Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
L'ordinanza del G.i.p. che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è impugnabile, neppure attraverso il ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. L’avviso di proroga delle indagini preliminari non attribuisce al difensore il diritto di accesso agli atti (Cass. Pen. n. 2030/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2026
Massima In tema di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, l'indagato e il suo difensore, avvisati ai sensi dell'art. 406 c.p.p., non hanno diritto di prendere visione né di estrarre copia degli atti di indagine; la richiesta di proroga deve contenere l'indicazione della notizia di reato e dei motivi che la giustificano, ma non comporta alcuna anticipata discovery, essendo gli atti ostensibili solo all'esito delle indagini secondo le forme di rito. Commento 1. Il perimetro del contraddittorio nella proroga ex art. 406 c.p.p. La sentenza n. 2030/2026 riafferma un principio consolidato ma periodicamente rimesso in discussione: l'avviso di richiesta di proroga …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 18540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18540 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 784
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 7187/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. , nato ad (omesso) ;
avverso ordinanza del 14/01/2012 del G.I.P. del Tribunale di Benevento:
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. Dott. Lettieri Nicola), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con richiesta depositata il 21.11.2011 il procedente p.m. presso il Tribunale di Benevento ha chiesto al g.i.p. del locale Tribunale la proroga del termine, scadente il 22.11.2011, delle indagini preliminari promosse nei confronti di C.G. per i reati di violazione di domicilio, ingiuria, diffamazione e lesioni volontarie.
Esperiti gli adempimenti formali previsti dall'art. 406 c.p.p., comma 3, il g.i.p. del Tribunale di Benevento con ordinanza resa il 14.1.2012 a norma dell'art. 406 c.p.p., comma 4 ha autorizzato - ritenuti sussisterne i presupposti di legge - la proroga del termine semestrale delle indagini in corso di svolgimento nei confronti del C. .
2. Con atto personale l'indagato C.G. impugna per cassazione l'indicato provvedimento del g.i.p. e l'anteriore richiesta di proroga delle indagini del p.m., deducendo violazione di legge per lesione dei suoi diritti difensivi. La richiesta di proroga del termine delle indagini, assume il ricorrente, non è stata preceduta da alcuna informazione di garanzia, avendo egli ignorato, prima di ricevere l'avviso della richiesta di proroga del p.m., l'esistenza di indagini penali nei suoi confronti. Di conseguenza l'invalidità della richiesta di proroga del p.m., il cui avviso - tra l'altro - non risulterebbe "datato da parte del p.m.", rende nulli tutti gli atti successivi e, per ciò stesso, il provvedimento del g.i.p. che ha prorogato la durata delle indagini preliminari.
3. Il ricorso è inammissibile.
Precisato che il g.i.p. ha notificato al C. l'avviso ai sensi dell'art. 406 c.p.p., comma 3, allegando la richiesta di proroga del p.m. recante la data del 21.11.2011 in cui la stessa è stata depositata nella cancelleria del g.i.p. (unico elemento che consente di apprezzare la tempestività della richiesta, che deve precedere lo scadere del termine ordinario delle indagini), è agevole osservare che il provvedimento con cui il g.i.p. autorizza la proroga del termine delle indagini non è impugnabile. A maggior ragione è inoppugnabile la previa richiesta di proroga del p.m.. Entrambi i provvedimenti, infatti, non sono autonomamente censurabili, alla luce del fondamentale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 1, che rimette alla legge processuale l'individuazione dei provvedimenti giudiziali soggetti a gravame o a ricorso per cassazione. Nessuna disposizione di legge prevede, nel vigente ordinamento processuale penale, la possibilità di impugnare l'ordinanza con cui è autorizzata la proroga delle indagini preliminari ovvero la richiesta con cui il procedente p.m. ne sollecita l'adozione (cfr., ex multis, Cass. S.U., 6.11.1992 n. 17, Bernini, rv. 191787; Cass. Sez. 6, 20.11.2008 n. 48430, Della Croce, rv. 243137). L'unico rimedio consentito per far valere l'illegittimità della concessa proroga del termine o vizi del relativo procedimento incidentale è di natura indiretta ed è costituito dalla eventuale inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nel termine non validamente prorogato, deducibile nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio (ove manchi l'udienza preliminare).
Nessun profilo di illegittimità o di abnormità è, poi, ravvisabile nel mancato invio al ricorrente dell'informazione di garanzia ex art.369 c.p.p., che non rappresenta una condizione pregiudiziale del provvedimento di proroga delle indagini, dovendo essere emessa dal p.m. soltanto nel caso in cui lo sviluppo delle indagini preliminari richieda il compimento di atti cui abbia diritto di assistere il difensore dell'indagato (cfr. Cass. Sez. 6,6.8.1992 n. 3025, Ferlin, rv. 191670).
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012