Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
01 228 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL TALANO LAA CORT CASSAZIONE Oggetto CONTO SEZIONE PRIMA CIVILE CORRENTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 19944/99 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere PROTO Consigliere 3038 Dott. Vincenzo Cron. - Consigliere Rep. 367 Dott. Mario Rosario MORELLI DI AMATO Rel. Consigliere Ud. 15/10/2001Dott. Sergio ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig.
1.55 domiciliato in per diritti TRAVERSA BENITO NICOLA, elettivamente 30 GEN. 2002 IL CANCELLIERE ROMA VIA BARI 13, presso l'avvocato MARCELLO VECCHIO, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente contro 女 BANCO DI NAPOLI SPA, PRESIDIO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della 13000 CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA NARDELLI, giusta procura speciale per Notaio Francesco Amendolare di Santeramo in Colle 2001 DG724715 2113 rep. n. 31036 del 9.10.2001; 1 - resistente - avverso la sentenza n. 282/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 26/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. IT NI RS, in giudizio di per- sona, proponeva opposizione avverso il decreto, provvi- soriamente esecutivo ed emesso il 18 maggio 1991, con cui il Presidente del Tribunale di Taranto gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del Banco di OL s.p.a., della somma di lire 35.597.784 , che l'Istituto ricorrente aveva richiesto per scoperto del conto cor- rente intestato al RS presso la filiale di Taran- to, oltre interessi al tasso convenzionale. In partico- lare, l'opponente deduceva l'insufficienza della "prova monitoria", e cioè dell'estratto di saldaconto redatto ai sensi dell'art. 102 della legge bancaria, e chiedeva che l'esatto ammontare del suo debito fosse determinato nel contraddittorio delle parti. Il Banco di OL si 2 costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di Taranto, con sentenza dell'11 feb- braio 1994, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto l'opponente non aveva depositato il fascicolo di parte, non consentendo di verificare la tempestività dell'opposizione. IT NI RS proponeva appello, documen- tando la tempestività dell'opposizione, e chiedeva l'accoglimento dell'opposizione della quale riproponeva i motivi. Inoltre, l'appellante deduceva che il Banco di OL aveva fatto propria la somma di lire quattro milioni che l'appellante aveva presso altra filiale della banca. Il Banco di OL resisteva al gravame, che la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava con sentenza del 26 novembre 1998, osservando, per quanto qui ancora interessa, che: 1) la questione relatival alla pretesa appropriazione della somma di quattro milioni non poteva essere presa in esame in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame;
2) la "prova monitoria" non poteva ritenersi insufficiente in quanto consisteva nell'estratto di saldaconto, rilevante anche nel giudizio di opposizio- ne, e nella dichiarazione con la quale il correntista aveva accettato il tasso di interessi per scoperto di conto;
3) la banca aveva, inoltre, prodotto copia degli 3 estratti conto relativi al rapporto e mai contestati dall'opponente. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- zione l'avv. IT NI RS, deducendo cinque motivi. Il Banco di OL non ha svolto attività di- fensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt. 2697 c.c. e 110 del t.u. della leg- ge bancaria, assumendo che erroneamente la sentenza im- pugnata abbia ritenuto che gli estratti conto fossero prova idonea del credito. Il motivo è infondato. Il principio, desumibile dagli artt. 1832 e 1857 c.c., se- condo cui spetta al cliente di avanzare contestazioni avversO la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica af- fermazione di nulla dovere, o di dovere una somma infe- riore, senza muovere addebiti specifici e circostanzia- ti sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (cfr. ex pluribus e da ultimo Cass. 15 settembre 2000, n. 12169; Cass. 16 novembre 2000, n. 14849; Cass. 18 aprile 2001, n. 5675). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la 4 violazione degli artt. 1832 C.C. e 50 del d. lg.vo n. 385 del 1993, deducendo che la mancata contestazione degli estratti conto era irrilevante rispetto alle que- stioni della validità ed invalidità dei rapporti dai quali derivavano le partite contabilmente non contesta- te. Il motivo è inammissibile poiché privo di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata e non rientra, quindi, nel paradigma normativo dell'art. 366 n. 4 c.p.c.. La Corte di merito, infatti, non ha affat- to ritenuto precluse le questioni in ordine alla "validità ed invalidità dei rapporti dai quali deriva- vano le partite contabilmente non contestate". Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt. 1469 bis e SS. 1815 c.c., e della legge 108\1996, affermando che la pretesa della banca era fondata su clausole vessatorie. Il motivo è inam- missibile poichè, oltre ad essere generico poiché nep- pure viene indicata la clausola che si assume essere vessatoria, introduce una questione non dibattuta nelle fasi di merito. # Con il quarto motivo si deduce la violazione del- l'art. 1284, 3° co., C.C., in quanto la somma pretesa dall'Istituto di credito era comprensiva di interessi capitalizzati a tasso ultra legale, per i quali mancava una valida pattuizione scritta. Il motivo è infondato 5 poiché la Corte di merito ha posto a base della sua de- cisione una specifica dichiarazione del debitore. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la viola- zione dell'art. 1283 c.c. in quanto il Banco di OL aveva proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sulla base di una clausola contrattuale da 109 129.11 ritenersi nulla perché contra legem. Il motivo è inam- EIST 20,66 missibile in quanto la questione è stata prospettata TOT. 149,77 per la prima volta in sede di legittimità. 8067 12.00 Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché 161,77 l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente АлисабоSerific Hi denat Vincen one Sergio Di Amato DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Maria DiMuzzO 300 Flarie Do Oggi, IL CAN UERE 20 Var CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.3.2012 versate € 161,77 serie 4 al n.11252 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6