Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
La decisione sulla domanda di remissione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è condizionata all'espiazione di un congruo periodo di pena, tale da consentire una valutazione ai sensi dell'art. 30 ter, comma ottavo, ord. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2013, n. 34618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34618 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/01/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 250
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 27834/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS AT N. IL 27/08/1965;
avverso l'ordinanza n. 992/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO, del 30/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.1.2012 il Magistrato di sorveglianza di Spoleto rigettava, allo stato, la domanda presentata da OS AT volta ad ottenere la remissione del debito nei confronti dell'erario come determinato da iscrizioni della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Il Magistrato di sorveglianza riteneva che il requisito della regolare condotta per godere del beneficio della remissione del debito dovesse riferirsi a un periodo di tempo congruo, avuto riguardo all'entità della pena complessivamente inflitta e a quella da espiare.
Considerato che il richiedente risultava ristretto dal 12.10.2001 per una condanna alla pena dell'ergastolo, riteneva che il periodo trascorso in carcere non fosse sufficiente per verificare il presupposto della regolare condotta.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il suddetto detenuto personalmente, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e per difetto di motivazione.
Il Magistrato di sorveglianza non aveva considerato che il ricorrente era stato detenuto dal 1997 in Francia, da dove era stato estradato in Italia, e in tutto il periodo di carcerazione, sia in Francia che in Italia, aveva serbato una condotta che non aveva mai dato adito ad alcun rilievo.
In particolare, aveva sempre svolto attività lavorativa frequentando anche la scuola secondaria superiore.
Il periodo trascorso di quindici anni doveva essere considerato congruo ai fini della valutazione della regolare condotta, tenuto conto che non solo erano state sempre positive le valutazioni nei suoi confronti degli operatori penitenziari, ma risultavano dal certificato penale numerosi provvedimenti di liberazione anticipata che il Magistrato di sorveglianza aveva ignorato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per i seguenti motivi. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212 prevede che, passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. Segnatamente, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., e segg., dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. L'art. 6 del citato decreto, sulla remissione del debito, prevede che:
1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter, comma 8.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.
Quindi la normativa non prevede che, per applicare l'istituto della rimessione del debito, il condannato debba avere interamente espiato la pena.
Al fine, però, di valutare se il condannato ha tenuto una regolare condotta nel periodo di detenzione, è necessario che lo stesso abbia scontato un congruo periodo di pena, avuto riguardo non solo all'entità della pena complessivamente inflitta, ma anche a quella da espiare.
In questo senso si è espressa più volte la giurisprudenza di questa Corte, precisando che la decisione sulla domanda di remissione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è condizionata all'avvenuta espiazione di un congruo periodo d'espiazione, tale da consentire la valutazione ai sensi dell'art. 30 ter, comma 8, ord. pen. (V. Sez. 1 sentenza n. 23588 del 27.5.2008, Rv. 240204).
Il periodo temporale di valutazione per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta ai fini della remissione del debito decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (V. Sez. 1 sentenza n. 9680 del 23.2.2012, Rv. 252924). Nel caso di specie il Magistrato di sorveglianza non ha considerato congruo il periodo di pena espiato dal ricorrente, risultando che lo stesso era ristretto dal 12.10.2001, ma ha precisato che la decisione valeva allo stato degli atti, e quindi è consentito al ricorrente riproporre la stessa istanza, allegando l'effettivo periodo di carcerazione già scontato;
elementi dai quali si possa dedurre che ha tenuto una regolare condotta anche nel periodo di carcerazione subito in Francia (se si riferisce alla condanna in espiazione);
attualmente è in disagiate condizioni economiche che non gli consentono di pagare le somme richieste dall'erario. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, poiché non sono stati rappresentati al Magistrato di sorveglianza tutti i necessari elementi per decidere, elementi che non possono essere presi in considerazione da questa Corte, non essendo provati ne' il periodo di carcerazione trascorso in Francia ne' la condotta tenuta dal ricorrente durante questo periodo.
Consegue per legge al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2013