Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1002
CASS
Sentenza 23 gennaio 2003

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Massime1

Il principio del minimo retributivo imponibile sul quale vanno commisurati i contributi (mantenuto dalla legge n. 843 del 1978) è valido - correlandosi il principio della proporzionalità tra retribuzione e contribuzione previdenziale (art. 12 della legge n. 153 del 1969) con le norme che stabiliscono minimali o massimali retributivi - contributivi - in ogni ipotesi, e cioè tanto nel caso in cui la retribuzione corrisposta sia inferiore al minimo perché il datore di lavoro paga di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, quanto nel caso in cui detta retribuzione sia inferiore perché la prestazione è ad orario ridotto (lavoro a tempo parziale). La parificazione che ne consegue tra datori di lavoro che corrispondono retribuzioni diverse non è irrazionale e non contrasta quindi con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto è giustificata dalla preminente finalità imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2, 3 e 38) di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1002
    Data del deposito : 23 gennaio 2003

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