Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2398
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

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In tema di sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 cod. proc. civ., la pregiudizialità di una controversia amministrativa, è configurabile soltanto quando quest'ultima verta su di un diritto soggettivo e la pronuncia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi, mentre qualora il giudice amministrativo sia chiamato a decidere su interessi legittimi, non sussiste la necessità di sospensione del giudizio civile, ancorché connesso con quello amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2398
    Data del deposito : 17 marzo 1999

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