Sentenza 31 maggio 2017
Massime • 1
L'ordinanza del g.i.p. che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è impugnabile, neppure attraverso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il gip aveva respinto l'eccezione di nullità della richiesta di proroga).
Commentario • 1
- 1. L’avviso di proroga delle indagini preliminari non attribuisce al difensore il diritto di accesso agli atti (Cass. Pen. n. 2030/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2026
Massima In tema di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, l'indagato e il suo difensore, avvisati ai sensi dell'art. 406 c.p.p., non hanno diritto di prendere visione né di estrarre copia degli atti di indagine; la richiesta di proroga deve contenere l'indicazione della notizia di reato e dei motivi che la giustificano, ma non comporta alcuna anticipata discovery, essendo gli atti ostensibili solo all'esito delle indagini secondo le forme di rito. Commento 1. Il perimetro del contraddittorio nella proroga ex art. 406 c.p.p. La sentenza n. 2030/2026 riafferma un principio consolidato ma periodicamente rimesso in discussione: l'avviso di richiesta di proroga …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2017, n. 37166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37166 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2017 |
Testo completo
3 7 16 6-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez. 767 Aldo Cavallo -Presidente- CC 31/05/2017 Galterio Donatella Angelo Matteo Socci R.G.N. 1729/2017 motivazione semplificata Aldo Aceto Relatore - Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 28/09/2016 del G.i.p. del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. AN AT ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 28/09/2016 del G.i.p. del Tribunale di Foggia che ha respinto la sua domanda di rigetto della richiesta del PM di proroga delle indagini preliminari.
1.1.Con unico motivo, deducendo che dalla richiesta non si evincono né il reato ipotizzato, né la data ed il luogo della sua consumazione, tanto meno le ragioni della proroga, e lamentando di non essere stato messo in grado di interloquire sulla relativa richiesta, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata.
2.Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione.
2.1.Questa Suprema Corte ha fissato da tempo il principio che l'ordinanza del G.I.P. che decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari è inoppugnabile, non essendo esperibile avverso di essa neppure il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191787, che ha peraltro evidenziato che l'enunciato principio, da un lato, non pregiudica il diritto dell'indagato di far valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativo alla proroga, potendo gli stessi essere comunque eccepiti nell'udienza preliminare al fine di far dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato, e, dall'altro, non implica che rimanga senza tutela l'interesse pubblico al promovimento dell'azione penale, potendo tale interesse essere perseguito o a norma dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., attraverso l'indicazione da parte del G.I.P., investito dalla richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell'art. 414 stesso codice, attraverso la riapertura delle indagini;
nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 18540 del 08/05/2012, Rv. 252721). Si tratta di un provvedimento che non ha contenuto di sentenza, non incide sulla libertà personale, non conclude il procedimento, ne' una sua fase decisoria (così Sez. 5, n. 1710 del 15/04/1999, Galdoporpora, Rv. 213652, che ha escluso la ricorribilità ai sensi dell'art. 111, Cost.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 13771 del 05/02/2001, La Pietra, Rv. 218651; Sez. 2, n. 33001 del 14/05/2002, Cerrani, Rv. 222595).
2.2.Il caso di specie, peraltro, è peculiare perché oggetto di impugnazione non è l'ordinanza di proroga, bensì il diverso provvedimento con cui il G.i.p. ha respinto l'eccezione di nullità della relativa richiesta.
2.3.Il che depone a maggior ragione per l'inammissibilità del ricorso cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Cavallo Holo Neel делоAlito Cordle DEPOSITATA IN CUCELLERA 26 LUG 2017 AL CANCELLIERE Luana Mariani 3