Sentenza 23 febbraio 2012
Massime • 1
Il periodo temporale di valutazione per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta ai fini della remissione del debito decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2012, n. 9680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9680 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/02/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 516
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 31874/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IC N. IL 25/01/1970;
avverso l'ordinanza n. 803/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 01/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Mura Antonio, sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso pel rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 1 giugno 2011 e depositata il 3 giugno 2011, il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di remissione del debito avanzata dal condannato NR RE, quanto alla somma di Euro 409,67 "non rimettibile in quanto afferente a situazioni di carattere civilistico", e ha rigettato nel resto la istanza, motivando: difetta il requisito della regolarità della condotta in quanto il RE, pur avendo serbato irreprensibile condotta intramuraria, in precedenza, all'atto del passaggio in giudicato della condanna, si era reso latitante all'estero (per quattro anni); neppure ricorre il requisito delle condizioni economiche disagiate in quanto la situazione economica "non appare cristallina" e "desta dubbi sulla sussistenza di una vera e propria condizione di disagio", avendo l'instante contestato il riferimento della Guardia di Finanza circa la stipulazione di un mutuo di Euro 80.000 e fondandosi la determinazione del reddito familiare "solo" sulle dichiarazioni del RE e della consorte.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Pio Romano, mediante atto recante la data del 20 luglio 2011 col quale denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, opponendo: RE, espatriato in Messico per ragioni di carattere familiare, ha consentito alla estradizione;
in carcere ha sempre tenuto ottima condotta;
e ha fruito dei benefici penitenziari;
non ha stipulato alcun mutuo di Euro 80.000; il riferimento della Guardia di Finanza in proposito (desunto "dalla banca dati del Registro") è assolutamente generico e incontrollabile;
il contratto di lavoro del ricorrente è scaduto;
il Magistrato di sorveglianza non va valutato l'impatto dell'adempimento del debito di oltre Euro 160.000 sulla "situazione complessiva del condannato in rapporto alla esigenza di sopperire alle fondamentali esigenze di vita".
Con memoria del 10 febbraio 2012 il difensore deduce che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
3. - Il ricorso è infondato.
In tema di remissione del debito, questa Corte Suprema, seppure incidenter, ha fissato il principio di diritto, secondo il quale il dies a quo del "periodo di tempo" che il magistrato di sorveglianza "deve valutare per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta", decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (Sez. 1, 14 aprile 2004, n. 23916, Nicotera, massima n. 228985).
Pertanto il giudice a quo ha legittimamente scrutinato la latitanza RE in esito al passaggio in giudicato della condanna. L'apprezzamento negativo, in proposito operato, costituisce, poi, questione che attiene al merito dell'apprezzamento del magistrato di sorveglianza e non è sindacabile nella sede del presente scrutinio di legittimità, circoscritto alla violazione di legge, ai sensi dell'art. 11 ter dell'Ordinamento penitenziario, non derogato, in parte de qua dall'art. 236 disp. att. c.p.p., che concerne esclusivamente le materie del tribunale di sorveglianza e non reca alcun riferimento a quelle del magistrato di sorveglianza (cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2006, n. 31461, Passamani, massima n. 243147 e, in termini, Sez. 1, 12 novembre 2008, n. 44321, Araniti, e Sez. 1, 12 febbraio 2009, n. 9508, Testa, entrambe non massimate). L'esito - sfavorevole per il ricorrente - della valutazione circa il requisito della condotta regolare rende ininfluente la disamina delle censure formulate col ricorso in ordine all'apprezzamento operato dal giudice a quo circa le condizioni economiche.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012