Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
In tema di sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 cod. proc. civ., la pregiudizialità di una controversia amministrativa, è configurabile soltanto quando quest'ultima verta su di un diritto soggettivo e la pronuncia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi, mentre qualora il giudice amministrativo sia chiamato a decidere su interessi legittimi, non sussiste la necessità di sospensione del giudizio civile, ancorché connesso con quello amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. AN CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
TI AN, NO AR OF, ER RA, elettivamente domiciliati in ROMA Piazza CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesi dall'avvocato RA NICOLINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AP OS, CE OL;
- intimati -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di CATANZARO, depositato il 30/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, con le quali si chiede che la CORTE DI CASSAZIONEaccolga il ricorso, annullando l'ordinanza di sospensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso dai coniugi OT CO e IN IA IA (nonché da ER AN), per ottenere la declaratoria di recesso dal contratto preliminare, stipulato con TT RI e CE NI ed avente ad oggetto terreno sito nel Comune di Fiumefreddo, nella qualità di promittenti acquirenti, in quanto il Comune con nota del 18 marzo 1993 aveva comunicato che lo stesso terreno, diversamente da quanto avevano dichiarato i promittenti venditori (TT e CE), non poteva essere destinato ad edilizia abitativa, il tribunale di Paola con sentenza del 25 novembre 1995 accolse la domanda degli istanti e rigettò l'istanza dei convenuti (TT e CE), volta ad ottenere la sospensione del processo civile, per mancanza di prova in punto di pendenza del giudizio amministrativo davanti al TAR, avente ad oggetto l'impugnativa proposta dai convenuti avverso la nota del 18 marzo 1993).
Su gravame di TT e CE, la Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 30 aprile 1997, ritenuta la pregiudizialità del procedimento amministrativo per l'annullamento del provvedimento sindacale del 18 marzo 1993 rispetto al processo civile pendente davanti alla stessa corte, ha ordinato la sospensione di quest'ultimo processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. Civ. (nonché della sentenza di primo grado, in punto di efficacia esecutiva).
Avverso il provvedimento della corte territoriale (in punto di sospensione del processo civile) hanno proposto regolamento di competenza i coniugi OT e IN, adducendo a motivi: gli appellanti non avevano fornito la prova della pendenza del processo amministrativo, se non con l'esibizione di una copia informale del relativo ricorso;
il diniego della sospensione del processo da parte del tribunale andava impugnato con l'istanza di regolamento di competenza e non con il motivo di appello;
in via gradata, non è configurabile la pregiudizialità tra cause perdenti tra soggetti diversi;
infine, va esclusa la stessa pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. Civ., quando il giudice amministrativo è chiamato a decidere su posizioni soggettive, qualificate interessi legittimi.
Il TT e il CE non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Il Procuratore generale con le sue richieste ha concluso per l'accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo, concernente la diversità della consistenza della situazione soggettive, fatte valere nei due processi (quello civile e quello amministrativo) ai fini della sospensione necessaria del processo pendente davanti al giudice ordinario (art. 295 cod. proc. civ.), è fondato. Osserva la Corte che, in materia di pregiudizialità
amministrativa, rispetto a giudizi civili (pendenti davanti al giudice ordinario), il relativo problema è stato esaminato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass., sez. un., 12 dicembre 1995 n. 12720), le quali sono pervenute all'affermazione del principio (da cui non vi sono ragioni per discostarsi), secondo cui una vera pregiudizialità tra i due processi può esistere soltanto se nel processo amministrativo si faccia questione in ordine a diritti soggettivi (come nel caso in cui davanti al giudice amministrativo si faccia valere la tutela di un diritto soggettivo, nell'ambito della giurisdizione c.d. esclusiva, la quale può coinvolgere sia diritti soggettivi che interessi legittimi).
Se, invece, davanti allo stesso giudice amministrativo si faccia valere la tutela di situazioni soggettive che non presentano la consistenza di diritti soggettivi, non può ravvisarsi una pregiudizialità rispetto al processo davanti al giudice ordinario, perché statuizioni del giudice amministrativo non possono "fare stato" nel giudizio civile.
Nel caso che ne occupa, è evidente che l'impugnativa davanti al TAR del provvedimento del Comune, in materia di edilizia, non può che riguardare situazioni soggettive, aventi la consistenza di interessi legittimi.
Dagli accertamenti, aventi ad oggetto interessi legittimi, non possono derivare effetti costitutivi di diritti soggettivi (così come ritenuto in dottrina e in giurisprudenza), per cui non è possibile prospettare una questione di pregiudizialità, nel senso ritenuto dal provvedimento impugnato.
Difettando un presupposto nel senso indicato, i giudici del merito non avevano il potere di ordinare la sospensione del giudizio civile.
Ciò posto e in accoglimento del motivo indicato (risultando così assorbite le altre censure) il provvedimento impugnato deve essere cassato.
Il processo dovrà proseguire davanti alla Corte di appello di Catanzaro, nelle forme e nei termini di legge, la quale con la sentenza definitiva provvederà circa le spese della presente fase processuale.
P.T.M.
La Corte accoglie l'istanza e cassa l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 13 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 Marzo 1999