, che va rapportata al numero delle condotte ascritte che senza dubbio nel caso in esame era esiguo e, rispetto al quale, più equa sarebbe stata l'applicazione di una sanzione in misura minima, anche pari a cento quote. Aggiunge la difesa che la sanzione prima inflitta dalla Corte di appello di Messina e poi confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria è obiettivamente spropositata anche in ragione della mancata considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così come si evincono dall'ammontare dei conferimenti dei soci e quindi dal modesto capitale sociale di euro 11.620,26 della società in nome collettivo, nonché dai bilanci degli ultimi tre anni depositati dalla difesa. Rileva che all'applicazione di detta sanzione pecuniaria potrebbe conseguire il fallimento della società. Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice del rinvio, ha, invero, evidenziato come il numero di quote, di cui alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, individuato nel caso in esame dai precedenti giudici di merito in trecento, sia proporzionato alla gravità dei fatti, alla reiterazione delle condotte (essendo stata la società condannata in relazione a sei truffe), al grado di responsabilità dell'ente (risultando posta in essere un'associazione per delinquere finalizzata a truffe e falsi avente la sua base operativa proprio presso la sede della società in esame, divenuta mero strumento di commissione di condotte di falso e truffa) e alla mancanza di condotte riparatorie. Ha, infine, sottolineato che le condizioni economiche della società rilevano ai fini del valore della quota, già determinato nel minimo ammontare, e non al fine della determinazione del numero delle quote. Tali essendo le argomentazioni della Corte territoriale nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che muovono dalle indicazioni della sentenza rescindente che evidenziava come non fosse esplicitato (dalla sentenza di primo grado alla quale la decisione impugnata, limitandosi a determinare l'importo corrispondente alla singola qùota, ha fatto riferimento) il percorso argomentativo che aveva condotto il giudice di merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria in numero di trecento quote, le stesse non solo non sono manifestamente illogiche, ma sono conformi al disposto normativo di cui all'art. 11 del suddetto decreto. Detto articolo prevede, al comma 1, che "nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti" e, al comma 2, che "l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione". Di contro, il ricorso, in cui ci si duole della mancata considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che, invece, sono state prese in considerazione nel quantificare la quota nel minimo (di 258 euro;
prevedendo, invero, l'art. 10, sempre del suddetto decreto, al comma 3, che "l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo 2 di euro 1.549"), e genericamente di un numero di quote eccessivo, rispetto a quello che sarebbe stato più equo determinare (nel minimo di 100 quote;
prevedendo, invero, l'art. 10, al comma 2, che "la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille"), incorre nella manifesta infondatezza, oltre che nella genericità e aspecificità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che tvercarrehascreTtecterde P.C. conclude chiedendo l'inammissibiltà del ricorso. udito il difensore L'avv. PREVITERA Fausto conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 22527 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16 luglio 2019 la Quinta sezione di questa Corte annullava la sentenza della Corte di appello di Messina in data 21 marzo 2018, con cui era affermata la responsabilità amministrativa della Progetto Udito s.n.c., derivante dai reati consumati nell'interesse ed a vantaggio della predetta società, limitatamente alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata in danno del suddetto ente, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della stessa Corte. La Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha, quindi, confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, come già riformata dalla sentenza parzialmente annullata, con applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della suddetta società pari a 300 quote del valore di euro 258 ciascuna. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Progetto Udito s.n.c. in persona della procuratrice speciale e legale rappresentante pro tempore BE AR, tramite il proprio difensore, deducendo violazione del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 nella parte in cui viene determinata la pena pecuniaria a carico della ricorrente e nella parte in cui vengono confermate le sanzioni pecuniarie applicate in primo e secondo grado, omettendo la valutazione delle condizioni economiche dell'ente. Rileva il difensore che l'art. 11 del suddetto decreto legislativo prevede che sia in relazione alla determinazione del numero di quote che alla quantificazione delle stesse si tenga conto della gravità del fatto, che va rapportata al numero delle condotte ascritte che senza dubbio nel caso in esame era esiguo e, rispetto al quale, più equa sarebbe stata l'applicazione di una sanzione in misura minima, anche pari a cento quote. Aggiunge la difesa che la sanzione prima inflitta dalla Corte di appello di Messina e poi confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria è obiettivamente spropositata anche in ragione della mancata considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così come si evincono dall'ammontare dei conferimenti dei soci e quindi dal modesto capitale sociale di euro 11.620,26 della società in nome collettivo, nonché dai bilanci degli ultimi tre anni depositati dalla difesa. Rileva che all'applicazione di detta sanzione pecuniaria potrebbe conseguire il fallimento della società. Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice del rinvio, ha, invero, evidenziato come il numero di quote, di cui alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, individuato nel caso in esame dai precedenti giudici di merito in trecento, sia proporzionato alla gravità dei fatti, alla reiterazione delle condotte (essendo stata la società condannata in relazione a sei truffe), al grado di responsabilità dell'ente (risultando posta in essere un'associazione per delinquere finalizzata a truffe e falsi avente la sua base operativa proprio presso la sede della società in esame, divenuta mero strumento di commissione di condotte di falso e truffa) e alla mancanza di condotte riparatorie. Ha, infine, sottolineato che le condizioni economiche della società rilevano ai fini del valore della quota, già determinato nel minimo ammontare, e non al fine della determinazione del numero delle quote. Tali essendo le argomentazioni della Corte territoriale nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che muovono dalle indicazioni della sentenza rescindente che evidenziava come non fosse esplicitato (dalla sentenza di primo grado alla quale la decisione impugnata, limitandosi a determinare l'importo corrispondente alla singola qùota, ha fatto riferimento) il percorso argomentativo che aveva condotto il giudice di merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria in numero di trecento quote, le stesse non solo non sono manifestamente illogiche, ma sono conformi al disposto normativo di cui all'art. 11 del suddetto decreto. Detto articolo prevede, al comma 1, che "nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti" e, al comma 2, che "l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione". Di contro, il ricorso, in cui ci si duole della mancata considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che, invece, sono state prese in considerazione nel quantificare la quota nel minimo (di 258 euro;
prevedendo, invero, l'art. 10, sempre del suddetto decreto, al comma 3, che "l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo 2 di euro 1.549"), e genericamente di un numero di quote eccessivo, rispetto a quello che sarebbe stato più equo determinare (nel minimo di 100 quote;
prevedendo, invero, l'art. 10, al comma 2, che "la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille"), incorre nella manifesta infondatezza, oltre che nella genericità e aspecificità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.