Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5968 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREM596 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIA IN NO DEL PO DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE ---- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente a R.G. N. 12972/00 M Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 12882 - Rep. 2158 Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Dott. EL LO PIANO Consigliere Ud.23/01/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. IL VULCANO DI CINZIA GRAZZINI & C SAS, in persona del per diritti L. 3000 | socio accomandatario Sig.ra ZI NI, 2201 IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 37, elettivamente presso lo studio dell'avvocato STEFANO TRALDI, che la ' CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
HEINEKEN ITALIA SPA (nuova denominazione della Birra Dreher spa) con sede in Pollein (Ao) in persona dell'Amministratore vanDelegato Jean-François 2001 Boxmeer, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA! 132 DI LENE 78, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO -1- IRACE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato UGO UPPI, giusta delega in atti;
controricorrente . . nonchè
contro
DE LE NC, AD IC;
- intimati avverso la sentenza n. 12563/99 della Corte suprema di cassazione di ROMA, Sezione Terza Civile, emessa il 05/07/99 e depositata il 12/11/99 (R.G. 7705/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/01/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore i Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- t 18:1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nel giugno 2000 la società If CA S a. s. di ZI NI e C. proponeva ricorso per levocazione ex art. 391 bis c.p c. avverso la sentenza 12 novembre 1999 n 12563 della terza sezione civile della Corte di Cassazione, emessa nella causa contro la NE Italia s.p.a. (già Birra Dreher s.p.a.). Con tale sentenza la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte appello di Milano 23 maggio 1997 n. 1618, con cui, in accoglimento della domanda proposta dalla s.p.a. NE, la s.as. CA era stata condannata a pagare alla prima la somma di lire 27.389.736. Qincent oltre accessori -in relazione al contratto di mutuo stipulato il 14 ottobre 1985 dalla società Birra Dreher con la CA s a. s. di NN EL e C., nonchè al rilascio di 28 cambiali di lire 930.000 ciascuna, oltre ad una cambiale di lire 897.000. dei quali titoli emittente appariva il socio accomandante ZO De LE ed avallante il NN- cosi disattendendo la tesi della ricorrente secondo cui, invece, 11 mutuo in questione era stato stipulato dalla Birra Dreher personalmente con il De LE, che con tale somma intendeva aprire un nuovo locale, e quindi al di fuori della CA sa s., le cui quote il De LE e il NN avevano poi ceduto alla IO e al NI con rogito notarile De LE 8 luglio 1986. A sostegno del ricorso per revocazione la s.a.s Il CA deduceva che la Corte era incorsa in "totale travisamento dei fatti avendo affermato "in motivazione: 1) inammissibilità della richiesta ricorrente per rinnovare la notifica del ricorso al De LE e al NN '(...) non contenendo inoltre il ricorso alcuna censura nei confronti dei predetti quando è proprio la stipula di un contratto di mutuo con la Birra Dreher-NE in frode ai futuri acquirenti ad essere oggetto del presente giudizio;
2) per la sussistenza della legittimazione processuale .) è sufficiente l'attribuzione che l'attore faccia al convenuto della titolarità dell'obbligo controverso (pag. 6)'; in relazione Quint al ruolo svolto nella vicenda da un terzo appunto la società Bar Service (...)' ritenuta nuova domanda (all. n. 5)' Soggiungeva la ricorrente che "In data 3 gennaio 2000 s.a.s. CA riceveva lettera autografa del De LE con allegata dichiarazione negoziale in pari data in cui, in relazione al 1986 repcontratto di cessione di quote dell'8 luglio 50726/3600 e alla condanna subita dalla s.a.s. Il CA con la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1618/1997 in favore della Dreher s.p.a., affermava che: a) il contratto di finanziamento 4 ottobre 1985 era stato stipulato tra esso De LE personalmente e la Dreher s.p.a., con la firma in garanzia per le cambiali del NN, che non aveva voluto sottoscrivere detto contratto;
b) v'era stata un'interpolazione e falsificazione delle cambiali con l'inserimento quale 小 ་་་ beneficiaria di tale 's. r.l. Bar Service', invece assolutamente estranee al finanziamento, e delle parole ('CA s.a.s.') tra due parentesi e con altra grafia sotto l'indirizzo personale del De LE di via Gonin 32 o in difetto di spazio sopra il nome De ZO, e della quietanza 4 ottobre 1985 di lire leo 25.000 000, in cui sotto la dizione nella sua qualità di titolare della ditta', erano state inserite con differenti macchine da scrivere le parole CA s.a.s. di NN e De LE Birreria Pizzeria Cantinone' e 'Torino e a penna 10121' e Via Arsenale 42' L'intimata NE resisteva al ricorso. Алисия II P.M. ha concluso come in atti. La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE || ricorso, nella parte in cui è denunciato travisamento del fatto, è inammissibile, da esso non risultando in che cosa il vizio consisterebbe. In particolare, dalle espressioni riportate nel ricorso (che sarebbero riferibili alla sentenza impugnata, ma che, in realtà, sembrano contenere almeno in parte, rilievi impugnatori) non è dato comprendere in maniera sufficientemente precisa quale Sia l'errore di fatto, risultante da atti o documenti di causa. determinativo della decisione impugnata, parendo anzi dallo stesso ricorso che il fatto oggetto di errore- abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza si pronunciò Notasi appena che, secondo i principi, le precisazioni contenute nella memoria illustrativa presentata dalla ricorrente non possono evidentemente sopperire alle deficienze riscontrate nel ricorso. Inammissibile. non diversamente, è il secondo motivo di ricorso. con cui è dedotto non già un errore di fatto nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, sebbene un presunto dolo adoperato da una parte in danno dell'altra, ovverosia una causa di revocazione quella di cui al n dell'art. 395 c.p.c. - non invocabile nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione, le quali ex art. 391 bis c. p c. Clercent possono essere impugnate per revocazione solo per errore di fatto A tale riguardo, l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 391 bis c.p.c. in relazione agli artt. 24 co. 1 e 3 della Costituzione, formulata in ragione dell'omessa previsione, per le sentenze della Corte di cassazione, dell'ipotesi revocatoria prevista dall'art. 395 n. 1 c.p.c., appare manifestamente infondata, giacché "P'introduzione di un sistema di revisione del momento decisionale del giudizio di legittimità, che andasse oltre la previsione di un controllo sulla commissione di errori materiali С percettivi, contrasterebbe gravemente con i principi di autorevolezza e definitività delia decisione della stessa Corte" (così, testualmente, Cass. 8 febbraio 2000 n. 1373 nel medesimo senso, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 395 n. tcp.c. Cass. 28 marzo 2000 n. 3735). Cosi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, le spese di questa fase del giudizio, in favore della resistente NE. seguono la soccombenza della ricorrente, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente 3 rimborsare alla resistente le spese della presente fase del giudizio liquidate in lire 220,000. oltre onorari, liquidati in lire 2.000.000. Cosi decISO in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. addi 23 gennaio 200 IL CONSIGLIEREGLIERE ESTdoal IL PRESIDENTE CANCELLIERE C1 48000 Giovanni GiambattistaGiambattista 290000: Depositata in Cancelleria Oggi, lì 23 APR 2001 Agenzia delle Entrate O f l l Ufficio di Roma IL CANCELLIERE A O L R Giovanni GiambattistaThe $ 1511 P ruolo j Iscritto a U E TO S T R N Art. n. O E C ка