Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2017, n. 37166
CASS
Sentenza 31 maggio 2017

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Massime1

L'ordinanza del g.i.p. che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è impugnabile, neppure attraverso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il gip aveva respinto l'eccezione di nullità della richiesta di proroga).

Commentario1

  • 1L’avviso di proroga delle indagini preliminari non attribuisce al difensore il diritto di accesso agli atti (Cass. Pen. n. 2030/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2026

    Massima In tema di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, l'indagato e il suo difensore, avvisati ai sensi dell'art. 406 c.p.p., non hanno diritto di prendere visione né di estrarre copia degli atti di indagine; la richiesta di proroga deve contenere l'indicazione della notizia di reato e dei motivi che la giustificano, ma non comporta alcuna anticipata discovery, essendo gli atti ostensibili solo all'esito delle indagini secondo le forme di rito. Commento 1. Il perimetro del contraddittorio nella proroga ex art. 406 c.p.p. La sentenza n. 2030/2026 riafferma un principio consolidato ma periodicamente rimesso in discussione: l'avviso di richiesta di proroga …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2017, n. 37166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37166
Data del deposito : 31 maggio 2017

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