Sentenza 10 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di assunzioni obbligatorie degli invalidi, nel sistema della legge n. 482 del 1968 (applicabile "ratione temporis" nella fattispecie), la patologia tubercolare è disciplinata legislativamente alla stregua di menomazione di carattere irreversibile - come dimostra la previsione, contenuta nell'art. 4 della legge n. 9 del 1980, della concessione, in relazione agli esiti di tale patologia, del beneficio della pensione vitalizia - con la conseguenza della incompatibilità di tale patologia con l'applicazione della disposizione dell'art. 9 del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 dello stesso anno, che tende a consentire, ai fini dell'accertamento del diritto all'avviamento all'invalidante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'A' M 1 0 0220/04 POP ITA LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 12958/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.406 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Gabriella - Consigliere Ud.17/06/03 COLETTI Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DELL'ERBA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 6, presso lo studio dell'avvocato CARLO NATALE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO LICCI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente - avverso la sentenza n. 42/01 della Corte d'Appello di 3732 -1- LECCE, depositata il 19/02/01 - R.G.N. 1476/2000; . udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 -2- Svolgimento del giudizio NC EL ER, convenne in giudizio il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale esponendo di godere, dal 5 luglio 1983, del trattamento privilegiato ordinario concesso dal Ministero della Difesa;
per tubercolosi contratta a causa di servizio;
di essere iscritto dal 14 luglio 1984 nell'elenco provinciale degli invalidi civili, ai fini dei benefici di cui alla legge 482/68 per l'avviamento al lavoro;
di essere stato chiamato nominativamente presso l'Archivio Notarile di Lecce e di aver superato tutte le prove attitudinali, ma di non aver potuto prendere servizio per cancellazione dall'elenco degli invalidi in data 27 maggio 1997, a seguito di visita della Commissione Medica Ospedaliera che aveva accertato la non permanenza dello stato invalidante, con idoneità allo svolgimento delle mansioni indicate nella richiesta dell'ufficio del lavoro. Sulla base di tali premesse, assumendo che in base all'articolo 20 della per il datore legge 482/68 non vi era alcun obbligo ma solo una facoltà di lavoro e per l'invalido di attivare l'accertamento sanitario, che tale accertamento, privo di valore probatorio privilegiato, era sindacabile in ogni caso dal giudice, e che la visita aveva il solo scopo di verificare la idoneità alle mansioni e non la permanenza dello stato invalidante, dato che in base all'articolo 1 della citata legge 482 l'ex tubercolotico ha diritto all'assunzione obbligatoria a prescindere dalla permanenza di tale stato, il ELER chiese la declaratoria del suo diritto all'iscrizione 1 nell'elenco degli invalidi, con condanna del Ministero al risarcimento dei danni. L'amministrazione convenuta contrastò la domanda, che, rigettata in primo grado, venne accolta dalla Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata in questa sede. Il giudice del gravame, nel pervenire alla suddetta decisione, ha osservato che il legislatore riconosce gli esiti di patologia tubercolare come ascrivibili all'ottava categoria della tabella A annessa al testo unico delle norme sulle pensioni di guerra, riconoscendo altresì il diritto a pensione vitalizia, quando l'infermità contratta non è suscettibile di miglioramento. Il ELER, secondo la Corte territoriale, doveva esser quindi considerato invalido. D'altra parte, la legge 482/68, parlando di assunzione obbligatoria degli ex tubercolotici, lascia chiaramente intendere che l'aver contratto una patologia tubercolare è situazione automaticamente considerata dal legislatore come meritevole di tutela giuridica e idonea ad ingenerare nel servizio. soggetto lo status di invalido, anche se, nel caso di specie, per Scopo della visita medica alla quale era stato sottoposto il ELER non di era quindi accertare la permanenza della situazione in_validità ma l'idoneità alle mansioni. Infine la legge 68/99, che ha interamente novellato la materia delle assunzioni obbligatorie, dispone, all'articolo 1, comma 1, lettera d), la propria applicazione alle persone invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria (quella riconosciuta al ELER) 2 di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme