Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
Il delitto di violenza privata non concorre con quello di violenza sessuale quando la violenza fisica o morale è del tutto strumentale rispetto al compimento degli atti sessuali e non rappresenta un "quid pluris" che eccede il compimento dell'attività sessuale coatta. (Fattispecie in cui la condotta era consistita nel trattenere violentemente la vittima a bordo di una autovettura, somministrarle sostanza stupefacente ed immediatamente violentarla).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2013, n. 37367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37367 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/06/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1768
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 5174/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1157/2009 CORTE APPEL CATANZARO, del 08/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. LOJACONO Francesco di Roma (sost. proc.). RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 ottobre 2012 la Corte d'appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto da C.A. contro sentenza del 27 maggio 2008 del Tribunale di Vibo Valentia - che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 610 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, (capo A) e all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 e art. 609 ter c.p., n. 2 (capo B), condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione - , riqualificava il capo B come reato di cui all'art. 609 bis, comma 1 e art. 609 ter c.p., n. 2, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Ha presentato ricorso il difensore dell'imputato, denunciando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'insussistenza di due fattispecie autonome di reato - costituendo le condotte criminose, poste in essere in rapida successione, un inscindibile unicum integrante solo il reato di cui all'art. 609 bis c.p., con conseguente improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela - con carenza motivazionale al riguardo, e, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 192 e 546 nonché 533 c.p.p., l'assenza di adeguata motivazione rispetto a varie argomentazioni difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo, come si è visto, adduce l'unitarietà della condotta criminosa contestata all'imputato, in forza del rapporto di consunzione o quantomeno di sussidiarietà tra i delitti di violenza privata e di violenza sessuale, onde il primo non è assorbito dal secondo qualora, pur essendo strumentale rispetto a quest'ultimo, rappresenti un quid pluris rispetto ad esso, nel caso di specie il quid pluris difettando e derivandone l'improcedibilità di azione penale per mancanza della querela.
Il capo A dell'imputazione contesta all'imputato il reato di cui agli artt. 610 e 61 c.p., n. 2, "per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo b), costretto con violenza e minaccia la minore C.N.P. ad ingerire una sostanza stupefacente, bloccandola mentre tentava di darsi alla fuga, colpendola con un pugno e dicendole che l'avrebbe ammazzata"; il capo B gli contesta il reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 e art. 609 ter c.p., n. 2 "per avere costretto la minore C.N.P. a subire atti sessuali (un rapporto completo) abusando delle condizioni di inferiorità psichica in cui aveva costretto la P.O. con la condotta di cui al capo a); con l'aggravante dell'art. 609 ter, n. 2 per avere commesso il fatto con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti"; entrambi i reati sono stati consumati il 10 febbraio 2006. La corte territoriale ha condiviso la ricostruzione del primo giudice, a sua volta conforme all'imputazione di cui sopra: l'imputato e la parte offesa, che avevano una relazione, sull'auto dell'uomo si erano recati in un luogo appartato dove già in passato avevano avuto rapporti sessuali;
fermata la vettura, l'imputato aveva invitato la ragazza a cercare tra i CD presenti nell'abitacolo quello di musica rumena;
