Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 18540
CASS
Sentenza 8 maggio 2012

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Massime1

L'ordinanza del G.i.p. che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è impugnabile, neppure attraverso il ricorso per cassazione.

Commentario1

  • 1L’avviso di proroga delle indagini preliminari non attribuisce al difensore il diritto di accesso agli atti (Cass. Pen. n. 2030/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2026

    Massima In tema di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, l'indagato e il suo difensore, avvisati ai sensi dell'art. 406 c.p.p., non hanno diritto di prendere visione né di estrarre copia degli atti di indagine; la richiesta di proroga deve contenere l'indicazione della notizia di reato e dei motivi che la giustificano, ma non comporta alcuna anticipata discovery, essendo gli atti ostensibili solo all'esito delle indagini secondo le forme di rito. Commento 1. Il perimetro del contraddittorio nella proroga ex art. 406 c.p.p. La sentenza n. 2030/2026 riafferma un principio consolidato ma periodicamente rimesso in discussione: l'avviso di richiesta di proroga …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 18540
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18540
Data del deposito : 8 maggio 2012

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