Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
Il principio del minimo retributivo imponibile sul quale vanno commisurati i contributi (mantenuto dalla legge n. 843 del 1978) è valido - correlandosi il principio della proporzionalità tra retribuzione e contribuzione previdenziale (art. 12 della legge n. 153 del 1969) con le norme che stabiliscono minimali o massimali retributivi - contributivi - in ogni ipotesi, e cioè tanto nel caso in cui la retribuzione corrisposta sia inferiore al minimo perché il datore di lavoro paga di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, quanto nel caso in cui detta retribuzione sia inferiore perché la prestazione è ad orario ridotto (lavoro a tempo parziale). La parificazione che ne consegue tra datori di lavoro che corrispondono retribuzioni diverse non è irrazionale e non contrasta quindi con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto è giustificata dalla preminente finalità imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2, 3 e 38) di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UI, elettivamente domiciliato in Roma, Largo della Gancia n. 1, presso l'avv. Enzo Giardiello che lo rappresenta e difende giusta delega in atti insieme all'avv. Sergio Imbimbo, del Foro di Avellino;
- ricorrente -
contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, Prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 17 presso gli avv. Fabrizio Correra, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, che lo rappresentano e difendono giusta proc. Not. Linda Blasi di Roma del 18/7/2000 rep. N. 737/2000;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Avellino dell'11-18 gennaio 2000, n. 28, RGAC 220 del 1999, cron. 990;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 settembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Sergio Imbimbo del Foro di Avellino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 31 marzo-22 aprile 1998, il PR di Avellino revocava il decreto ingiuntivo che ordinava a IL IG il pagamento di lire 75.685.149 per contributi INPS relativi a cinque lavoratori dipendenti (totalmente omessi nel periodo 1979-febbraio 1993), previa dichiarazione della cassazione della materia del contendere sul punto, a seguito di presentazione di domanda di condono.
Lo stesso PR condannava, invece, il IL a pagare i contributi sulle differenze retributive riscontrate per lo stesso periodo (1979-1993), a seguito di corresponsione ai medesimi dipendenti di retribuzioni in misura inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione di categoria. Avverso tale decisione proponeva appello il IL rilevando che il PR aveva erroneamente ritenuto le retribuzioni corrisposte dalla farmacia della quale egli era titolare inferiori ai minimi retributivi. Infatti, il primo giudice non aveva considerato che solo dal 1^ gennaio 1989, e per effetto della legge n. 389 del 1989 (art. 1), le basi di calcolo delle retribuzioni - utili ai fini del pagamento dei contributi - non potevano essere inferiori alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il Tribunale di Avellino rigettava integralmente l'appello del IL.
Con sentenza 11-18 gennaio 2000, i giudici di appello osservavano che la residua pretesa contributiva dell'Istituto - già ritenuta fondata dal PR - si fondava sul presupposto, ritenuto pure corretto dal primo giudice, che il trattamento retributivo corrisposto ai dipendenti dal IL fosse inferiore a quello minimo stabilito dalla contrattazione collettiva nel periodo in contestazione.
Tale circostanza doveva considerarsi del tutto pacifica, non essendovi stata - sul punto - alcuna contestazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tale sede, infatti, il IL si era limitato ad affrontare solo una questione di diritto, contestando l'obbligatorietà della retribuzione minima prevista dai CCNL come base imponibile della contribuzione dovuta all'INPS.
In ordine a tale punto (che formava oggetto del secondo motivo di appello), il Tribunale rilevava che già l'art. 20 della legge n. 843 del 1978 aveva previsto che il Ministro del lavoro stabilisse con decreto il limite minimo di retribuzione giornaliera a fini contributivi: ciò che lo stesso Ministero aveva puntualmente fatto con decreto ministeriale del 16 marzo 1979, raggruppando i minimi tabellari di retribuzione e imputandoli a sei raggruppamenti della contrattazione collettiva (come da documentazione prodotta ed agli atti).
Non rispondeva, pertanto, a verità che solo a partire dal 1989 (e per effetto della legge n. 389 del 1989) dovesse farsi riferimento alla contrattazione collettiva per l'individuazione del minimo retributivo costituente il minimo imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta all'INPS.
Avverso tale decisione propone ricorso il IL con quattro distinti motivi.
L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 in combinato disposto con il principio costituzionale di cui all'art. 36 della giusta retribuzione. Il IL aveva puntualmente corrisposto i contributi sulla effettiva retribuzione corrisposta, non essendo in alcun modo tenuto al rispetto dei minimi tabella riprevisti dalla contrattazione collettiva. Ciò in aderenza a quanto previsto espressamente dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 codice di procedura civile), con riferimento all'art. 20 della legge n. 343 del 1978 ed al principio del minimale retributivo sancito dalla legge n. 389 del 1989. Il ricorrente ribadisce la tesi, già sostenuta in appello, secondo la quale solo a partire dal 1989, ed a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 389, la retribuzione da assumere quale base del calcolo dei contributi non poteva essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati da organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione ed errata interpretazione ed applicazione di norme di legge, in relazione all'art. 20 della legge n. 843 del 21 dicembre 1978 e delle normative vigenti in tema di minimali retributivi nonché contraddittorietà nella motivazione.
Il ricorrente riprende l'argomento già sviluppato nei motivi precedenti, secondo il quale solo dal 1989 sarebbe entrata in vigore la base minima imponibile di cui all'art. 1 del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito in legge n. 389 del 1989.
In precedenza, il IL non aveva alcun obbligo di rispettare il contratto collettivo nazionale, non essendo - tra l'altro - associato alla Fedefarma, associazione sindacale che raccoglie le farmacie.
Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione delle norme e dei principi in materia di contribuzione, nonché motivazione carente, insufficiente e del tutto pretestuosa. Il ricorrente da ultimo contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale egli non avrebbe contestato l'esattezza dei conteggi formulati dall'Istituto, posti alla base della sentenza del primo giudice.
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Occorre innanzi tutto sottolineare che la contestazione formulata nell'ultimo motivo di ricorso appare del tutto generica e la relativa censura appare pertanto inammissibile.
Quanto all'altra questione sollevata dal ricorrente, occorre richiamare il costante insegnamento di questa Corte (Cass. n. 5910 del 1987, 1251 del 1986) secondo il quale il principio del minimo retributivo imponibile sul quale vanno commisurati i contributi (mantenuto dalla legge n. 843 del 21 dicembre 1978) è valido - correlandosi il principio della proporzionalità tra retribuzione e contribuzione previdenziale (art. 12 della legge n. 153 del 1969) con le norme che stabiliscono minimali o massimali retributivi contributivi - in ogni ipotesi e cioè tanto nel caso in cui la retribuzione corrisposta sia inferiore al minimo perché il datore di lavoro paga di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, quanto nel caso in cui detta retribuzione sia inferiore perché la prestazione è ad orario ridotto (lavoro a tempo parziale). La parificazione che ne può conseguire tra datori di lavoro che corrispondono retribuzioni diverse non è irrazionale (e non contrasta quindi con il principio costituzionale di uguaglianza) in quanto giustificata dalla preminente finalità imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2, 3 e 38) di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 448/1999). Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, non avendo l'intimato svolto difese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003