CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 14577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14577 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BY AY nato in (TUNISIA) il 27/02/1986 avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore, lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata il 15 dicembre 2025, il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di AL CA avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Livorno aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere disposta con ordinanza del 22 settembre 2025 con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’ art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Il Tribunale ha ritenuto la richiesta era meramente ripetitiva di altre precedenti ed ha giudicato inammissibili le produzioni allegate a memoria depositata in vista dell’udienza camerale. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14577 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CA LA Data Udienza: 25/03/2026 2 3. Per la cassazione dell'ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a un motivo con il quale deduce vizio di motivazione, per non aver il Tribunale motivato con riferimento alle specificazioni argomentative di profili già dedotti contenuti nella memoria. 4. La Procura generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché aspecifico e privo di confronto con le effettive motivazioni addotte dal Tribunale. 2. L’ordinanza impugnata ha premesso che il GIP aveva dato atto che per quattro volte era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari presso l’abitazione della moglie dell’indagato, e che la richiesta di revoca della misura cautelare era stata proposta per la prima volta con l’appello, mentre nessuna delle istanze aveva prospettato mutamenti del quadro cautelare. Il Tribunale ha quindi rilevato che poco prima dell’udienza camerale del 5 dicembre 2025, il difensore aveva depositato una memoria con la quale esponeva che l’indagato il 6 giugno 2025 aveva depositato in Procura una dichiarazione sottoscritta di riconoscimento della responsabilità del fatto contestato e che era stata depositata istanza di rescissione della condanna n. 760 del 2021. 3. Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, dopo aver rilevato che l’impugnazione aveva in modo inammissibile allargato il petitum alla richiesta di revoca della misura, ha esaminato la memoria ed ha tratto il convincimento per cui, a fronte della piena assunzione di responsabilità e della permanenza delle circostanze allegate in precedenza, dalla memoria comunque non si evincevano argomenti utili a far riconsiderare il quadro delle esigenze cautelari. 4. Risulta, dunque, per un verso, correttamente applicato il principio consolidato per cui in tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "thema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024 (dep. 2025) Rv. 287322 – 01). 3 5. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, il Tribunale del riesame ha dato conto di aver considerato gli elementi di novità indicati dalla difesa nella memoria depositata poco prima dell’udienza (collaborazione dell’indagato, deposito di istanza di rescissione) evidenziandone con motivazione congrua la non incidenza sul quadro cautelare. 6. Il ricorso non si confronta in alcun modo con tale motivazione ed è pertanto inammissibile, posto che l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (Sez. 6 n. 1919 del 10/12/2024 (dep. 2025) Rv. 287512 - 01. 7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA CA UGO BELLINI
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA CA UGO BELLINI