Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 14577
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Richiesta meramente ripetitiva

    Il Tribunale ha ritenuto la richiesta inammissibile perché meramente ripetitiva di altre precedenti e ha giudicato inammissibili le produzioni allegate a memoria.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione per mancata considerazione delle specificazioni argomentative

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché aspecifico e privo di confronto con le effettive motivazioni addotte dal Tribunale. Il Tribunale ha esaminato la memoria e ha ritenuto che, a fronte della piena assunzione di responsabilità e della permanenza delle circostanze allegate in precedenza, dalla memoria comunque non si evincevano argomenti utili a far riconsiderare il quadro delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha dato conto di aver considerato gli elementi di novità indicati dalla difesa nella memoria depositata poco prima dell’udienza (collaborazione dell’indagato, deposito di istanza di rescissione) evidenziandone con motivazione congrua la non incidenza sul quadro cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 14577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14577
    Data del deposito : 21 aprile 2026

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