la ragazza trovava una bustina contenente polvere bianca e il fidanzato le diceva trattarsi di stupefacente. "Subito dopo" la ragazza - che a suo dire aveva inviato un SMS qualche giorno prima manifestando l'intenzione di interrompere la relazione - "aveva ribadito al C. la sua intenzione di interrompere quella relazione": "ne era seguita la violenta reazione dell'imputato" che aveva minacciato la donna (se non fosse stata sua non sarebbe più stata di nessuno) la quale aveva tentato di scendere dall'auto, impedendoglielo (richiudendo con la forza lo sportello anteriore che ella apriva), colpendola con un pugno al volto, mettendole in bocca "un pezzettino di droga" e costringendola a deglutirlo, reclinando il sedile su cui la ragazza si trovava, "bloccandole con un braccio le mani all'altezza della testa, e con l'altra mano...abbassandole pantalone e mutandine", salendo sul suo corpo e "costringendola a subire un rapporto sessuale completo" (motivazione, pagine 1-2). Dinanzi al motivo d'appello relativo all'assorbimento del delitto sub A al delitto sub B per carenza del necessario quid pluris trattandosi secondo l'appellante di una condotta complessa finalizzata a costringere con dolo unitario la vittima al congiungimento carnale, con conseguente proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, la corte territoriale, dopo aver richiamato appunto la giurisprudenza di questa Suprema Corte sull'ammissibilità del concorso, pur in presenza di strumentalità, qualora sussista un quid pluris rispetto all'attività sessuale coatta (sez. 3^, 6 ottobre 2006 n. 33662 e sez. 3^, 26 luglio 2011 n. 29901 ), afferma che aver costretto la vittima a restare sull'auto e ad assumere sostanza stupefacente è "una condotta complessa che si lega a quella della consumazione dell'atto sessuale in via strumentale, ma che ne rimane autonoma perché eccedente il compimento della coazione necessaria per la consumazione dell'atto". Di qui la configurabilità del delitto di cui al capo A e la procedibilità d'ufficio per il delitto di cui al capo B (motivazione, pagina 8). Invero, la corte territoriale incorre in un asserto tautologico, definendo la condotta "autonoma perché eccedente il compimento della coazione necessaria", senza peraltro chiarire in che consista tale estraneità, appunto, alla coazione necessaria. Se è vero che la giurisprudenza sopra richiamata si colloca su un punto di equilibrio delicato, poiché ammette l'autonomia in concomitanza con la strumentalità, il discrimen rispetto alle fattispecie di assorbimento - ovvero il quid pluris che integra l'autonomia - dovendo essere chiaramente identificato e "svincolato" dalla condotta in cui si è realizzata concretamente la violenza sessuale (sez. 3^, 26 luglio 2011 n. 29901 , in tal modo, identifica il quid pluris nella sottrazione del cellulare per impedire alla parte offesa di chiamare aiuto;
ancor più inequivoca è la fattispecie trattata da sez. 3^, 6 ottobre 2006 n. 33662 , che distingue come violenza privata l'abuso della posizione di datore di lavoro per coartare la vittima a restare in loco dopo l'orario di lavoro rispetto alla minaccia di licenziamento tramite la quale la vittima è stata costretta a subire la violenza sessuale). Nel caso di specie, le modalità con cui è stata realizzata la condotta criminosa di violenza sessuale così come contestate nella imputazione costituiscono - è inequivoco anche sul piano dell'elemento soggettivo - una reazione immediata e furiosa alla dichiarazione della vittima di volere sciogliere la relazione:
poiché la vittima non vuole più essere "sua" ("se non sarò sua non sarò mai di nessuno"), l'agente la fa "sua" con misure di completo soggiogante possesso, e dunque trattenendola violentemente sull'auto, somministrandole subito stupefacente e immediatamente violentandola. La condotta di violento trattenimento nell'abitacolo dell'auto per violentarla sul sedile dell'auto stessa è più che evidentemente un elemento della violenza sessuale, che non avrebbe potuto realizzarsi nelle modalità concrete adottate se la vittima fosse uscita dalla macchina;
ma, a ben guardare, anche la somministrazione dello stupefacente non esorbita dalla condotta di violenza sessuale, poiché, come si è appena rilevato, questa è stata conformata come manifestazione di assoluto possesso, chiaramente compatibile quindi con l'imposizione di una sostanza che comprime la lucidità della vittima. Non è, in conclusione, ravvisabile nel capo A alcun elemento che possa essere qualificato come un quid pluris rispetto alla condotta criminosa di cui al capo B;
dovendosi perciò disattendere la posizione assunta al riguardo dalla corte territoriale, il reato di violenza privata risulta assorbito nel reato di violenza sessuale, con conseguente improcedibilità per carenza di querela, da cui discende l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
La tipologia del reato comporta, in forza del Codice della riservatezza, in caso di diffusione della presente sentenza l'oscuramento dei dati personali come da dispositivo.
P.Q.M.
Assorbito il reato di cui all'art. 610 c.p. (capo A) in quello dell'art. 609 bis c.p., (capo B), annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per carenza di querela.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2013