sulle pensioni di guerra. Contro questa sentenza il Ministero del Lavoro ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo. Il ELER resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dei principi di cui alla legge 482/68, della legge n. 638/83 e della legge n. 68/89, violazione in particolare degli articoli 1, 3 e 20 della legge 482/68, nonché dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché infine difetto di motivazione, il tutto in relazione all'articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5 c.p.c., il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver accolto una interpretazione dei principi in materia di assunzione obbligatoria degli invalidi, individuando una nuova categoria di "invalidi", quali gli ex tubercolotici, nei cui confronti l'Amministrazione non potrebbe disporre i necessari accertamenti previsti ed imposti dalla legge perla conferma dello stato invalidante, con la conseguenza che gli ex tubercolotici fruirebbero di una sorta di riserva di invalidità, e gli accertamenti sanitari dell' Ufficio del lavoro nei loro confronti dovrebbero essere diretti unicamente a verificarne la idoneità alle mansioni. Il motivo è infondato. 3 nuova normativa In relazione all'epoca dei fatti non si applica la introdotta dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 ( Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ma quella della legge 2 aprile 1968 n. 482. Il ELER ha contratto la tubercolosi durante il servizio militare, e gode perciò di pensione vitalizia. Il fondamento normativo di tale situazione si trova nella legge 26 gennaio 1980, n. 9 (recante "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n.875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ") il cui art. 4. - rubricato come "Pensione, assegno o indennità" - dispone, nel primo 6Dall'1 gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni comma, che 6 od infermita' riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile.' Il presupposto per la concessione del beneficio di cui gode il ELER è quindi il carattere irreversibile della menomazione. perIn base all'art. 1 della legge 2 aprile 1968 n. 482, gli invalidi servizio come pure gli ex tubercolotici sono fra i destinatari delle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie regolate dalla legge stessa. L'art. 9 del d.l 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che : 4 In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica da parte dell'autorità sanitaria competente i soggetti stessi che hanno un grado di invalidità inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante" La norma, come sottolineato dalla difesa della Amministrazione ricorrente, non opera in effetti alcuna distinzione a seconda delle patologie che sono alla base della situazione di invalidità. Tuttavia il suo scopo, reso palese dagli stessi termini in essa adoperati, è quello di organizzare un sistema di accertamento della permanenza dello stato invalidante, e tale scopo segna conseguentemente anche il limite alla sua applicabilità. Nella disciplina della pensione vitalizia contenuta nel menzionato art. 4 della legge 26 gennaio 1980, n.9, la irreversibilità della menomazione è il fattuale della concessione del beneficio. presupposto Una tale situazione di permanenza, normativamente regolata impedisce l'applicazione di una disposizione, quale il cit. 9 del d.l 12 settembre 1983, n. 463, che mira a consentire un accertamento concreto della invalidità, tale accertamento potendosi giustificare, ovviamente, solo con riguardo a situazioni sanitarie che, di per se siano giudicate come suscettibili di evolvere favorevolmente. La patologia tubercolare presupposto dello specifico beneficio pensionistico di cui gode il ELER è invece legalmente disciplinata come malattia non suscettibile di miglioramento. 5 Del resto, che la patologia tubercolare sia, normativamente, trattata quale malattia di specifica gravità, meritevole di particolare tutela, è dimostrato dal riferimento, contenuto nell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, quali invalidi civili anche i "dimessi da luoghi di cura per che considere guarigione clinica da affezione tubercolare". La guarigione clinica, ovvero una situazione normalmente considerata di recuperata salute, viene in tal caso ritenuta presupposto di una possibile minorazione fisica riduttiva della capacità lavorativa. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio. Roma 17 giugno 2003 IL Presidente Il cons. est. Sergio Mattone заро натощ Filippo Curcaruto Trufflet IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi, 10 GEN. 2004 IL CANCELLIERE 6